Il  comune  di  Bellizzi  (provincia  di  Salerno) ha adottato il
5 marzo  2003  la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis).
1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote determinate con delibera
di C.C. n. 3 del 18 febbraio 2000 e precisamente:
    stabilire per l'anno 2003 nella misura dei 6 per mille l'aliquota
ordinaria  I.C.I.  gravante sugli immobili, da applicare a carico dei
soggetti  passivi sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
    di  stabilire  per  l'anno  2003  nella  misura  del  5 per mille
l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5
del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992 n. 504, in favore delle
persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune di Bellizzi, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
    di  stabilire  per  l'anno  2003  nella  misura  dei  5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  da  applicare  alla  abitazione  concessa  in uso
gratuito  ai  parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo, e
da  questi  utilizzata  come  abitazione  principale.  Non compete la
detrazione prevista per l'abitazione principale;
    di  stabilire  per  l'anno  2003  nella  misura  del  5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  per  i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la
costruzione  e  l'alienazione  di  immobili  previa comunicazione, da
effettuarsi  all'ufficio  I.C.I.  del  Comune,  di  ultimazione della
costruzione  e  della sua destinazione alla vendita e che e' vuota da
persone e da cose;
    di  stabilire  per  l'anno  2003  nella  misura del 6,5 per mille
l'aliquota  I.C.I.  gravante  sugli  alloggi non locati, intendendosi
tali  quelli  vuoti  per  l'intero anno, sulla base imponibile di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
    di  considerare  direttamente  adibita  ad abitazione principale,
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che  la  stessa  risulti  non  locata;  quella utilizzata dai soci di
cooperativa  a  proprieta'  indivisa,  quelle  regolarmente assegnati
dagli  Istituti Autonomi Case Popolari e infine quelle utilizzate dai
residenti  esteri  con  la  condizione  che  sia  l'unica  abitazione
posseduta non locata, col conseguente trattamento tributario previsto
per l'abitazione principale;
    di  considerare abitazione principale le pertinenze (box, garage,
cantine, soffitte, ecc.) ancorche' distintamente iscritte in catasto,
a  condizione  che  il  proprietario  o  titolare di diritto reale di
godimento,  anche se in quota parte della pertinenza e che questa sia
durevolmente  ed  esclusivamente  asservita alla predetta abitazione.
Per  questo  aspetto  l'agevolazione  della detrazione si concretizza
nella  detrazione  dell'imposta  dovuta  per  la  pertinenza la parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovata capienza in sede di
tassazione per l'abitazione principale;
2)  di  stabilire  nella  misura  di  Euro  132,00  la detrazione per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo;
3)  di  stabilire  la  maggiore detrazione di Euro 160,00 di cui alla
delibera di C.C. n. 42 del 28 giugno 1996 per l'abitazione principale
a  favore  dei  soggetti  passivi  che  si  trovano  nelle situazione
previste e precisamente:
    a)  possedere  un'unica  prima  casa di abitazione classificata o
classificabile  catastalmente  nel gruppo A con le seguenti categorie
A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 escludendo tutte le altre;
    b)  possedere  un  reddito personale non superiore a quello della
pensione  minima  INPS aumentata della maggiorazione sociale prevista
per l'anno 2003;
    c)   possedere  un  reddito  riferito  al  nucleo  familiare  non
superiore  a quello di due pensioni minime INPS aumentate di una sola
volta  della  maggiorazione  sociale. Per nucleo familiare si intende
quello  risultante  anagraficamente  al  1  gennaio dell'anno per cui
l'imposta  e' dovuta. Nella determinazione del reddito si tiene conto
di  ogni  forma  di reddito, indipendentemente dall'assoggettabilita'
all'IRPEF  ed  altre norme esonerative. Sono esclusi dal reddito solo
gli interessi bancari e postali e dei titoli di Stato;
    d)  in  caso di presenza nel nucleo familiare di persone invalide
civili  al  100%  oppure di persone handicappate ai sensi della legge
104/92 i limiti di reddito di cui alla lett. c) sono raddoppiati;
    e)  per  l'applicazione  della  maggiore detrazione devono essere
verificate  tutte  le condizioni espresse dalle lettere a), b), c) ed
e) ed eventualmente, ricorrendone il caso, della lettera d);
    (Omissis).