Il  comune  di  Grisignano  di  Zocco  (provincia  di Vicenza) ha
adottato  il 25 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    2. Di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili,
per l'anno 2003, nel modo seguente:
      a) abitazione    principale    e   pertinenze   dell'abitazione
principale,  ancorche' iscritte distintamente in catasto (trattasi di
unita'  immobiliari  classificate nelle categorie catastali C2 - C6 -
C7): 4 per mille;
      b) pertinenze  dell'abitazione  principale  ancorche'  iscritte
distintamente in catasto (trattasi di unita' immobiliari classificate
nelle categorie catastali C2 - C6 - C7): 4 per mille;
      c) altri fabbricati: 5 per mille;
      d) terreni agricoli: 5 per mille;
      e) aree edificabili: 6,5 per mille.
    3.  Di  determinare  come  segue  la  misura della detrazione per
l'abitazione principale:
      a) generalita' dei casi Euro 103,29;
      b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di disagio
economico o sociale Euro 258,23:
        I. abitazioni occupate da nuclei familiari che sono assistiti
in via continuativa dal comune;
        II.  abitazioni  occupate  da  nuclei familiari con persone a
carico,  aventi  un  unico  reddito  da  lavoro dipendente, quando il
titolare di tale reddito sia stato licenziato (per motivi allo stesso
non  ascrivibili)  o  collocato  in  cassa  integrazione,  oppure  in
mobilita';
        III.  abitazioni  occupate  da  nuclei familiari, con persone
a carico,  aventi  reddito  complessivo  costituito esclusivamente da
pensione  non  superiore  a Euro 6.972,17 annue, erogata a lavoratori
dipendenti;
        IV.  abitazioni  occupate  da vedova, vedovo, o da sola madre
con  figli  a  carico,  che  percepisca  esclusivamente  pensione  di
reversibilita' non superiore a Euro 6.972,17 annue;
        V.  abitazioni  occupate  da  nuclei  familiari con disabili,
anziani  non  autosufficienti  o  ricoverati  di  lunga  degenza, con
reddito   complessivo   costituito  esclusivamente  da  pensione  non
superiore a Euro 6.972,17 annue;
        VI.  abitazioni occupate da nucleo familiare, avente un unico
reddito  da  lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale
come  calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale
per  la  concessione  di  finanziamenti  e benefici economici ad enti
pubblici  e  soggetti  privati,  e che risulta composto da almeno sei
persone.
    Le condizioni debbono sussistere alla data del 1 gennaio 2003.
    Per  abitazione  principale,  si  intende  quella  nella quale il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
    Inoltre,  previa presentazione al comune di copia della scrittura
privata  autenticata  o  apposita autocertificazione, sono equiparate
all'abitazione  principale,  con  diritto pertanto all'aliquota del 4
per mille ed alla detrazione di Euro 103,29:
      l'abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta,
a  prescindere  dal grado di parentela, ed in linea collaterale entro
il terzo grado;
      l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile, ivi dimorante prima di aver acquisito la
residenza  in  istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    Valgono  i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992
e   successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativamente  alle
modalita'   di   applicazione   della   detrazione  per  l'abitazione
principale e sue pertinenze.
    Per  l'anno  2003,  coloro  che intendono avvalersi della maggior
detrazione  in  questione, dovranno indicarne l'importo nell'apposito
spazio   del   bollettino  di  versamento  e  trasmettere  copia  del
bollettino  della  prima  rata  entro  quindici  giorni dall'avvenuto
versamento all'ufficio tributi del comune.
    Unitamente  alla  copia  del  bollettino  di pagamento, si dovra'
allegare  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000,
attestante  la  posizione  del soggetto passivo del tributo e del suo
nucleo  familiare, sia per quanto riguarda i diritti su immobili, sia
per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra,
da indicarsi analiticamente.
    L'ufficio  tributi,  in  sede  di  controllo,  potra' accedere ad
idonea  documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il
beneficio  della  maggiorazione  della  detrazione  per  l'abitazione
principale come qui stabilito.
    (Omissis).