Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri - Segretariato generale

                                  Alle Amministrazioni centrali dello
                                     Stato - Gabinetto

                                  Agli  Uffici  centrali  di bilancio
                                     presso     le    Amministrazioni
                                     centrali dello Stato

                                  All'Amministrazione dei monopoli di
                                     Stato

                                  All'Istituto     agronomico     per
                                     l'oltremare

                                  All'Agenzia del demanio

                                  Alla Patrimonio dello Stato S.p.a.

                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                     Stato

                                      e, p.c.:

                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Sezioni
                                     riunite in sede di controllo

  1.   Il   decreto   legislativo   7  agosto  1997,  n.  279,  sulla
"Individuazione  delle  unita'  previsionali  di  base  del bilancio,
riordino  del  sistema  di  Tesoreria  unica  e  ristrutturazione del
rendiconto   generale  dello  Stato",  emanato  in  attuazione  della
specifica  delega di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1997, n. 94,
per  effetto delle modifiche intervenute nella struttura del bilancio
e  di  quelle  derivanti  dalle  disposizioni degli articoli 13 e 14,
rende  necessaria  una  nuova  impostazione  del  Conto  generale del
patrimonio  sotto  il profilo di una sua maggiore significativita' in
riferimento alla economicita' della gestione patrimoniale.
  In   particolare   l'individuazione   dei   beni   suscettibili  di
utilizzazione  economica  -  secondo la tipologia esposta nella nuova
classificazione  prospettata  nella  tabella  C, allegata al suddetto
decreto   legislativo,   successivamente   modificata   dal   decreto
interministeriale    del    18 aprile    2002,   concernente   "Nuova
classificazione  degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello
Stato  e  loro  criteri  di  valutazione"  (art. 14, commi 1 e 2, del
decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n. 279) - introduce nel Conto
generale del patrimonio una "ulteriore" classificazione dovuta ad una
logica  economica  che  si  differenzia  da  quella  che  risponde ad
esigenze  giuridico-amministrative  sulle  quali sono strutturati gli
attuali conti generali.
  In  relazione  a  quanto  precede  si e' reso necessario, pertanto,
ristrutturare  la  rendicontazione di tutte le attivita' e passivita'
patrimoniali   con   la   conseguente   revisione,   integrazione   e
modificazione   dei  conti  generali,  per  realizzare  una  adeguata
rilevazione e dimostrazione, attraverso la contabilita' patrimoniale,
dei  dati  fisici,  del  valore,  delle  variazioni  annuali  e delle
relative cause, della redditivita' del patrimonio dello Stato.
  A  cio'  si  aggiunga  che  nell'ambito  di  un  sistema  contabile
comparabile  a  livello  internazionale,  e  analogamente al criterio
seguito per la classificazione economica e funzionale, i conti accesi
ai  componenti  attivi  e  passivi significativi del patrimonio dello
Stato  andavano  raccordati alla classificazione delle poste attive e
passive  riportate  nel Sec. 95 (regolamento n. 2223/96 del Consiglio
del  25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e
regionali  nella  Comunita),  per cui la classificazione anzidetta ha
comportato,  anche  per questo, il superamento dell'attuale struttura
dei conti suddivisa per "conti generali".
  Infine,  in linea peraltro con tale classificazione, i fondamentali
obiettivi   che   si   intendono   raggiungere   con  il  modello  di
rappresentazione, che viene ad innovare la preesistente struttura del
documento contabile, risultano essere i seguenti:
    maggiore   significativita'   dei   valori   rappresentati  dalle
consistenze patrimoniali;
