Il  comune  di  Tromello  (provincia  di  Pavia)  ha  adottato il
4 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1. di  determinare  per  l'anno  2003  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  che  saranno applicate in questo
comune nelle seguenti misure:
      a) aliquota  ridotta al 4,5 per mille per le unita' immobiliari
direttamente  adibite ad abitazione principale e relative pertinenze,
per  queste  ultime, limitatamente alle sole categorie C2 (depositi),
C6  (autorimesse)  e C7 (tettoie chiuse o aperte) per non piu' di una
pertinenza per ciascuna abitazione;
      b) aliquota   ridotta   al  4,5  per  mille  per  gli  immobili
assimilati  all'abitazione principale del soggetto passivo I.C.I., in
quanto  concessi  in  uso  gratuito a parenti in linea retta entro il
primo grado (genitori, figli);
      c) aliquota ridotta al 4 per mille per gli immobili posseduti a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziano  o disabile che
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione che gli stessi non risultino
locati;
      d) aliquota del 6 per mille per le aree edilicabili;
      e) aliquota  ordinaria al 6,5 per mille da applicare a tutte le
tipologie  di  immobili  che non rientrano nella previsione dei punti
precedenti a), b), c), e);
      f) aliquota  agevolata dell'l per mille a favore di proprietari
che  eseguano  interventi  rivolti  al recupero di unita' immobiliari
inagibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti  auto  anche  pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
    2.  di  dare  atto  che  la  detrazione  d'imposta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e'
stabilita per l'anno 2003 nella misura di Euro 105,00 indistintamente
per tutti;
    3.  di  stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di
cui  ai  punti  e)  e  g)  della  presente delibera devono presentare
apposita   autocertificazione  comprovante  la  sussistenza  di  tali
condizioni   entro   il   30 giugno  2003  (acconto)  ovvero,  se  il
presupposto  di  imposta  si  e' verificato successivamente, entro il
20 dicembre 2003 (saldo);
    (Omissis).