L'AUTORITA'

NELLA  riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del
6  febbraio  2003,  in  particolare  nella  sua  prosecuzione  del 27
febbraio 2003;
VISTA   la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77,  recante  "Regolamento  di  attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
VISTO  il  decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in  materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato  nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 133
del 10 giugno 1998;
VISTA  la  delibera  n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorita'
nella  riunione  del  7 settembre 1999, relativa alla "Determinazione
degli   organismi  di  telecomunicazioni  aventi  notevole  forza  di
mercato";
VISTA la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della
Carrier  Selection Equal Access in modalita' di Preselezione (Carrier
Preselection)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1999;
VISTA la delibera n. 4/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della
portabilita'    del    numero   tra   operatori   (Service   Provider
Portability)",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28
dicembre 1999;
VISTA   la   delibera   n.   2/00/CIR,   recante   "Linee  guida  per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28
marzo 2000;
VISTA   la  delibera  n.  3/00/CIR,  recante  "Disposizioni  relative
all'appendice  all'offerta di interconnessione di riferimento 1999 di
Telecom  Italia.  Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta
delle  prestazioni  di  Carrier  Preselection  e  di Service Provider
Portability", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile
2000;
VISTA  la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita'
relative  alla  prestazione  di  carrier  preselection  (CPS)  e  sui
contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
VISTA  la  delibera  n.  6/00/CIR,  recante "Piano di numerazione nel
settore  delle  telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
VISTA  la delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita'
relative  alla  prestazione  di Service Provider Portabilita' (SPP) e
sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
VISTA  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  256 del 2
novembre 2000;
VISTA  la delibera n. 13/00/CIR, recante "Valutazione dell'offerta di
riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e
procedurali  dei  servizi  di  accesso disaggregato a livello di rete
locale   e   procedure   per   le  attivita'  di  predisposizione  ed
attribuzione  degli spazi di co-locazione", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000;
VISTA la delibera n. 14/00/CIR, recante "Valutazione delle condizioni
economiche  dei  servizi  di  accesso  disaggregato a livello di rete
locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12
maggio  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  19 del 24
gennaio 2001;
VISTA   la  delibera  n.  8/01/CIR,  recante  "Disposizioni  relative
all'attivazione del servizio di carrier preselection: revisione delle
capacita'   di  evasione  e  della  distribuzione  delle  richieste",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001;
VISTA  la  delibera  n.  15/01/CIR, recante "Integrazione delle linee
guida  in  materia  di  implementazione  dell'accesso  disaggregato a
livello  di  rete locale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185
del 10 agosto 2001;
VISTA  la  delibera  n.  18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del
corretto  adempimento  ai  contenuti  della  delibera n. 10/00/CIR da
parte  di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2001;
VISTA   la   delibera   n.   24/01/CIR,   recante  "Disposizioni  per
l'implementazione  dei servizi di accesso condiviso a livello di rete
locale  e  di accesso disaggregato alla sottorete locale", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001;
VISTA  la  delibera  n.  25/01/CIR,  recante  "Disposizioni in merito
all'introduzione  nell'offerta di interconnessione di riferimento del
servizio  di  raccolta  su base forfetaria per il traffico internet",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 14 gennaio 2002;
VISTA  la  delibera  n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87 del 13 aprile
2002;
VISTA  la  delibera  n. 5/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta di interconnessione forfetaria dell'accesso ad
Internet  di  Telecom  Italia  di  cui  alla  delibera n. 25/01/CIR",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
VISTA  la  delibera  n. 6/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica   dell'offerta   di  riferimento  2001  di  Telecom  Italia:
condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di
insolvenza  per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni
non  geografiche  di  altri  operatori",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;
VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la
piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed
esterna  da  parte  degli  operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153
del 27 giugno 2002;
VISTA   la   delibera  n.  9/02/CIR,  recante  "Norme  di  attuazione
dell'articolo  1,  comma  1,  della  legge  n. 59 dell'8 aprile 2002:
criteri   di   applicazione  agli  Internet  Service  Provider  delle
condizioni  economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2002;
VISTA  l'Offerta  di  riferimento  di Telecom Italia per l'anno 2002,
pervenuta  all'Autorita'  in data 18 aprile 2002, nonche' le relative
integrazioni  pervenute  in Autorita' in data 30 aprile 2002 (servizi
FRIACO  e Circuiti Parziali), 14 giugno 2002 (servizi CVP ADSL e HDSL
Forfetari)  e  4  luglio  2002 (servizio di Fatturazione e rischio di
insolvenza);
VISTA  la  delibera  n.  8/02/CIR,  recante  "Consultazione  pubblica
concernente  l'offerta  di interconnessione di riferimento di Telecom
Italia  S.p.A., per l'anno 2002", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 105 del 7 maggio 2002;
VISTA  la  propria  delibera  n.  350/02/CONS,  del  6 novembre 2002,
recante  "Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato per l'anno 2000", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 278, del 27 novembre 2002;
VISTI  gli  esiti  della sopra menzionata consultazione pubblica ed i
commenti pervenuti dai soggetti interessati in tale ambito;
VISTI  i  contributi  aggiuntivi  inviati  dai soggetti interessati a
seguito   della  pubblicazione  delle  integrazioni  dell'Offerta  di
riferimento pervenute in Autorita' in data 14 giugno e 4 luglio 2002;
VISTI gli atti del procedimento;
SENTITA in audizione la societa' Telecom Italia;
SENTITI  in  audizione  gli  operatori  Albacom,  Atlanet, Edisontel,
Fastweb, Plug-it, Telephonica, Welcome Italia, Wind-Infostrada;
SENTITE in audizione le associazioni AIIP ed AssoProvider;
ACQUISITO  il  parere  dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato, espresso in data 4 ottobre 2002 ;
ACQUISITO  il  parere  della  Commissione europea (Direzione Generale
Concorrenza e Direzione Generale Societa' dell'informazione) espresso
in data 16 ottobre 2002;
CONSIDERATO quanto segue:
A. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO
La societa' Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di riferimento per
l'anno 2002 in data 18 aprile 2002, provvedendo altresi' a pubblicare
le  integrazioni  all'Offerta  di riferimento in data 30 aprile 2002,
relativamente  ai  servizi  FRIACO  e  Circuiti  Parziali, in data 14
giugno  2002  relativamente  ai  servizi CVP ADSL e HDSL ed in data 4
luglio  2002  relativamente al servizio di "Fatturazione e rischio di
insolvenza  per  l'accesso  di  propri  abbonati alle numerazioni non
geografiche di altri operatori interconnessi".
Nell'ambito del procedimento l'Autorita' ha disposto, con delibera n.
8/02/CIR,   lo   svolgimento   di   una  consultazione  pubblica  con
l'obiettivo  di  acquisire  osservazioni,  elementi di informazione e
documentazione,  dagli  organismi  di  telecomunicazioni  ai quali si
applicano le condizioni di cui all'Offerta di riferimento 2002.
Sono stati inoltre successivamente richiesti, ai soggetti rispondenti
alla consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e
documentazione  in  merito  alle  citate integrazioni dell'Offerta di
riferimento.
L'esame   dei   contributi   inviati   dagli   operatori  ha  fornito
l'opportunita' di approfondire gli aspetti tecnico-economici presenti
nell'offerta   proposta   da  Telecom  Italia  che,  a  parere  degli
operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo
sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialita'.
Nel  corso  del  procedimento e' stato condotto un puntuale confronto
con  Telecom  Italia  sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di
riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori
ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorita'.
Nell'ambito  del  procedimento istruttorio sono stati anche ascoltati
in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione pubblica, con
l'obiettivo  di  approfondire  alcune  delle  tematiche  dagli stessi
rappresentate.
L'Autorita'  ha  approvato  in  data  31  luglio  2002, uno schema di
provvedimento  che  e'  stato  inviato  per  un  parere all'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione Europea.
In  data  4  e  16  ottobre  2002, l'Autorita', ha acquisito i pareri
formulati  dall'Autorita'  Garante della Concorrenza e del Mercato ed
dalla Commissione Europea.
Alla  luce anche di quanto emerso dai pareri, l'Autorita' ha condotto
un   approfondimento   istruttorio   focalizzato   sui   servizi   di
fatturazione   e   rischio   insolvenza  e  sui  servizi  di  accesso
disaggregato, anche in contraddittorio con gli operatori.
