Il  comune  di  Rivignano  (provincia  di  Udine)  ha adottato il
5 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    2) Di   confermare   per  l'anno  2003  le  medesime  aliquote  e
detrazioni relative all'I.C.I., fissate per il precedente esercizio e
precisamente:
      aliquota I.C.I. da applicare alla 1a casa di abitazione 4,5 per
mille;
      aliquota  I.C.I.  da  applicare  alle  aree  fabbricabili 6 per
mille;
      aliquota da applicare ai terreni agricoli 5,5 per mille;
      aliquota  del  2 per  mille  per  i  proprietari degli immobili
dichiarati   inagibili  o  inabitabili  che  eseguano  interventi  di
recupero  degli  edifici si sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n.
449/1997;
      aliquota  del  6,5 per  mille  per  tutte le altre tipologie di
immobili  ad  esclusione degli immobili adibiti ad abitazione in zona
B1  non  occupati e non locati, per i quali viene prevista l'aliquota
del  7 per  mille (per gli stessi non e' applicabile la riduzione del
50% per inagibilita' o inabitabilita);
      si  conferma,  inoltre,  la  riduzione del 50% per gli immobili
inagibili ed inabitabili, con l'esclusione sopraindicata;
      detrazione  da  applicare alla prima casa nella misura prevista
dall'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992 come sostituito
dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, Euro 104,00.
      mantenimento  dell'elevazione  della  detrazione  nei confronti
dell'abitazione   principale  per  alcune  particolari  categorie  di
contribuenti, gia' individuate con delibera di codice civile n. 15 in
data  30 gennaio 1996, a Euro 155,00, e con la seguente revisione del
limiti  di  reddito:  titolari  di  pensione  con reddito inferiore a
Euro 7.800,00  e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare
inferiore a Euro 19.000,00.
    (Omissis).