    legame  piu'  stretto  e  puntuale  tra variazioni patrimoniali e
gestione di bilancio;
    quantificazione  sotto  il  profilo economico dei risultati nella
gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa correlati.
  2.  Cio'  premesso,  occorre  ricordare  che  il Conto generale del
patrimonio  (parte  II  del  rendiconto  generale  dello Stato) e' il
documento   contabile   che   fornisce   annualmente   la  situazione
patrimoniale  dello  Stato quale risulta in chiusura di esercizio per
effetto  delle  variazioni  e  delle trasformazioni prodotte nei suoi
componenti attivi e passivi dalla gestione di bilancio o da qualsiasi
altra  causa  (art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni).
  Tale   Conto   -  a  parte  l'anteposta  "Nota  preliminare"  -  e'
attualmente  strutturato  in quattro Sezioni, di cui la I comprende i
conti  generali  n.  1  (Attivita'  finanziarie),  n.  2  (Crediti  e
partecipazioni),   n.   3   (Beni  patrimoniali),  n.  4  (Passivita'
finanziarie)  e  n.  5 (Passivita' patrimoniali), cosi' come disposto
dalla  circolare  n. 6 del 7 febbraio 1981, emanata dal Ministero del
tesoro  per  il  raggruppamento  degli  elementi  attivi e passivi da
inserire nel rendiconto patrimoniale.
  La  sezione  I  e'  oggetto  di svolgimento attraverso "riassunti",
prospetti   riepilogativi   delle  variazioni,  prospetti  analitici,
"sviluppi"  che  riguardano le attivita' e le passivita' distinte per
"Conti  generali", mentre la Sezione IV riporta prospetti riassuntivi
delle  attivita'  e  delle passivita' nonche' le tabelle per ciascuna
delle  amministrazioni  che  le  hanno  in  gestione  unitamente agli
"allegati"  al  Conto  del  patrimonio  in generale, disaggregati per
Ministeri, come ulteriore dettaglio delle componenti attive e passive
del patrimonio.
  Le restanti due Sezioni comprendono la dimostrazione dei vari punti
di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale
(Sezione  II)  e  il Conto delle rendite e delle spese (Sezione III),
che si configura come un conto economico nel quale mancano comunque i
movimenti  figurativi  nonche'  i  fondi di rischio, di ammortamento,
ecc.
  A  completamento  del  rendiconto  patrimoniale,  il Conto speciale
(Conto  del  "dare  e avere" del tesoriere), previsto dal terzo comma
del  citato  art.  22  della  legge  n. 468 del 1978, e' corredato di
prospetti  allegati, concernenti tra l'altro il movimento generale di
cassa,  la  situazione del tesoro, nonche' la situazione dei debiti e
crediti di tesoreria.
  3.  Tenuto  conto  di  quanto  rappresentato, il Conto generale del
patrimonio,  che  scaturisce  dal citato decreto interministeriale 18
aprile  2002,  emanato  in  attuazione dell'art. 14, commi 1 e 2, del
decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, viene invece distinto in
due  parti,  la seconda delle quali risponde gia' all'attuale Sezione
II  con  la illustrazione dei legami tra i dati patrimoniali e quelli
del  Conto  del  bilancio,  alla  luce  della  nuova impostazione del
bilancio  per  unita'  previsionali  di base, e in particolare per le
spese  secondo le funzioni obiettivo, ossia le missioni istituzionali
perseguite da ciascuna amministrazione.
  Nella Sezione I, che forniva annualmente la situazione patrimoniale
dello  Stato  per  "Conti  generali", vengono d'ora in avanti esposti
distintamente   i  conti  accessi  ai  componenti  attivi  e  passivi
significativi  del  patrimonio,  raccordati  con  il  SEC  '95,  come
specificato    negli   allegati   1   e   2   al   suddetto   decreto
interministeriale.
  Da   un   punto   di  vista  strettamente  contabile,  la  suddetta
classificazione,  che  riguarda tutti gli elementi che caratterizzano
la  gestione  dell'azienda  dello  Stato,  distingue tre categorie di
attivita' di primo livello:
    attivita'  finanziarie (attivita' economiche comprendenti i mezzi
di  pagamento,  gli  strumenti  finanziari  e le attivita' economiche
aventi natura simile agli strumenti finanziari);
    attivita' non finanziarie prodotte (attivita' economiche ottenute