B. LA VALUTAZIONE REGOLAMENTARE
Nel  corso  del  procedimento  istruttorio sono stati rilevati alcuni
aspetti   critici   dell'Offerta   di   riferimento,   sia   relativi
all'interconnessione sia relativi ai servizi di accesso disaggregato,
per  i  quali l'Autorita' ritiene opportuno intervenire prevedendo la
modifica  delle  condizioni  tecniche  ed  economiche  con  effetto a
partire  dal  1 gennaio 2002 e per tutto l'anno 2002. In alcuni casi,
in   particolare  relativamente  a  servizi  di  nuova  introduzione,
l'Autorita'  ha  ritenuto  opportuno  individuare una diversa data di
applicazione  delle  nuove  condizioni  economiche,  a  tutela  di un
corretto assetto concorrenziale.
Sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 4/02/CIR l'Offerta di
riferimento  2002  e' stata presentata da Telecom Italia il 18 aprile
2002.  Non  essendo  ancora  disponibile  la contabilita' regolatoria
relativa  all'esercizio  2001,  che segue l'approvazione del bilancio
civilistico, i valori esposti nell'offerta sono stati determinati per
larga parte sulla base di dati di preconsuntivo 2001.
Nel  corso  del  procedimento  l'Autorita'  ha  valutato  le  tariffe
dell'Offerta   di   riferimento  2002  sulla  base  delle  risultanze
dell'analisi  dei  dati  contabili  a  consuntivo, forniti da Telecom
Italia  e  relativi  all'esercizio  2001, del principio di parita' di
trattamento interno/esterno e dell'effettiva correlazione tra i costi
esposti  ed  i  singoli  servizi compresi nell'Offerta di riferimento
2002.
Le  tariffe  dell'Offerta  di Riferimento 2002, cosi' come modificate
dalla  presente  delibera, saranno oggetto di verifiche di congruita'
con le risultanze della certificazione della contabilita' regolatoria
dell'anno  2001,  da  effettuarsi  da  parte  del  soggetto  all'uopo
incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97.
C.  I PARERI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E
DELLA COMMISSIONE EUROPEA
L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato (di seguito
AGCM),  nel  suo  parere  ha sostanzialmente condiviso le valutazioni
svolte dall'Autorita', svolgendo alcune considerazioni concorrenziali
e di mercato.
Il   primo   punto   affrontato   dall'AGCM  riguarda  la  tempistica
dell'offerta  di  riferimento.  L'AGCM  ha  evidenziato,  da un lato,
l'esigenza  che  l'offerta  sia  valutata  con  un  congruo  anticipo
rispetto   all'anno   di  effettiva  applicazione  e  dall'altro  che
l'attivita'   di  verifica  dei  costi  costituisca  un  prerequisito
indispensabile per un'attivita' di regolamentazione. In merito l'AGCM
ritiene  che l'introduzione di un meccanismo di network cap sia ormai
improcrastinabile  e  che  richieda  la  determinazione  dei  livelli
tariffari di base fondati sui costi effettivi di interconnessione.
L'Autorita',  condividendo  la  valutazione  espressa  dall'AGCM,  ha
ritenuto  opportuno,  per  l'approvazione delle condizioni economiche
dell'offerta  di  riferimento 2002, utilizzare i dati di contabilita'
regolatoria 2001 definitivi e non i dati di pre-consuntivo forniti da
Telecom Italia.
L'AGCM,  nel suo parere, ha poi espresso una piena condivisione delle
valutazioni  svolte  dall'Autorita' circa la modifica dell'offerta di
riferimento  proposta  da  Telecom  Italia ad esempio in relazione al
servizio  di  transito  ed al servizio di terminazione su numerazioni
701.  L'AGCM  ha  peraltro  rilevato  che  le  condizioni  economiche
presentate   da   Telecom   Italia   per  i  servizi  di  raccolta  e
terminazione,  se  confrontate  a  livello  internazionale, risultano
discostarsi  dai  valori  massimi dell'intervallo di "best practice",
calcolato   dall'AGCM,   con  riferimento  ai  valori  internazionali
dell'anno  2002,  sulla  base  della  metodologia proposta in passato
dalla Commissione Europea.
Con  riferimento  ai  servizi  di  accesso  disaggregato,  l'AGCM  ha
evidenziato   che   la   definizione  delle  condizioni  tecniche  ed
economiche di tali servizi assume una rilevanza strategica e pertanto
condivide  la  valutazione  dell'Autorita'  circa  la  necessita'  di
valorizzare  i  rispettivi  costi  sulla  base  del  principio di non
discriminazione  interna-esterna,  attribuendo in capo agli operatori
interconnessi   solo   gli  oneri  riscontrabili  in  eguale  entita'
nell'analisi  della  fornitura  del  medesimo servizio alle direzioni
commerciali di Telecom Italia. Su tale aspetto l'AGCM ritiene che sia
necessario   un   deciso   intervento   regolamentare  finalizzato  a
ripristinare  una  condizione  di parita' di trattamento e ridurre le
tariffe dei servizio di accesso disaggregato e co-locazione.
L'ultimo   aspetto   esaminato  dall'AGCM  riguarda  il  servizio  di
fatturazione  e  rischio  insolvenza  per accesso di abbonati Telecom
Italia  a  numerazioni  non geografiche di altro operatore. In merito
l'AGCM   ha   sollevato   alcune  perplessita'  sulla  necessita'  di
sottoporre  ad  attivita' di regolamentazione la componente economica
del  servizio  relativa  all'insolvenza, ritenendo piu' opportuno che
questa  sia  oggetto  di  specifici rapporti tra Telecom Italia e gli
operatori,  anche  con  riferimento alla possibilita' di condivisione
delle eventuali procedure di recupero dei crediti.
L'AGCM  ha  inoltre  evidenziato  che,  a  suo avviso, le percentuali
esposte per il servizio in questione nell'offerta di riferimento 2002
appaiono,  anche alla luce del benchmark europeo, elevate nei livelli
e non sempre condivisibili nelle voci di costo individuate.
La  Commissione  europea nel suo parere ha in particolare evidenziato
che,  a  suo avviso, l'obbligo di fornitura di accessi singoli per il
servizio  CVP  ADSL  e  HDSL  forfetario  rispecchia  maggiormente le
esigenze  del  mercato e rende l'offerta di riferimento piu' in linea
con i criteri della direttiva 97/33/CE.
Analogamente  la  Commissione  ha valutato positivamente le modifiche
individuate  dall'Autorita'  da apportare alle condizioni tecniche ed
economiche dei servizi di interconnessione (ad esempio il servizio di
transito),  ai  servizi  di  accesso  disaggregato  ed  ai servizi in
tecnologia   xDSL.  Tali  modifiche  garantiranno,  ad  avviso  della
Commissione,  un maggiore allineamento delle condizioni di offerta ai
costi  ed  inoltre  contribuiranno  a  migliorare  le  condizioni  di
fornitura ed a disaggregare ulteriormente le componenti di offerta.
Con  riferimento ai servizi di accesso disaggregato la Commissione ha
condiviso  la  necessita'  di valutare le condizioni economiche sulla
base   del   principio  di  parita'  di  trattamento.  Tale  modifica
consentira'  agli operatori nuovi entranti di competere alle medesime
condizioni dell'operatore storico.
L'ultimo  servizio  oggetto di valutazione da parte della Commissione
e'  il  servizio  di fatturazione e rischio insolvenza per accesso di
abbonati  Telecom  Italia  a  numerazioni  non  geografiche  di altro
operatore.  In  merito la Commissione ha evidenziato al necessita' di
valutare  attentamente  gli elementi di costo presi in considerazione
da  Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche,
garantendo  il  rispetto  del  principio  di  parita'  di trattamento
rispetto  ai  fornitori  che  operano  su numerazioni non geografiche
fornite  da  Telecom  Italia  stessa,  alla luce di quanto prescritto
dalla  normativa  comunitaria  di  tutela  della  concorrenza  e  del
principio di non discriminazione.
D. LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI INTERCONNESSIONE DI RIFERIMENTO
Nel  seguito  sono  riportate  le  valutazioni  dell'Autorita'  e  le
modifiche  che  si  e'  ritenuto  di dover apportare, con le relative
motivazione,  con  riguardo  ai  servizi di seguito elencati, inclusi
nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento 2002:
1. Servizi di interconnessione
2.  Condizioni  di  offerta  dei  servizi  a traffico (terminazione e
raccolta)
3. Servizi di transito
4.  Servizio  di  fatturazione  e  rischio  insolvenza per accesso di
abbonati  Telecom  Italia  a  numerazioni  non  geografiche  di altro
operatore
5. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
6.  Servizi  di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet
su numerazioni in decade 7
7. Portabilita' del numero tra operatori
8. Attivita' di configurazione delle centrali
9. Interventi a vuoto
10. Circuiti parziali
1. Servizi di interconnessione
La  delibera  dell'Autorita'  n.  4/02/CIR, a valle di un esame delle
esigenze  degli operatori interconnessi e della relativa problematica
tecnica,  ha  disposto  l'inserimento  nell'offerta di riferimento di
"interfacce  di  interconnessione  sulle centrali di Telecom Italia a
capacita'  superiore  ai 2 Mbps" (art. 3, comma 1, lettera h, punto 4
della  citata  delibera) per consentire agli operatori la gestione di
elevate  capacita' di interconnessione e predisporre la realizzazione
di  meccanismi  di  "bandwith  on  demand".  Nonostante  la specifica
disposizione,  Telecom Italia ha previsto nell'offerta di riferimento
2002, pubblicata il 18 aprile 2002, unicamente le interfacce a 2 Mbps
e  la disponibilita' di un circuito trasmissivo a 155 Mbps (ma non le
relative interfacce di centrale).
