IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
  Vista  la  legge  1  marzo 2002, n. 39, che ai fini dell'attuazione
delle  Direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di
moneta elettronica (di seguito "IMEL"), ha apportato modificazioni al
testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto  legislativo  del  1  settembre  1993,  n.  385  e successive
modificazioni (di seguito "testo unico bancario");
  Visti i Titoli I e V-bis del testo unico bancario;
  Visto  l'art.  114-quater del testo unico bancario che richiama, in
quanto  compatibile, ai fini della disciplina delle partecipazioni al
capitale  degli IMEL l'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7 del
testo unico medesimo;
  Visto  l'art.  114-quater del testo unico bancario che richiama, in
quanto   compatibile,   ai  fini  della  disciplina  della  vigilanza
regolamentare  l'art.  53  e,  ai fini della disciplina dei controlli
sulle  succursali  di  IMEL comunitari insediate nel territorio della
Repubblica, l'art. 55 del testo unico bancario;
  Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
                              Delibera:
                               Art. 1.
         Assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL
  1.  Ai  fini  del  calcolo delle partecipazioni superiori al 5% del
capitale  dell'IMEL  rappresentato  da  azioni  con diritto di voto e
delle  variazioni  delle  medesime  nei  limiti percentuali stabiliti
dalla Banca d'Italia in conformita' al testo unico bancario, si tiene
conto,  al  numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a
quelle  gia' possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di
tutte  le  azioni  rappresentanti  il  capitale,  comprese  le azioni
privilegiate, ma non quelle di risparmio.
  2.  Nei  casi  di scissione tra proprieta' delle azioni e esercizio
del  diritto  di  voto,  e'  tenuto  a richiedere l'autorizzazione il
soggetto  cui  si  intende  attribuire  o cui spettera' il diritto di
voto.
  3.  I  soggetti  che controllano - anche per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche
o  societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti
a  richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o
la  societa'  finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la
partecipazione in un IMEL.