quale prodotto dei processi di produzione);
    attivita'  non finanziarie non prodotte (attivita' economiche non
ottenute tramite processi di produzione).
  Tali   macroaggregati  (di  primo  livello)  vengono  ulteriormente
distinti in successivi livelli di dettaglio (secondo, terzo, quarto e
quinto), per meglio rappresentare la loro intrinseca specificita'.
  Per quanto concerne le "passivita'" scompare la vecchia distinzione
tra    "passivita'    finanziarie"   e   "passivita'   patrimoniali",
evidenziando  l'insieme in un'unica voce di primo livello "passivita'
finanziarie",  anch'esse  qui ulteriormente specificate in successivi
livelli  di  maggior  dettaglio (secondo, terzo, quarto e quinto) che
meglio esprimono le caratteristiche dei vari debiti.
  Il  superamento  degli  attuali  Conti  generali  comporta  che gli
elementi  attivi e passivi, che finora sono stati raggruppati in tali
Conti,  abbiano  una  diversa  collocazione  in  ragione  della  loro
appartenenza  a  ciascuna delle suddette quattro ripartizioni con cui
vengono   suddivisi  detti  elementi  nella  nuova  impostazione  del
documento contabile.
  A   tale  proposito,  per  una  comparazione  tra  la  impostazione
precedente  e  quella  attuale  introdotta  con  riferimento  al gia'
richiamato  decreto  interministeriale,  ed  al  fine  di  facilitare
l'approccio  con  la  nuova  rappresentazione,  si  ritiene opportuno
evidenziare quanto segue:
    le  "attivita' e passivita' finanziarie" comprendono le attivita'
e  passivita'  monetarie,  come  danaro  disponibile in cassa o altri
valori    similari,   elementi   del   capitale   che   sostituiscono
temporaneamente   la   moneta   (rappresentati   da   sospensioni  in
riscossioni da ricevere e in pagamenti da effettuare ovvero crediti e
debiti  verso  lo  Stato);  nonche'  da  pagamenti  effettuati  dalla
Tesoreria dello Stato per conto del bilancio e per compiti di propria
pertinenza   (crediti   di   tesoreria)  o  disponibilita'  di  fondi
costituiti  a vario titolo presso la Tesoreria dello Stato (debiti di
tesoreria).  Tali  attivita'  e  passivita'  sono  quelle attualmente
comprese nei Conti generali 1 e 4. Restano da comprendere i crediti e
i debiti di finanziamento rappresentati da tutti i crediti a cui sono
corrisposte  uscite  di  danaro  o  da  tutti  i  debiti  a  cui sono
corrisposte  entrate  quali  ad  esempio  i mutui attivi e passivi, i
prestiti  obbligazionari,  i titoli del debito pubblico, le monete in
circolazione  e  i residui passivi eliminati dal bilancio statale per
perenzione  amministrativa.  Attualmente  tali crediti sono riportati
nel  conto  generale  n. 2 - sottocategoria "crediti" mentre i debiti
sono riportati nel Conto generale n. 5.
  Tra   le   "attivita'   finanziarie"   si   comprendono   anche  le
"partecipazioni"  dello  Stato al capitale o al fondo di dotazione di
enti,  societa'  finanziarie  bancarie  e  non bancarie, societa' non
finanziarie,  organismi  economici  e  finanziari  sia  nazionali che
esteri, attualmente comprese nel Conto generale n. 2 - sottocategoria
"partecipazioni".
  Per  quanto  concerne  poi i beni patrimoniali riportati finora nel
conto  generale  n.  3,  l'applicazione  del  decreto  legislativo n.
279/1997   ha  reso  necessaria  la  loro  riclassificazione  nonche'
l'individuazione e classificazione dei beni demaniali suscettibili di
utilizzazione  economica,  attualmente esclusi dal Conto generale del
patrimonio.  E'  da  ricordare,  come precisato in precedenza, che la
classificazione  dei  beni e la loro appartenenza alle "attivita' non
finanziarie  prodotte  e non prodotte", quale risulta dall'allegato 1
al  decreto  interministeriale  del 18 aprile 2002, esprime come gia'
affermato  una  logica  economica per la rappresentazione dell'attivo
patrimoniale,  che  si  differenzia  da  quella derivante da esigenze
giuridico-amministrative  su cui si basavano le "categorie" riportate
finora nel conto generale n. 3.
  Resta  da  aggiungere  che,  in  relazione  alla  istituzione della
Patrimonio  dello  Stato S.p.a. (societa' le cui azioni sono detenute