Poiche'  risulta  che  Telecom  Italia fa uso di tali interfacce a 34
Mbps  e 155 Mbps per la realizzazione dei propri servizi, l'Autorita'
ritiene  necessario,  per  il  principio  di  parita' di trattamento,
ribadire  l'obbligo  di  rendere  disponibili  tali  interfacce  ed i
corrispondenti   flussi   di   interconnessione   per  gli  operatori
interconnessi,  fatta  salva l'applicazione di eventuali sanzioni per
la mancata fornitura ai concorrenti di tale interfaccia.
Le  condizioni  economiche dei flussi di interconnessioni a 34 Mbps e
155  Mbps  saranno definite coerentemente con i livelli di prezzo dei
flussi di interconnessione gia' inclusi nell'offerta di riferimento e
con le altre offerte di linee affittate esistenti.
Per consentire, infine, la rigorosa vigilanza sull'applicazione della
norma,  l'Autorita'  ritiene,  inoltre,  opportuno avviare un'analisi
puntuale della tipologia e numerosita' di dette interfacce sulla rete
di Telecom Italia.
Nel  corso del procedimento gli operatori interconnessi hanno inoltre
segnalato all'Autorita' che Telecom Italia ritiene non applicabile la
modalita'  di  interconnessione  "Accesso alla rete di Telecom Italia
con PdI presso il nodo di Telecom Italia" nel caso in cui l'operatore
stesso non sia co-locato ma si avvalga di strutture trasmissive di un
operatore terzo co-locato.
L'Autorita' ritiene tale limitazione una barriera allo sviluppo di un
mercato  competitivo per i circuiti diretti in quanto non consente ad
un  operatore  non  co-locato  di  acquistare  capacita'  trasmissiva
dall'operatore   terzo   co-locato.   D'altra   parte  non  e'  stata
riscontrata  alcuna  limitazione tecnica che impedisca tale modalita'
di interconnessione e pertanto l'Autorita' ritiene opportuno disporre
la sua immediata utilizzabilita' da parte degli operatori.
Inoltre,  per  consentire lo sviluppo del citato mercato ed eliminare
eventuali barriere economiche, l'Autorita' ritiene opportuno ribadire
che  i  raccordi  interni  di  centrale  necessarie per collegare gli
apparti  di  due  operatori presenti nel medesimo sito, devono essere
realizzati   da   Telecom  Italia  per  gli  operatori  a  condizioni
economiche  orientate  al  costo,  come  previsto  dalla  delibera n.
4/02/CIR,  e  che  tale  disposizione  e'  applicabile anche nel caso
particolare  in  cui uno dei due operatori in questione sia la stessa
Telecom Italia.
All'interno   dell'offerta   di  riferimento  Telecom  Italia  dovra'
pertanto  dare  evidenza  del  costo  di  tali  raccordi  in  maniera
trasparente e non discriminatoria.
Durante  il  procedimento  sono  state,  inoltre, effettuate numerose
segnalazioni    sulla    modalita'   di   impiego   dei   flussi   di
interconnessione.  In  particolare  gli operatori hanno segnalato che
Telecom  Italia  consente  l'uso  di  tali circuiti (e l'applicazione
delle  relative condizioni economiche) esclusivamente in combinazione
con  i  servizi  di raccolta e terminazione del traffico. Nel caso di
altri  servizi  che  riguardino  il collegamento tra una sede Telecom
Italia  ed  una  sede OLO, il costo della componente impiantistica di
trasmissione   viene   valorizzato   diversamente.  Ad  avviso  degli
operatori,   tale   comportamento   costituisce  una  violazione  del
principio  di  indipendenza  delle  condizioni economiche di utilizzo
della  rete  telefonica  pubblica  fissa  dal tipo di applicazioni, a
parita' di prestazioni, di cui all'art. 7, comma 9 del d.P.R. 318/97.
L'Autorita',  condividendo le argomentazioni esposte dagli operatori,
ritiene  tale  impostazione  non  in  linea con i principi vigenti e,
pertanto, ritiene opportuno prevedere la possibilita' di utilizzare i
circuiti  di  interconnessione  per  qualsiasi  tipo  di applicazione
(raccolta  del  traffico  fonia, di accessi disaggregati, di traffico
dati,...),   purche'   gli   stessi   circuiti   rileghino  una  sede
dell'operatore  (anche  co-locata)  ad una sede di Telecom Italia ove
siano  localizzati  gli apparati degli operatori. Con tale condizione
si  realizza  infatti,  a parita' di velocita' trasmissiva, una piena
corrispondenza   tra   i   costi   delle   componenti  impiantistiche
trasmissive   utilizzate   per  le  diverse  applicazioni;  eventuali
componenti   impiantistiche   aggiuntive,   relative   alle   singole
applicazioni, potranno essere valorizzate in maniera disaggregata nel
rispetto della normativa vigente.
1.1 Service level agreement per i servizi di interconnessione
Nell'offerta  di  riferimento  2002  Telecom  Italia  ha  proposto un
Service  level  agreement  (SLA) per i servizi di interconnessione di
seguito riassunto:
a. circuiti a 2Mbps pianificati: tempo massimo di realizzazione da 60
a  120 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto - 2 Mbps
o  155  Mbps  - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement per i
servizi di interconnessione);
b.  circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione
da  120 a 180 giorni in funzione del circuito trasmissivo prescelto -
2  Mbps  o 155 Mbps - (cfr. tabelle 1 e 2 del Service level agreement
per i servizi di interconnessione).
I   corrispondenti  valori  applicati  dalla  stessa  Telecom  Italia
nell'offerta  di  circuiti  alla  clientela finale - considerando che
l'offerta "pianificata" non e' applicabile - sono:
a.  circuiti a 2 Mbps non pianificati: tempo massimo di realizzazione
60 giorni, 45 giorni nel 95% dei casi;
b.   circuiti   a   155   Mbps  non  pianificati:  tempo  massimo  di
realizzazione 120 giorni, 90 giorni nel 95% dei casi.
La proposta di Telecom Italia, formulata in base all'art. 3, comma 1,
lettera h, punto 3 della delibera n. 4/02/CIR, non risulta, pertanto,
conforme  a  quanto  previsto  dalla  norma stessa. L'obiettivo della
norma  era  infatti  garantire  tempi  ridotti di realizzazione per i
circuiti  pianificati  e  parita'  di  trattamento per i circuiti non
pianificati.
Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni, l'Autorita' ritiene
necessario  ribadire  i  principi  gia'  espressi  nella  delibera n.
4/02/CIR    e   precedentemente   richiamati   provvedendo   ad   una
rivisitazione  dei  tempi  di  realizzazione  massimi dei circuiti di
interconnessione.  Analogo  ragionamento  e'  possibile  svolgere per
l'entita'  delle penali riconosciute in caso di ritardo, che nel caso
di  operatore  interconnesso  risultano  significativamente inferiori
rispetto a quanto riconosciuto ai clienti finali.
L'Autorita'  ritiene  opportuno che il sistema di penali previsto per
gli  operatori  fornisca  delle  garanzie  maggiori rispetto a quanto
applicato  ai  clienti  finali,  stante  la  valenza  strategica e di
mercato dei circuiti di interconnessione.
Per  quanto riguarda i tempi di ripristino in caso di guasto, Telecom
Italia  garantisce  agli  operatori un tempo di ripristino di 4,5 ore
lavorative  nel  90%  a  fronte di un tempo di 4,5 ore lavorative nel
100%  dei  casi per circuiti a 2Mbps e di 4,5 ore solari nel 100% dei
casi  per  circuiti a 155Mbps previsti per i clienti finali. Anche in
questo  caso  il  meccanismo  di  penali  previsto  per gli operatori
fornisce  minori  garanzie  rispetto  a quanto previsto per i clienti
finali.
