Il  comune di Torbole Casaglia (provincia di Brescia) ha adottato
il   21 dicembre   2002  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis);
    1) di    approvare,   per   l'anno 2003,   l'aliquota   ordinaria
dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura del 5,5 per mille
per   tutte   le   tipologie   di  immobili  diversi  dall'abitazione
principale;
    2) di  approvare,  per  l'anno  2003,  l'aliquota  per abitazione
principale nella misura del 5 per mille, dando atto che tale aliquota
agevolata  si  estende  agli  immobili  di  pertinenza all'abitazione
principale;
    3) di determinare in Euro 105,00 = la detrazione per l'abitazione
principale,  in  ragione d'anno, cosi' disposta dall'art. 3, comma 55
della legge n. 662/1996;
    4) di  prevedere  e  determinare  per  l'anno  2003, un'ulteriore
detrazione,  rispetto  a  quella  di  cui  al  punto  precedente,  di
Euro 105,00 =  per  gli  immobili adibiti ad abitazione principale di
proprietari con i requisiti di cui all'allegato A, ai sensi dell'art.
3, comma 55.3, della legge n. 662/1996;
                               (Omissis);
    6) di  considerare  abitazione  principale, ai sensi dell'art. 3,
comma 56,  della  legge n. 662/1996, l'unita' immobiliare posseduta a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquistano  la  residenza  in  istituzioni  di ricovero o sanatori, a
seguito  di  ricovero  permanente, a condizione che la stessa risulti
occupata   e,   ai   sensi   dell'art.  5  del  vigente  regolamento,
l'abitazione  concessa  in  uso gratuito a parenti ed affini in linea
diretta entro il primo grado, i quali vi abbiano stabilito la propria
abitazione principale;
    (Omissis);
                                                           Allegato A
    Allo  scopo  di  effettuare  interventi di sostegno economico per
particolari categorie:
      approvare  l'ulteriore  detrazione  per  abitazione  principale
di 105 euro a favore di:
        1.  Possiede  solo  la  casa in cui abita (oltre ad eventuale
pertinenza);
        2. La stessa sia di categoria A2-A3-A4-A5-A6;
        3.  Il  valore  della rendita catastale della sola abitazione
(alla  quale  l'ufficio  preposto  fara' riferimento) sia inferiore o
uguale a Euro 434 (L. 840.341,18);
        4.  Il  reddito da considerare rientra nel limite ISEE pari a
euro 6.713,94 = (Lire 13.000.000 =).
    Per  beneficiare  dell'ulteriore  detrazione secondo i criteri di
cui    sopra    deve    essere    presentata   apposita   domanda   e
autocertificazione predisposta dall'ufficio tributi entro e non oltre
il 30 novembre 2003.
    L'importo non e' dovuto se il totale annuo complessivo da versare
e' inferiore o uguale a 10 euro (L. 19362).
    (Omissis).