integralmente  dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed avente
il  compito  di  provvedere  alla  valorizzazione,  alla  gestione ed
all'alienazione  del patrimonio dello Stato) per effetto dell'art. 7,
comma 12-bis,  del  decreto-legge  15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  15  giugno  2002,  n.  112,  viene
allegato,  ogni  anno,  al  Conto  generale  del  patrimonio il conto
consuntivo, economico e patrimoniale di detta societa'. Uno specifico
allegato  al  Rendiconto  generale  dello  Stato  contiene  il  conto
consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della
Patrimonio  dello  Stato  S.p.a.;  cio'  al fine di offrire un quadro
conoscitivo  completo  che,  tra l'altro, esponga le risultanze delle
operazioni  compiute  (anche  in  termini  di  alienazioni)  e  della
gestione sul conto del patrimonio.
Le scritture contabili.
  4.   Le   scritture  economico-patrimoniali  devono  consentire  la
dimostrazione  a  valore  del  patrimonio  all'inizio  dell'esercizio
finanziario,  le  variazioni  intervenute  nel  corso  dell'anno  per
effetto  della  gestione  del  bilancio e per altre cause, nonche' la
consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
  La  struttura dei nuovi modelli relativi alle suindicate scritture,
nonche'  di  ogni  scheda  di  rilevazione delle risultanze contabili
derivanti  dalla  gestione  risponde  alle finalita', ai criteri e ai
vincoli  indicati  nell'art. 14 del summenzionato decreto legislativo
n.  279/1997  e  richiamati  nel  decreto  interministeriale  di  cui
trattasi.
  Per la tenuta delle scritture economico-patrimoniali, come e' noto,
ci si avvale di sistemi di elaborazione automatica delle informazioni
rappresentate dal Sistema R.G.S.
  Nel   dettaglio   occorre  ricordare  che  il  Conto  generale  del
patrimonio  si avvale per la sua compilazione di scritture elementari
e  di  scritture riepilogative e sintetiche. Le prime sono utilizzate
nella fase costitutiva degli elementi attivi e passivi del patrimonio
quali  ad  esempio, inventari, buoni di carico e scarico, quietanze o
mandati  informatici,  mentre  le  seconde,  riepilogative  di quelle
elementari  utilizzate,  come  detto,  nella  fase  costitutiva degli
stessi  elementi,  espongono i valori patrimoniali in apposite schede
automatizzate,   accese  ai  singoli  componenti  attivi  e  passivi,
indicati    al    quinto   livello   nell'allegato   1   al   decreto
interministeriale.
  Pertanto,  al fine di rendere disponibili i dati necessari al nuovo
tipo di rendicontazione, sono state apportate modifiche agli stampati
sia  dei  beni  immobili, patrimoniali e demaniali (23/a, 23/b, 23/c,
23/d,  41,  91,  92  e 93), che dei beni mobili (94 C.G., 96 C.G., 98
C.G.,  99  C.G.,  130  P.G.S. e 227 P.G.S.), secondo quanto riportato
negli allegati 2 e 3 della presente circolare.
  In  particolare,  la novita' che interessa tutti i modelli concerne
l'inserimento di una colonna per l'indicazione del codice SEC '95 (in
tal senso e' stato modificato anche il modello 99 C.G.).
  5. Al riguardo, si ritiene opportuno fornire delucidazioni circa le
relative modalita' di applicazione. Com'e' noto, detto codice prevede
cinque   livelli  di  classificazione  (allegato  n.  1  del  decreto
interministeriale  citato  in  premessa), in base ai quali sono stati
analizzati  i  diversi  elementi  attivi  e  passivi  del  conto  del
patrimonio  (descritti nell'allegato n. 2 dello stesso decreto). Ora,
dovendo,  ad  esempio,  classificare  un  bene rientrante nella posta
attiva  "mobili ed arredi per ufficio" indicata al quinto livello, si
provvede,  in  primo  luogo, all'individuazione delle attivita' degli
altri  livelli  corrispondenti in senso orizzontale; poi, si procede,
contraddistinguendo  ognuna  delle  individuate  attivita',  con  due
lettere  dell'alfabeto  indicanti la posizione, relativa ed assoluta,
occupata   in   senso   verticale   all'interno  dei  livelli  e  dei
sottolivelli.  Nel  caso  preso  in  esame  il  codice  si  formera',