L'Autorita' ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia provveda ad
applicare  agli  operatori  interconnessi SLA migliorativi in caso di
guasto.
A  fronte  di  un  giudizio  di  inadeguatezza per il SLA proposto da
Telecom   Italia   per  l'anno  2002,  l'Autorita'  ritiene,  infine,
opportuno   disporre  per  l'anno  2002  l'applicabilita'  dello  SLA
descritto  nella  delibera  n.  711/00/CONS ai fini della valutazione
delle eventuali penali.
1.2 Flussi per l'interconnessione a livello distrettuale
Telecom  Italia  ha  previsto una limitazione sul numero di flussi di
interconnessione a 2 Mbps utilizzabili per la raccolta distrettuale.
L'Autorita',   avendo   analizzato   i  modelli  di  interconnessione
utilizzati  dagli operatori, non ritiene giustificata una limitazione
"ex  ante"  dei flussi di interconnessione distrettuale attivabili da
un  operatore, soprattutto in considerazione del fatto che la maggior
parte  del  traffico  di  interconnessione risulta ad oggi raccolto a
livello   SGU.   L'Autorita'  ritiene  che  un'eventuale  limitazione
potrebbe  essere  richiesta  da Telecom Italia soltanto qualora fosse
riscontrata,  da analisi del traffico, una situazione di criticita' e
l'inserimento   di   un   ulteriore  circuito  portasse  la  rete  in
saturazione.
2.  Condizioni  di  offerta  dei  servizi  a traffico (terminazione e
raccolta)
Nell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  per l'anno 2002,
Telecom  Italia non ha proposto alcuna differenziazione tra il prezzo
relativo  al  servizio  di  raccolta  per il traffico vocale e quello
relativo  al  traffico  di accesso ad Internet tramite numerazioni in
decade  7,  mentre ha proposto una differenziazione tra le condizioni
economiche   per   il  servizio  di  terminazione  verso  numerazioni
geografiche   e  quelle  relative  al  servizio  di  terminazione  su
numerazioni  701,  almeno  per  gli  SGU  ai  quali sono direttamente
attestati gli ISP con tale numerazione.
In  merito, si rileva innanzitutto che Telecom Italia aveva proposto,
nell'Offerta  di  riferimento  2001, una differenziazione relativa al
servizio  di raccolta per numerazioni geografiche ed in decade 7 e la
stessa  non  era stata ritenuta opportuna dall'Autorita' (delibera n.
4/02/CIR).  Occorre,  inoltre,  osservare che la catena impiantistica
utilizzata per il servizio di raccolta dal punto terminale di rete di
utente  al  primo elemento di commutazione (SGU) risulta la medesima,
indipendentemente   dal   servizio  di  raccolta  richiesto  e  dalla
numerazione  di terminazione delle chiamate in esame. Il costo totale
del  servizio  di raccolta risulta, quindi, non disaggregabile ed una
eventuale  differenziazione  dei  prezzi  di raccolta in funzione del
differente  tipo  di  chiamata, oltre a non risultare coerente con il
principio  per  cui le condizioni economiche debbono essere stabilite
indipendentemente  dal tipo di applicazione, verrebbe realizzata solo
attraverso  una  differente  ripartizione  del  costo  totale  ai due
servizi.
Di  conseguenza  un'eventuale  riduzione  del  costo  di raccolta per
servizi  di  accesso  ad  Internet  dovrebbe  essere compensata da un
aumento  del  costo  di  raccolta  per chiamate dirette a numerazioni
geografiche.  Tale  situazione  potrebbe  comportare  un  profilo  di
discriminazione  nei confronti di operatori che sviluppano in maniera
prevalente  uno dei due tipi di traffico. Inoltre, tenuto conto della
notevole crescita dei servizi di accesso ad Internet, il mantenimento
di un costo unico per il servizio di raccolta permette di ridurre, in
prospettiva, il costo unitario del servizio medesimo.
Pertanto,  l'Autorita'  ritiene che l'applicazione di un unico prezzo
di  raccolta  risulti  coerente  con il principio di attribuzione dei
costi  dei  servizi  in funzione degli elementi di rete sottostanti e
non  in  funzione  dell'applicazione  per  il quale il servizio viene
utilizzato.  Deve inoltre essere sottolineato come l'introduzione del
servizio  di  interconnessione di raccolta in modalita' flat (FRIACO)
per  la  decade  7  permette  in principio di raggiungere economie di
scala  per  la  fornitura  dei servizi finali giudicati tali da poter
comportare  vantaggi  all'utenza  finale  in  termini di riduzione di
prezzi o modalita' di tariffazione
Relativamente  ai  servizi  di  terminazione  verso  numerazioni 701,
Telecom  Italia  giustifica la differenziazione proposta, ed il minor
valore  di  terminazione  richiesto,  sulla base della considerazione
che,   in   particolari   distretti,   gli  ISP  utilizzanti  proprie
numerazioni  701  si  trovano  ad essere direttamente attestati sulle
centrali SGU ove si possono trovare i punti di interconnessione degli
operatori,   rendendo   in   tal  modo  la  catena  impiantistica  di
terminazione   differente   da  quella  "standard"  per  terminazioni
geografiche, per le sole numerazioni relative agli ISP.
L'Autorita' valuta tale impostazione non accettabile in quanto basata
su   scelte  architetturali  di  Telecom  Italia  che,  da  un  lato,
potrebbero  non  corrispondere a quelle effettuate da altri operatori
e,  dall'altro,  sostanzierebbero discriminazioni tra ISP in funzione
della loro localizzazione sul territorio.
Pertanto  l'Autorita',  coerentemente  con  quanto  valutato  per  il
servizio  di  raccolta, ritiene che non debba essere applicata alcuna
differenziazione  tra  i  valori  richiesti per la terminazione verso
numerazioni geografiche e verso numerazioni 701.
In  merito  alle  condizioni  di  offerta al pubblico per l'accesso a
numerazioni 701, l'Autorita' ritiene infine opportuno ribadire quanto
gia'  disposto  nella  delibera n. 4/02/CIR ovvero che l'operatore di
accesso determina le condizioni economiche di offerta al pubblico per
l'accesso  a  tali  numerazioni  senza  praticare differenziazioni in
funzione dell'operatore di terminazione.
2.1 I costi di gestione degli operatori
Nel  corso  dell'istruttoria  l'Autorita'  ha svolto un'analisi della
modalita'  di  allocazione  dei costi applicata da Telecom Italia per
determinare  le  condizioni  economiche dei servizi a traffico. A tal
fine  i dati di riferimento, contenuti nella contabilita' regolatoria
2001,  sono  stati  integrati  da ulteriori informazioni di dettaglio
richieste direttamente alla societa'.
Dall'esame  dei  dati  raccolti e' stato possibile scomporre i valori
economici dei servizi in due componenti:
1.  una  parte "impiantistica" legata all'esercizio degli impianti ed
alla remunerazione del capitale investito in misura del 13.5%
2.  un'altra parte legata ai costi sostenuti da Telecom Italia per la
"gestione  degli  operatori"  (costi  di  fatturazione,  gestione del
traffico,  front end e, nonche' costi di natura finanziaria legati ai
fondi di rischio per crediti vantati nei confronti degli operatori).
Su tale seconda componente di costi l'Autorita' aveva gia' in passato
- si richiamano in proposito le premesse della delibera n. 4/02/CIR -
manifestato     perplessita'     sugli     effetti     potenzialmente
anticoncorrenziali  e  richiamato la necessita' di un approfondimento
sulla  modalita'  di  allocazione  e  recupero  applicata  da Telecom
Italia.
Tali  costi  sono  inquadrabili,  infatti,  come  un costo aggiuntivo
applicato dalla struttura di rete di Telecom Italia ai soli operatori
alternativi  e  di  cui  non  vi  e' alcun corrispettivo nei transfer
charge  applicati  alle  direzioni commerciali. Questa circostanza si
pone in palese contrasto con il principio di parita' di trattamento e
non discriminazione.
Dall'analisi  dei  costi  di  "gestione  degli  operatori"  emerge in
particolare  che  una parte rilevante dei costi e' legata ad oneri di
natura  finanziaria.  In  altri termini tali oneri sono derivanti dal
ciclo   di   fatturazione  e  pagamento  e  sue  eventuali  anomalie.
L'Autorita'   ritiene   discriminatorio   che   oneri   costi   siano
integralmente    recuperati   dall'operatore   incumbent   unicamente
attraverso  i  ricavi  dei  servizi  di interconnessione forniti agli
altri operatori, senza che vi sia una partecipazione proporzionale al
traffico generato anche dall'incumbent stesso.
