Il  comune  di  La  Loggia  (provincia  di Torino) ha adottato il
19 dicembre  2002  e  il 4 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  ridurre per l'anno 2003 l'aliquota applicabile ai terreni
agricoli dal 7 per mille al 6,8 per mille;
    2)  di  confermare  per  l'anno  2003  l'aliquota ordinaria nella
misura del 7 per mille per le aree fabbricabili e per tutte le unita'
immobiliari possedute che non siano adibite ad abitazione principale;
    3)  di  confermare  per  l'anno  2003 l'aliquota applicabile alle
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  e  alle sue
pertinenze nella misura del 4,8 per mille;
    4)  di  dare  atto  che le disposizioni di cui sopra si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  pnncipale  dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art.
5,  comma  4  del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
    5)  di  dare  atto che sono considerate abitazioni principali, ai
soli  fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione
per  le stesse annualmente deliberata, a condizione che la detrazione
spetti   comunque   per   una  sola  unita'  immobiliare,  le  unita'
immobiliari  destinate  ad  uso  abitativo concesse in uso o comodato
gratuito a:
      a) parenti  in  linea  retta  e collaterale sino al terzo grado
(genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
      b) coniuge, solo se separato o divorziato legalmente;
      c) affini  entro  il  secondo  grado  (suoceri, generi e nuore,
cognati),  cosi'  come  previsto dall'art. 6 del regolamento comunale
sopra citato;
    6)   di   confermare   l'applicabilita'   dell'aliquota  e  della
detrazione   previste   per  l'abitazione  principale  ai  fabbricati
posseduti  o  in  usufrutto  ad  anziani  o disabili residenti presso
ricoveri,  purche'  i  fabbricati  stessi  non siano locati, ai sensi
dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996.
    (Omissis).
    1)  di  confermare  la  misura  della  detrazione  spettante  per
l'abitazione  principale in Euro 165,00 per le unita' immobiliari con
tariffe d'estimo catastali inferiori o uguali a L. 200.000 (A/2 - A/3
- A/4 A/5 - A/6);
    2)  di  confermare  la  misura  della  detrazione  spettante  per
l'abitazione  principale in Euro 129,00 per le unita' immobiliari con
tariffe d'estimo catastali superiore a L. 200.000 (A/7 - A/1 - A/8);
    3)  di  dare  atto che l'ammontare della detrazione, se non trova
totale  capienza  nell'imposta  dovuta  per  l'abitazione principale,
viene  computato,  per  la  parte residua, sull'imposta dovuta per le
pertinenze,  cosi' come previsto dall'art. 5, comma 3 del regolamento
comunale sull'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
    4)  di  dare  atto  che le disposizioni di cui sopra si applicano
anche  alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a  proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale dei soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari, cosi' come previsto dall'art.
5,  comma  4  del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta
comunale sugli immobili;
    5)   di   confermare   l'applicabilita'   dell'aliquota  e  della
detrazione   previste   per  l'abitazione  principale  ai  fabbricati
posseduti  o  in  usufrutto  ad  anziani  o disabili residenti presso
ricoveri, purche' i fabbricati stessi non siano locati, come previsto
dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996.
    6) Di dare atto dell'applicabilita' dell'aliquota ridotta e della
detrazione   alle  unita'  immobiliari  destinate  ad  uso  abitativo
concesse  in  uso  o  comodato  gratuito  a  parenti in linea retta e
collaterale  sino  al  terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti,
zii  e  nipoti), al coniuge solo se separato o divorziato legalmente,
agli  affini  entro  il  secondo  grado  (suoceri,  generi  e  nuore,
cognati), a condizione che la detrazione spetti comunque per una sola
unita'  immobiliare,  cosi' come previsto dall'art. 6 del regolamento
suindicato.
    (Omissis).