Il  comune  di  Bazzano  (provincia  di  Bologna)  ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
1)   di  determinare  per  l'anno  2003,  ai  fini  dell'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le seguenti aliquote:
    1) aliquota ordinaria: 6,7 per mille;
    2)  aliquota  per  abitazione  principale  (cosi'  come  definita
dall'art.16  del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili): 5,8 per mille;
    3)  aliquota  maggiorata:  7 per mille per i soli immobili ad uso
abitazione  e  relativi  cantina e garage non locati e a disposizione
per  un  periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno di
cui all'art.7 commi 1 e 2 del Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta comunale sugli immobili;
    4)  aliquota  agevolata  ai  sensi  del comma 4 dell'art. 2 della
legge  9  dicembre  1998  n.  431  "Disciplina  delle locazioni e del
rilascio  degli  immobili adibiti ad uso abitativo" per i proprietari
che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle  condizioni previsti dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della legge 431/1998 3 per mille;
    L'agevolazione  viene  concessa  a  condizione  che  il  soggetto
interessato   attesti  entro  il  termine  di  versamento  del  saldo
dell'imposta l'esistenza delle condizioni di cui sopra presentando un
contratto registrato.
    Si ritiene opportuna tale diversificazione nelle aliquote al fine
di contribuire ad incentivare il mercato della locazione;
le seguenti detrazioni:
    1) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo di
cui  al comma 2 dell'art. 8 sopracitato cosi' come definita dall'art.
16  del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale
sugli immobili: euro 134,28.
    2) la detrazione di cui al punto 1) e' elevata a euro 185,92= per
le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino
nelle seguenti condizioni:
      A)  possedere,  nel  territorio  italiano,  la  sola abitazione
adibita  ad  abitazione principale eventualmente comprensiva di posto
auto,  autorimessa,  cantina, area pertinenziale e classificata nelle
categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.
    Nel   caso  di  diritto  di  usufrutto,  uso  od  abitazione,  il
contribuente  non deve possedere nessuna altra proprieta' immobiliare
nel territorio italiano;
      B)  avere compiuto i 60 anni di eta' se donne e 65 se uomini al
primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;
      C) vivere soli o in nucleo familiare;
      D)  avere  percepito  nell'anno precedente rispetto a quello di
competenza  I.C.I.  un  reddito  imponibile  totale ai fini IRPEF non
superiore a euro 9.300,00= pro-capite.
    Nel caso di nucleo familiare composto da piu' persone, il reddito
complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a euro
13.500,00= piu' euro 1.000,00= per ogni persona a carico;
    3) La detrazione di cui al punto 1) e' elevata a euro 185,92= per
le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, al 1
gennaio  2003,  da una o piu' persone, di cui almeno una disabile. Si
considera  persona  disabile  la  persona  affetta  da menomazione di
qualsiasi  genere  che  comporta  una  diminuzione  permanente  della
capacita'  lavorativa  superiore  ai 2/3 o, se minore di anni 18, che
abbia  difficolta'  persistenti  a  svolgere  i compiti e le funzioni
proprie  della  sua  eta',  riconosciute  tali ai sensi delle vigenti
normative.
    Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto
2)  -  D); qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo
non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo.
    (Omissis).