Tale  asimmetria risulta quindi inquadrabile come una discriminazione
praticata   dalla   direzione   rete   a  beneficio  della  struttura
commerciale,  che  si  trova in tal modo a beneficiare di economie da
integrazione non replicabili dai concorrenti.
L'Autorita' ritiene pertanto maggiormente rispondente al principio di
non discriminazione interna-esterna la distribuzione di tali costi su
tutto  il traffico che interessa la rete di Telecom Italia e non solo
su  quello  di competenza degli operatori alternativi. Tale modalita'
di allocazione dei costi, rispettando pienamente il principio FDC-CCA
(Full   Distributed   Cost   -   Current   Cost   Account),  consente
all'operatore  notificato  di  allocare  interamente  i  costi  e  di
recuperarli sulla base del traffico complessivo erogato sia in favore
degli  operatori alternativi sia della propria direzione commerciale.
Una diversa modalita' di allocazione che non rispetti il principio di
proporzionalita' nella distribuzione di tali costi porterebbe Telecom
Italia  a  beneficiare  di  un  costo  minore  per gli stessi servizi
elementari erogati dalla rete.
Cio'  premesso  l'allocazione  sull'intero insieme di servizi offerto
dalla  direzione  rete  di  Telecom Italia comporta una riduzione dei
costi  dei servizi a traffico (raccolta e terminazione sia geografica
che  non  geografiche  che  decade  7)  secondo  i  valori di seguito
riportati:


euro cent/min            PEAK              OFF-PEAK
    SGU                  0,59                0,42
 SGU DISTR               0,92                0,66
   1SGT                  0,93                0,67
   2SGT                  1,44                1,02

Relativamente  ai  servizi  FRIACO,  l'Autorita'  ha verificato che i
"costi   di   gestione  degli  operatori"  sono  stati  correttamente
valorizzati secondo i criteri definiti dall'Autorita' e specifici per
il particolare servizio di interconnessione.
2.2 Quota supplementare per CPS
Telecom  Italia  ha richiesto un incremento della quota supplementare
alla  tariffa  di  interconnessione di raccolta per la prestazione di
CPS,   originariamente  introdotta  per  il  recupero  dei  costi  di
adeguamento del sistema, da 0,336 Lire/min a 0,644 Lire/minuto.
Tale  richiesta  e'  giustificata,  ad  avviso di Telecom Italia, dal
fatto  che  il piano di recupero dei costi di adeguamento del sistema
(determinati  in  33,9  Miliardi  di  lire),  non avrebbe fino ad ora
rispettato  le  previsioni  effettuate  dall'Autorita' di un completo
recupero  di  tali  costi  in  quattro  anni  e  mezzo  attraverso la
fissazione  ,  con  la  delibera n. 10/00/CIR, del valore della quota
supplementare in esame.
Al  riguardo,  si  osserva  innanzitutto che il numero di attivazioni
registrato   dall'avvio   significativo  del  servizio  di  CPS  (III
trimestre 2000) ad oggi risulta in linea con le previsioni effettuate
dall'Autorita' con la delibera n. 10/00/CIR. In secondo luogo occorre
considerare  che  le  previsioni  di  traffico  in  CPS utilizzate da
Telecom Italia per stimare l'incremento della quota supplementare non
tengono conto della reale andata a regime della prestazione che si e'
registrata   nella   seconda  meta'  del  2001,  in  particolare  con
l'implementazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  delibera  n.
8/01/CIR,   e   che  quindi  tali  previsioni  appaiono  sottostimare
l'effettiva utilizzazione della CPS nella rimanente parte del periodo
previsto per il recupero del costo di adeguamento del sistema.
Pertanto  l'Autorita',  nel  ribadire  che la quota supplementare non
deve  determinare  in capo agli operatori interconnessi oneri tali da
disincentivare  la  fornitura  del  servizio di carrier preselection,
ritiene allo stato non giustificata la richiesta formulata da Telecom
Italia  circa  l'incremento  della  quota  in  esame, riservandosi di
valutare  successivamente  (nel  corso del 2003) l'effettivo recupero
dei  costi  di  Telecom Italia alla luce di dati di traffico relativi
all'intero anno 2002.
2.3 Quota aggiuntiva per la raccolta da telefonia pubblica
Telecom  Italia  ha fornito nel corso del procedimento informazioni e
dati contabili a supporto della richiesta di una quota aggiuntiva sul
costo  di  raccolta  (pari a 5,22 €cent/min) da applicare nel caso di
chiamate  originate  da  telefonia pubblica e destinate a numerazioni
non geografiche degli operatori interconnessi.
Telecom  Italia  ha,  inoltre, comunicato che i ricavi provenienti da
tale quota aggiuntiva saranno considerati nella valutazione del costo
netto del servizio universale.
Al fine di consentire agli operatori un corretta analisi dei recuperi
della  nuova  quota  di  costo  associata  alla raccolta da telefonia
pubblica,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  prevedere  l'applicazione
della  quota aggiuntiva solo a seguito dell'approvazione dell'Offerta
di  riferimento.  Si  ritiene  inoltre  opportuno  che Telecom Italia
fornisca   agli   operatori   l'elenco   completo  delle  numerazioni
identificative  degli  apparati  di  telefonia  pubblica  (CLI),  nel
rispetto del principio di parita' di trattamento.
3. Servizio di Transito
Telecom    Italia   ha   proposto,   nell'Offerta   di   riferimento,
l'eliminazione  della  differenziazione  tra le condizioni economiche
relative  al servizio di transito di singolo SGT e quello relativo al
doppio  SGT,  proponendo di conseguenza un valore economico unico per
il servizio di transito SGT.
Il  valore  economico  proposto  (0,40 €cent/min in fascia di punta e
0,28  €cent/min in fascia ridotta) comporta un incremento di oltre il
300%  del  costo rispetto al singolo SGT ed una riduzione di circa il
50%  rispetto  al  costo  del  doppio SGT determinato nell'Offerta di
riferimento 2001.
Telecom  Italia  ha  giustificato  tale variazione con l'esistenza di
difficolta'  nell'implementazione  di  un  sistema di fatturazione in
grado di evidenziare separatamente il traffico di transito svolto via
singolo SGT da quello via doppio SGT. A tale riguardo, Telecom Italia
ha  evidenziato  che  per gli anni precedenti e' stato fatturato agli
operatori  interconnessi  il costo relativo al singolo SGT, anche nel
caso di utilizzo del doppio SGT.
In  merito, l'Autorita' rileva in via preliminare che, ai sensi della
normativa  vigente,  le  condizioni  economiche  di  interconnessione
debbono  essere disaggregate al fine di evitare che l'operatore debba
sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. Nel
caso  in  questione,  la definizione di un unico valore mediato per i
due  servizi di transito comporta un notevole incremento di costo del
servizio  di  transito  singolo  SGT  che, in prima analisi, potrebbe
risultare  controbilanciato  da  una  riduzione,  comunque  non dello
stesso livello, del servizio di doppio SGT.
Si  rileva tuttavia che, dai dati forniti da Telecom Italia nel corso
del  procedimento,  il  servizio di singolo SGT risulta di gran lunga
piu'  utilizzato  di  quello  doppio  SGT,  per  cui si assiste ad un
sostanziale  incremento  di  costi  degli operatori che richiedono il
solo  servizio  di transito di singolo SGT, che dovrebbero sopportare
costi  derivanti  dalla fornitura di un servizio differente. Una tale
impostazione non puo' inoltre essere giustificata dalla sola mancanza
di  un  sistema  di  fatturazione  in  grado  di elaborare in maniera
distinta l'utilizzazione del transito di singolo SGT da quello doppio
SGT.
A tale considerazione occorre, inoltre, aggiungere che il servizio di
transito  a  singolo  SGT  ha  una  importante rilevanza in quanto e'
utilizzato  per  le comunicazioni fisso-mobile ed inoltre acquistera'
sempre  maggiore  importanza al crescere del numero di utenti diretti
di  altri  operatori  (ad esempio grazie all'unbundling). Pertanto la
proposta   di  Telecom  Italia,  se  mantenuta,  potrebbe  comportare
distorsioni  a  livello  concorrenziale  per  gli  OLO che operano in
questi segmenti di mercato.
L'Autorita', pertanto, non ritiene accettabile la proposta di Telecom
Italia  di  fornire  un  unico  valore  per il servizio di transito e
ritiene  opportuno  che  la  societa'  riformuli  l'offerta definendo
separatamente  il  prezzo  dei due servizi di transito in questione a
condizioni economiche determinate sulla base dei dati di contabilita'
regolatoria,  del principio di parita' di trattamento interno/esterno
e  dell'effettiva  attribuzione  dei  costi  esposti  al  servizio in
questione.
