Il  comune  di  Brendola  (provincia  di  Vicenza) ha adottato il
18 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  che,  ai  sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504 e successive modificazioni, l'aliquota da
applicarsi  nell'anno  2003  per  il  pagamento dell'imposta comunale
sugli  immobili insistenti sul territorio di questo comune e' fissata
nella misura diversificata del 6,3 per mille per l'aliquota ordinaria
e  del  4  per  mille per l'abitazione principale e il comodato d'uso
gratuito;
    2)   che  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in Euro 130,00,
fino a concorrenza del suo ammontare;
    3)   che  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo nel cui nucleo familiare
sia   presente  almeno  un  portatore  di  handicap  con  invalidita'
permanente  pari  all'80%,  riconosciuta  come  tale dalla competente
autorita'  secondo  la  legge n. 104/1992, e' fissata in Euro 200,00,
fino a concorrenza del suo ammontare.
    L'accertamento  della  condizione  di portatore di handicap sara'
accertata  sulla  base  di quanto previsto dall'art. 4 della legge n.
104/1992 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma
dell'art.  47  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000.
    (Omissis).