Il  comune  di  Veroli  (provincia  di  Frosinone) ha adottato il
20 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    8.  di  confermare  per  l'anno  2003  le  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili cosi' come applicate per l'anno 2002 qui di
seguito indicate:
      aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni principali;
      aliquota  del  6,5  per  mille  per  gli  immobili posseduti in
aggiunta all'abitazione principale;
    9.  di  confermare  in Euro 103,29 l'importo della detrazione per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
    10.  di  prevedere le agevolazioni relative alle pertinenze delle
abitazioni principali come segue:
      agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di
imposta comunale sugli immobili, ex art. 59, comma 1, lettera d), del
decreto  legislativo  n.  446/1997,  si  considerano parte integrante
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in catasto, quali esemplificativamente e non limitatamente,
le  cantine,  i box, i posti macchina coperti e scoperti a condizione
che  vi sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale
e  l'utilizzo  della  pertinenza  avvenga da parte del proprietario o
titolare del diritto reale di godimento;
      e'  considerata  abitazione  principale per espressa previsione
legislativa l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede
a  titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento
o  in  qualita'  di locatario finanziario e i suoi familiari dimorano
abitualmente,  ai  sensi  del  secondo  comma dell'art. 43 del codice
civile;  l'unita' immobiliare appartenente a cooperativa a proprieta'
indivisa,  adibita  a  dimora abituale come sopra indicato, del socio
assegnatario;   l'alloggio   regolarmente   assegnato   dall'Istituto
autonomo case popolari; l'unita' immobiliare posseduta nel territorio
del  comune  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da cittadino
italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che
non risulti locata;
      ai  fini  dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta,
sono  equiparate  all'abitazione principale, come intesa dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:
        f) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano o disabile che trasferisce la residenza presso
un   istituto   di  ricovero  o  sanitario,  a  seguito  di  ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
        g)  l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto
che  la  utilizza  come  dimora  abituale,  ai sensi del citato comma
secondo dell'art. 43 del codice civile;
        h)  l'abitazione  concessa  in uso gratuito a parenti fino al
terzo  grado o ad affini fino al secondo grado, che la occupano quale
loro abitazione principale;
        i)  due  o  piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso
abitazione  dal  contribuente  e dai suoi familiari, a condizione che
venga  comprovato che e' stata presentata all'UTE competente regolare
richiesta  di  variazione  ai  fini dell'unificazione catastale delle
unita'   immobiliari   medesime.   In   tale   caso,  l'equiparazione
all'abitazione  principale  decorre  dalla stessa data in cui risulta
essere   stata   presentata   la   richiesta  di  variazione  all'UTE
competente;
        j)  l'abitazione  di  un  soggetto  che  la  legge  obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
componenti  il  nucleo  familiare dello stesso, secondo le risultanze
anagrafiche.
      il  soggetto  interessato  puo'  attestare la sussistenza delle
condizioni  di  diritto  e  di  fatto,  richieste  per  la  fruizione
dell'aliquota    ridotta    e/o    detrazione    d'imposta   relative
all'abitazione  principale,  anche mediante dichiarazione sostitutiva
e/o autocertificazione.
      la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale,  del  soggetto  passivo  di  eta'  superiore  ad anni 60,
disabile  al  100%  che  gode  altresi' dell'accompagno e' elevata ad
Euro 180,00.
    La condizione di disabile al 100% con diritto all'accompagno deve
essere dimostrata e comunicata con idonea certificazione della A.S.L.
da   produrre  unitamente  al  versamento  in  acconto  dell'anno  di
riferimento.
    (Omissis).