A  tal  fine  si evidenzia che il servizio di transito singolo SGT e'
applicabile  in  tutti  i  casi  in  cui  l'operatore  di  origine  e
l'operatore  di  destinazione  abbiano  punti di interconnessione sul
medesimo  SGT.  Viceversa,  il  servizio  di  transito  doppio SGT e'
applicabile  unicamente  quando l'operatore di destinazione non abbia
alcun  punto  di  interconnessione  sull'autocommutatore  SGT  cui e'
attestato l'operatore di origine.
L'Autorita'  ritiene  che  l'operatore di originazione debba essere a
conoscenza  dei punti di attestazione degli operatori di destinazione
al  momento  di utilizzare il servizio di transito cosi' da conoscere
preventivamente  il  reale costo del transito che sara' addebitato da
Telecom Italia ed effettuare un'eventuale analisi di costo-beneficio.
A  tal  fine  sara'  cura dell'operatore di destinazione fornire tali
informazioni  agli  operatori  di  origine che ne facciano richiesta,
corredate  dalle  condizioni economiche di terminazione eventualmente
applicate.
Sulla   base   delle  medesime  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene
opportuno  che  Telecom  Italia  riformuli  le  offerte  di  transito
"singolo  SGU"  ed  "SGU distrettuale", sulla base dei corrispondenti
routing  factor,  intendendo  per  il  primo  servizio il caso in cui
operatore  di origine e destinazione sono collegati al medesimo SGU e
per  il  secondo il caso in cui l'operatore di origine e destinazione
abbiano  entrambi  almeno  un  punto di collegamento SGU nel medesimo
distretto.
Entrambi  i  suddetti  livelli  saranno  utilizzabili  per  tutte  le
tipologie  di  traffico  (geografico  e  non geografico), purche' gli
operatori  interconnessi  si trovino nelle condizioni precedentemente
descritte.
A  partire  dall'esame  dei  dati  di  contabilita'  regolatoria 2001
inviati  da  Telecom Italia l'Autorita' ha valutato pertanto i valori
dei  servizi  di  transito  a  livello  SGT  riportati nella seguente
tabella:


 TRANSITO (eurocent/min)       Intera          Ridotta
   SGT                           0,16            0,11
Doppio SGT                       0,65            0,47

Si  osserva  che  per  il  servizio  di transito, l'Autorita' ritiene
opportuno  applicare  i  valori  di  contabilita'  regolatoria con un
fattore  correttivo  Do/Dc pari a quello applicato per il servizio di
raccolta al livello di interconnessione corrispondente.
Con  riferimento  al  servizio  di  transito, la delibera n. 4/02/CIR
all'articolo 3, comma 1, lettera b, punto 2 ha previsto l'inserimento
nell'offerta   di   riferimento   della   modalita'  di  fatturazione
denominata   "direct   billing"  introdotto  da  Telecom  Italia  con
riferimento  al  solo  traffico  non  geografico. L'Autorita' intende
ribadire  la  necessita'  di  rendere  disponibile  la prestazione di
direct  billing  per  tutte  le  numerazioni  chiamate  senza  alcuna
limitazione da parte di Telecom Italia. Sara' cura dell'operatore che
origina  la  chiamata  comunicare  a  Telecom  Italia la modalita' di
fatturazione  da associare a servizio di transito (a cascata o direct
billing) al variare dei numeri chiamati.
4.  Servizio  di  Fatturazione  e rischio insolvenza per l'accesso di
abbonati  Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di
altro operatore
Telecom  Italia  ha  proposto,  in data 4 luglio 2002, l'integrazione
all'Offerta  di  riferimento 2002 riguardante la remunerazione per il
servizio  di  fatturazione e per il rischio di insolvenza riguardante
l'accesso  di  abbonati  Telecom Italia ai servizi su numerazioni non
geografiche e ai servizi Internet su decade 7 di altro operatore.
L'inserimento   di   tale   servizio   nell'ambito   dell'Offerta  di
riferimento  era  stato  disposto  dall'Autorita'  con le delibere n.
1/00/CIR  e  n.  10/00/CIR.  L'Autorita', inoltre, con la delibera n.
6/02/CIR,  nel  fissare  al 7% il costo del servizio per l'anno 2001,
aveva  disposto  che,  per  l'anno 2002, Telecom Italia provvedesse a
formulare  un'offerta  articolando  le  condizioni economiche "in due
valori   percentuali  riferiti  agli  importi  fatturati  al  cliente
chiamante:  uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi
a  basso  rischio".  La  soglia  tra  alto  e basso rischio era stata
altresi'  fissata  ad  un  prezzo  minutario  addebitato  al  cliente
chiamate  pari  a  0,22931 € o ad un prezzo a transazione pari a 1 €,
esclusa l'IVA.
Telecom Italia ha proposto le seguenti condizioni economiche:


Servizi ad alto rischio   Servizi a basso rischio

                        |Importi fatturati a  |
   19,1%                |transazione          |5,7%
---------------------------------------------------------------------
                        |Importi medi minutari|
                        |inferiori a 0,11     |0,0048 euro/chiamata +
                        |euro/min             |2,7%
---------------------------------------------------------------------
                        |Importi medi minutari|
                        |inferiori a 0,2293   |
                        |euro/Min e superiori |0,0048 euro/chiamata +
                        |a 0,11 euro/min      |5,3%

ove gli importi medi sono valutati su una chiamata di quattro minuti.
Telecom  Italia propone tali condizioni economiche per servizi il cui
importo  fatturato  al  cliente  non  superi 10,33 € a comunicazione,
indipendente  dalla  modalita'  di  fatturazione  applicata.  Per gli
importi  superiori  Telecom  Italia non provvedera' alla fatturazione
dell'importo   eccedente   e   non   riconoscera'   all'operatore  di
terminazione  le  competenze  eccedenti la quota dovuta per lo stesso
importo.
Nella  propria  offerta,  inoltre,  Telecom  Italia,  ha provveduto a
fissare  alcuni  obblighi  di  natura procedurale per l'operatore che
richiede  la  configurazione  delle  numerazioni  non  geografiche in
questione  riguardanti, tra l'altro, la comunicazione di informazioni
relative   al   costo  ed  alla  natura  del  servizio,  nonche',  in
particolare  nel caso di numerazioni 709, all'identita' del fornitore
di servizio.
Nel  corso del procedimento istruttorio, Telecom Italia ha provveduto
a  fornire  all'Autorita'  le  informazioni  ed  i  dati  contabili a
giustificazione  delle  condizioni  economiche  proposte.  La tabella
seguente  contiene la disaggregazione del valore percentuale proposto
per  i  servizi  ad  alto  ed  a  basso rischio rispetto alle singole
attivita'  che Telecom Italia dichiara di svolgere per il servizio di
fatturazione e rischio di insolvenza:

=====================================================================
Attivita'                             |Alto rischio  |Basso rischio
=====================================================================
Gestione dati, emissione bollette     |1.7%          |2.4%
Gestione reclami e prevenzione frodi  |6%            |0%
Perdite su crediti                    |8.4%          |1.4%
Costi di struttura                    |0.9%          |0.2%
Intermediazioni finanziaria           |1.6%          |1.6%
Contributo allo Stato                 |0.5%          |0.2%
TOTALE                                |19.1%         |5.7%

Alla  luce  dell'analisi  effettuata  sulla documentazione fornita da
Telecom  Italia,  oltre  ai  dati  di  contabilita' regolatoria 2001,
l'Autorita',  nel  rilevare  alcune  criticita'  sulle  modalita'  di
attribuzione   ed   allocazione   dei  costi  connessi  alle  singole
attivita',  ritiene  opportuno effettuare le seguenti valutazioni sul
metodo  applicato  e sui valori di costo utilizzati da Telecom Italia
per formulare la propria offerta:
a.  il  costo  dell'attivita'  di gestione dati ed emissione bollette
deve  essere  egualmente  ripartito  sui  servizi  ad alto ed a basso
rischio,  non rilevando alcuna motivazione per un diverso criterio di
allocazione dei costi;
b.  il  costo dell'attivita' di gestione reclami e prevenzioni frodi,
relativo  a  tutti i servizi fatturati da Telecom Italia alla propria
clientela,  deve  essere  allocato  su tutto il traffico che comporta
perdite  su crediti e non integralmente sui servizi non geografici ad
alto   rischio,   in   funzione  dell'effettivo  livello  di  perdita
raggiunto;
c.  i  costi  di  struttura - valutati in misura percentuale rispetto
agli  altri  costi  -  devono  essere riferiti alle sole attivita' di
gestione  dati,  emissione  bollette,  gestione reclami e prevenzione
frodi,  escludendo  pertanto l'eventuale parte di costo relativa alle
perdite su credito;
d.  i costi di intermediazione finanziaria non appaiono riconducibili
a  dei  centri  di costo e pertanto non sono rappresentativi di costi
effettivamente sostenuti dalla societa';
e.  la  voce  di contributo allo Stato deve essere riferita alla sola
quota   parte  di  competenza  di  Telecom  Italia  nel  servizio  di
fatturazione  e rischio di insolvenza ed e' subordinata all'effettiva
corresponsione dei relativi oneri da parte di Telecom Italia.