pertanto,   come  segue:  livello  I  -  "attivita'  non  finanziarie
prodotte"  -  BA,  livello  II - "capitale fisso" - AA, livello III -
"beni  materiali prodotti" - AA, livello IV - "mobili e arredi" - HA,
livello  V - "mobili ed arredi per ufficio" - AA, e sara', quindi, BA
AA AA HA AA.
  Ad  ogni  buon  fine,  si  fa  rinvio all'allegato 1 della presente
circolare  che  riporta  la  tabella  di corrispondenza tra le "poste
patrimoniali"  nella  nuova  classificazione  SEC  '95  e la relativa
codifica meccanografica.
  Per  quel che riguarda i beni immobili in particolare, si evidenzia
che:
    tutti i modelli, sia sul frontespizio che all'interno, sono stati
aggiornati  con  le  attuali denominazioni degli organi istituzionali
interessati  ("Ministero  dell'economia  e delle finanze, Agenzia del
demanio - Filiale di ...");
    sul   frontespizio,   ove   pertinente,   e'  stata  aggiunta  la
denominazione della categoria patrimoniale di riferimento;
    nel  modello  23/a,  la prima parte della dicitura presente nella
colonna  relativa  all'"utilista",  e'  stata  modificata come segue:
"estremi  del  titolo  di  utilizzazione";  le colonne 2, 13 e 17 del
vecchio modello sono state soppresse, come anche nel 23/c;
    nel  modello  23/d  sono  state  inserite  due  nuove colonne per
l'indicazione del "canone" e del "valore".
  Per  quanto  attiene,  poi, ai beni mobili "considerati immobili ai
fini  inventariali",  si  invitano  le amministrazioni interessate ad
apportare  le  opportune  modifiche  alla  modulistica,  al  fine  di
recepire la classificazione SEC '95.
  Si  conferma, infine, per la contabilizzazione dei beni mobili, che
i  modelli  sopra  indicati  non  dovranno  essere  utilizzati  dalle
Amministrazioni  dello  Stato  dotate  di  autonomia amministrativa e
contabile, nonche' dagli organismi appartenenti alle Forze armate, di
polizia  e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione
dei  loro ordinamenti speciali, cosi' come dispone, da ultimo, l'art.
2  del  decreto  del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n.
254,   concernente   il   nuovo  "Regolamento  per  le  gestioni  dei
consegnatari  e  dei  cassieri delle amministrazioni dello Stato". Si
precisa,  tuttavia, che le stesse Amministrazioni dovranno continuare
a fornire ai competenti Uffici centrali del bilancio gli elementi per
la  formazione del Conto generale del patrimonio nella considerazione
che  anche  i  beni  di  tali  Amministrazioni, sia pure diversamente
classificati,   dovranno  consentire  a  detti  Uffici  centrali  del
bilancio  di  individuare i beni secondo la nuova classificazione SEC
'95 indicata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale.
  6.   Le   presenti   disposizioni,   innovative   in   materia   di
rendicontazione  patrimoniale,  trovano  una prima espressione con il
Conto  generale  del  patrimonio  per  l'esercizio  2002,  mentre per
l'utilizzo   dei   nuovi   modelli   contabili   che   riportano   la
classificazione  dei  beni per "categorie" e quella ulteriore del SEC
'95,  secondo  quanto disposto dal suddetto decreto interministeriale
del  18  aprile  2002, si operera' a decorrere dall'esercizio 2003, e
precisamente dal 1 luglio 2003 per permettere nel frattempo la stampa
e  la  distribuzione dei nuovi modelli per gli uffici che non abbiano
ancora  in  uso  il  "Nuovo  sistema di controllo e gestione dei beni
mobili - GECO" utilizzabile attraverso intranet/internet.
  Resta  solo  da  precisare  che,  per consentire la rendicontazione
patrimoniale  gia'  dall'esercizio  2002,  le contabilita' rese dagli
Uffici  consegnatari  con  i modelli 98 C.G. - vecchia formulazione -
dovranno  essere  acquisite,  da  parte  degli  Uffici  di ragioneria
riscontranti,  al Sistema informativo RGS nella voce "classificazione
residuale" relativa alla categoria di appartenenza.
  Le  amministrazioni  e  gli  uffici  in  indirizzo, ciascuno per la
rispettiva   competenza,   sono  pregati  di  curare  la  piu'  ampia
diffusione delle presenti istruzioni.
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Grilli