Nel  corso  dell'analisi istruttoria, particolare attenzione e' stata
posta  alla  voce "perdita su crediti" per i servizi ad alto rischio.
Il  ristoro  tramite  un  valore  percentuale individuato ex ante dei
costi sostenuti da Telecom Italia per il mancato incasso da parte dei
clienti  del  fatturato  relativo  ai  servizi  di un operatore terzo
appare  particolarmente  iniquo e discriminatorio. Infatti, nel corso
dell'istruttoria e' stata evidenziata la diversa natura tra l'obbligo
di  fatturazione  - che consente a tutti i titolari di numerazione di
offrire  servizi  non geografici agli abbonati di Telecom Italia - ed
il rischio insolvenza, che consente il ristoro a Telecom Italia delle
perdite sul fatturato ai clienti finali, dovute ai mancati incassi.
Tale  seconda  voce  e'  difficilmente  prevedibile  a  priori se non
tramite la stima, sul pregresso, di una percentuale media rispetto ai
valori   fatturati  ai  clienti.  Si  deve  rilevare,  tuttavia,  che
l'applicazione  di  tali  percentuali  medie comporta il pagamento di
tali  oneri  anche  da parte di operatori titolari di numerazioni che
non  hanno  generato  insolvenza  (o  analogamente la riduzione degli
oneri   per  gli  operatori  titolari  di  numerazioni  il  tasso  di
insolvenza risulta particolarmente elevato.
Gli   stessi   operatori,  inclusa  Telecom  Italia,  nel  corso  del
contraddittorio hanno segnalato che il criterio percentuale e' iniquo
e potrebbe essere superato da una valutazione a posteriori, operatore
per operatore, dell'effettiva perdita su credito generata.
L'Autorita',  valutate  le  risultanze  istruttorie  tenuto conto del
parere  dell'AGCM  e  dei  rilievi  della  Commissione Europea, della
complessita'  di  valutazione  oggettiva  degli oneri derivanti dalle
perdite,   di  incentivare  comportamenti  virtuosi  da  parte  degli
operatori  e  sulla  base  delle verifiche di fattibilita' svolte nel
corso   del   procedimento  con  tutti  gli  operatori,  ritiene  che
nell'Offerta  di  riferimento  debbano  essere  incluse le condizioni
economiche  del servizio di fatturazione con l'esclusione della quota
relativa  al "rischio insolvenza". Tale ultima quota sara' oggetto di
consuntivi periodici che attribuiscano a ciascun operatore la perdita
effettivamente  generata  dai  clienti  di  Telecom  Italia che hanno
effettuato chiamate alle numerazione di cui sono titolari.
Tale modalita' di valutazione dell'offerta rinvia quindi agli accordi
negoziali  tra  le  parti  la  scelta  se definire una percentuale di
perdita   su  credito  forfetaria  determinata  a  priori  ovvero  se
procedere  periodicamente  al riscontro delle insolvenze sostenute da
Telecom  Italia  e  delle conseguenti attivita' messe in campo per il
recupero del credito.
Pertanto   l'Autorita'   ritiene  opportuno  allo  stato  riformulare
l'offerta  di  Telecom  Italia,  relativamente  alle  sole condizioni
economiche del servizio di fatturazione, nel modo seguente :

=====================================================================
                                  |% sul fatturato (sia alto rischio
Attivita'                         |che basso rischio)
=====================================================================
Gestione dati, emissione bollette |2%
---------------------------------------------------------------------
Gestione reclami e prevenzione    |
frodi                             |0,7%
---------------------------------------------------------------------
Costi di struttura                |0.2%
---------------------------------------------------------------------
Intermediazioni finanziaria       |0
---------------------------------------------------------------------
TOTALE                            |2,9%

Relativamente  alle  informazioni  che  Telecom  Italia richiede agli
operatori  interconnessi  che  intendono  utilizzare  il  servizio di
fatturazione,  l'Autorita'  ritiene  che  Telecom Italia sia tenuta a
richiedere   agli   operatori   le  sole  informazioni  necessarie  a
configurare  le  numerazioni  ed  a  adeguare  i  propri  sistemi  di
tariffazione  per  fornire  il  servizio  secondo  i valori economici
previsti  dall'operatore  titolare  della  numerazione  in questione;
quest'ultimo, peraltro, e' tenuto al rispetto delle normative vigenti
in  tema  di  servizi  a  tariffa  premio e di servizi a tariffazione
specifica.
Pertanto,  Telecom  Italia deve rimuovere dalle condizioni di offerta
le  richieste  di  informazioni  agli  operatori interconnessi non in
linea con quanto sopra indicato.
5. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia
Relativamente  al  servizio  di  accesso  al database elenco abbonati
nazionali,  di  cui  alla  tabella  18  dell'Offerta  di Riferimento,
Telecom  Italia ha proposto un incremento delle condizioni economiche
rispetto  al 2001. L'Autorita', avendo analizzato la natura dei costi
sottostanti,  stante la nascente concorrenza nel segmento dei servizi
informativi, non ritiene giustificato l'incremento proposto e ritiene
opportuno applicare anche per l'anno 2002 i medesimi valori applicati
nell'offerta di riferimento approvata per l'anno 2001.
6.  Servizi  di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet
su numerazioni in decade 7
Come gia' evidenziato in precedenza, nell'offerta di riferimento 2002
Telecom  Italia  ha  proposto  l'utilizzo di un unico valore di costo
medio  per  i  servizi  di  raccolta  e terminazione geografici e non
geografici, inclusa la decade 7.
I  nuovi  valori,  cosi'  come  modificati  dalla  presente delibera,
risultano  maggiori  rispetto  a  quelli  riportati nella proposta di
offerta  di  riferimento per l'anno 2001 che sono stati utilizzati da
alcuni   operatori   come  riferimento  per  le  proprie  valutazioni
commerciali. In considerazione di cio', l'Autorita' ritiene opportuno
che  le condizioni economiche definite dal presente provvedimento per
i  servizi  di raccolta e terminazione siano applicate solo a partire
da  trenta  giorni successivamente alla pubblicazione dell'offerta di
riferimento  2002  (18  aprile  2002),  data  in  cui  gli  operatori
interconnessi   sono  venuti  a  conoscenza  delle  nuove  condizioni
economiche.
6.1 Servizio FRIACO
Nel  paragrafo  1.1.2  dell'offerta di riferimento per il servizio di
raccolta  forfetaria  per  il  traffico  Internet,  Telecom Italia ha
inserito  un  vincolo  di  valore  di perdita massima per i flussi di
interconnessione FRIACO.
L'Autorita',  come  ha  gia'  espresso  in  altre  occasioni, ritiene
opportuno  ribadire che tali valori di perdita non sono da intendersi
come  vincolanti  per  l'operatore interconnesso ed il superamento di
tali limiti non comporta un obbligo di incremento della capacita' dei
flussi  di  interconnessione ma rappresenta unicamente un segnale sul
dimensionamento dei flussi.
6.2 Interconnessione distrettuale
Con  la  delibera  n. 4/02/CIR, l'Autorita' ha disposto l'inserimento
nell'Offerta   di  riferimento  di  un  livello  di  interconnessione
distrettuale per la raccolta e la terminazione del traffico.
Nell'Offerta  di  riferimento  2002,  Telecom  Italia ha proposto due
modelli diversi per l'interconnessione distrettuale:
*  un  unico  punto  di  consegna in ogni distretto, relativamente al
traffico diretto a numerazioni geografiche e non geografiche, escluso
il traffico di accesso ad Internet (SGU Distrettuale, SGU-D);
*  due  punti di consegna distrettuali, in alcuni distretti, nel caso
di  servizi  di  accesso  ad  Internet, identificati come SGU-Gateway
(SGG).
In  merito,  l'Autorita'  ritiene  che la coesistenza dei due modelli
sopra descritti, costringerebbe gli operatori, interessati ad offrire
entrambe   le   tipologie   di   servizi,  a  duplicare  i  punti  di
interconnessione.
D'altronde,  il  modello  di  interconnessione  distrettuale  per  il
traffico  in  decade  7  va considerato anche alla luce delle recenti
disposizioni  di  legge  relative  all'accesso degli Internet Service
Provider   alle   condizioni   dell'Offerta  di  riferimento  e  che,
nell'ambito  del  presente  provvedimento, comportano la richiesta di
inserimento  di un servizio aggiuntivo di consegna del traffico DSS1.
E'  opportuno  ribadire  che  la  necessita' di prevedere un punto di
interconnessione   distrettuale   era   principalmente   dovuta  alla
caratteristica  propria  delle reti degli ISP, tipicamente presenti a
livello distrettuale.
L'Autorita'   ritiene   pertanto   opportuno   adoperare  il  modello
architetturale  di  interconnessione  distrettuale  introdotto per il
traffico  geografico  anche per il traffico in decade 7, riservandosi
di  valutare  le eventuali restrizioni a tutela dell'integrita' della
rete che Telecom Italia ritenesse necessarie.
7. Portabilita' del numero tra operatori
Nella nuova proposta di offerta di riferimento 2002 Telecom Italia ha
proposto   condizioni   economiche   per  la  prestazione  di  Number
Portability  aumentate  rispetto  a  quelle dell'anno precedente, che
erano  state  stabilite  dall'Autorita'  nella delibera 10/00/CIR. La
societa'  ha  giustificato l'aumento con una crescita del costo della
manodopera a parita' di ore/uomo impiegate per l'attivita'.
L'Autorita'  ritiene  opportuno  considerare,  accanto  all'eventuale
incremento  dei  costi  di manodopera, l'inevitabile miglioramento di
efficienza   legato   ad  una  prestazione  che  si  sta  diffondendo
notevolmente grazie al servizio di unbundling. I tempi definiti dalla
delibera 10/00/CIR erano infatti applicabili per un servizio di nuova
introduzione,   ma   possono   essere   migliorati  con  il  crescere
dell'esperienza  legata  all'attivazione del servizio, compensando di
fatto gli eventuali maggiori costi di manodopera.
L'Autorita' ritiene, pertanto, opportuno confermare i medesimi valori
economici applicati per l'anno 2001.
Nel  caso  di  portabilita'  del  numero  contestuale all'unbundling,
l'Autorita'  ha  inoltre  analizzato  le  attivita' remunerate con il
contributo  per  la  prestazione  di  portabilita' confrontandole con
quelle ricomprese nel servizio di attivazione dell'unbundling, da cui
si  evidenzia una duplicazione di una parte rilevante delle attivita'
(p.e.   amministrative)  e  quindi  dei  costi.  Alla  luce  di  tale
considerazione   e   nell'ottica  di  favorire  lo  sviluppo  di  una
concorrenza  tramite  i  servizi di accesso disaggregato, l'Autorita'
ritiene opportuno prevedere che nel caso di ordinativi contestuali di
portabilita'  del  numero  ed unbundling, il contributo relativo alla
portabilita' non venga corrisposto in quanto icompreso nel contributo
relativo all'unbundling.
8. Attivita' di configurazione delle centrali
Nell'offerta   di  riferimento  2002,  recependo  il  disposto  della
delibera  n.  4/02/CIR  in merito ai costi di configurazione - ove e'
stato  previsto  che  per  simmetria  non  venivano  esposti costi di
configurazione   in   interconnessione  -  Telecom  Italia  ha  pero'
introdotto  un  limite massimo di quattro richieste di configurazioni
per  variazione  di instradamento su base annua e di due richieste di
configurazioni  per  variazione  di profilo tariffario su base annua.
Tali limitazioni non sono giustificate alla luce delle considerazioni
alla  base  della  disposizione  richiamata e pertanto l'Autorita' le
ritiene non applicabili.
L'Autorita'  ritiene  inoltre  necessario,  al  fine  di  un corretta
comprensione dell'offerta di riferimento che Telecom Italia pubblichi
il  dettaglio  delle  numerazioni  cui  si applicano ciascuno dei tre
livelli  di  tempi  massimi  di  evasione  di  cui alla tabella 6 del
Service  Level  Agreement  dei  servizi di Interconnessione, inviando
all'Autorita'  una  descrizione di dettaglio delle relative attivita'
di  configurazione  e  delle  modalita'  applicative  delle  relative
penali.
9. Interventi a vuoto
Con  riferimento  ai prezzi relativi agli interventi a vuoto, al fine
di   renderli   maggiormente   rispondenti  ai  costi  effettivamente
sostenuti  e  coerenti  con i contratti di assistenza stipulati dagli
operatori,  l'Autorita'  ritiene opportuno chiarire che la franchigia
prevista  al  paragrafo  21.1 dell'Offerta di riferimento deve essere
riferita,  in maniera proporzionale, alle tre categorie di intervento
individuate  e  che  la  franchigia di interventi a vuoto deve essere
inserita  anche  con  riferimento  alla  tabella  5  dell'Offerta  di
riferimento per i Circuiti parziali.
10. Circuiti parziali
Relativamente ai circuiti parziali, Telecom Italia ha previsto alcune
fasi  di pianificazione relative ai sistemi di attestazioni, le quali
sono state ritenute dall'Autorita' particolarmente vincolanti per gli
operatori.
Stante  quanto  gia'  disposto in materia dalla delibera n. 4/02/CIR,
l'Autorita'  ritiene  che  la  previsione  di  una pianificazione sul
sistema   di   attestazione   e'   da   considerarsi   analoga   alla
pianificazione  per il servizio di circuito parziale e pertanto e' da
associare  ad  una  previsione di tempi di realizzazione migliorativa
rispetto a quanto previsto per i clienti per i servizi retail.
Cio'  premesso  l'Autorita'  ritiene  opportuno  disporre che Telecom
Italia  applichi il Service Level Agreement migliorativo previsto nel
presente  provvedimento,  predisponendo  al  piu'  presto  una  nuova
proposta in linea con la normativa vigente, che sara' applicabile dal
momento della sua approvazione.
Nelle  more  della  redazione ed approvazione del nuovo Service Level
Agreement  l'Autorita'  ritiene  opportuno  definire  un  riferimento
qualitativo per gli operatori interconnessi prevedendo l'applicazione
a  valere  dal  1  gennaio 2002 ai fini della valutazione del Service
Level Agreement dei tempi garantiti nel 95% dei casi per l'offerta di
circuiti retail, ovvero:

=====================================================================
TEMPI C.P.                   |Tempo massimo Giorni solari
=====================================================================
64 kbps                      |20
n*64 kbps                    |30
2 Mbps                       |45
34 Mbps, 155 Mbps            |90

Si  fa osservare che i tempi di fornitura dei sistemi di attestazione
di  cui  alla  tabella 3 del Service Level Agreement per i servizi di
Circuito  Parziale  non devono essere considerati aggiuntivi rispetto
ai  tempi massimi previsti per la realizzazione dei circuiti parziali
e che le penali di cui alla Tabella 4 del Service Level Agreement per
i  servizi  di Circuito Parziale saranno applicate con riferimento ai
tempi riportati nella precedente tabella.
L'Autorita' ritiene, inoltre, non in linea con le disposizioni di cui
alle precedenti delibere le condizioni economiche di cui alla tabella
2  dell'Offerta  di  riferimento per i Circuiti parziali che pertanto
sono eliminate.
Nel  corso  dell'istruttoria sono state anche segnalate all'Autorita'
alcune  difficolta' di migrazione da circuiti diretti attivati con la
prestazione  di  RPV-D  a  Circuiti  parziali,  pur  rinunciando alla
prestazione di RPV-D.
L'Autorita'  ritiene  opportuno  evidenziare che, qualora l'operatore
alternativo  ritenga  maggiormente  rispondente alle proprie esigenze
l'utilizzo  dell'offerta  di  circuiti parziali, Telecom Italia debba
consentirne    l'utilizzo    indipendentemente    dalla   particolare
prestazione  attivata  e  pertanto  debba  provvedere alla migrazione
senza oneri aggiuntivi qualora l'operatore lo richieda.
E.   LE   VALUTAZIONI   SULL'OFFERTA  DI  RIFERIMENTO  PER  L'ACCESSO
DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE
Nel  corso  del  procedimento  l'Autorita' ha proceduto ad un'analisi
approfondita  degli  elementi  di costo prospettati da Telecom Italia
alla  base  dei  valori  economici  dell'Offerta  di  riferimento per
l'accesso disaggregato.
Al fine di consentire il corretto assetto concorrenziale del servizio
di  unbundling  e lo sviluppo della concorrenza anche sul segmento di
accesso,  l'Autorita' ha ritenuto necessario effettuare l'analisi dei
costi   sottostanti   nel   rispetto  del  principio  di  parita'  di
trattamento  interna  - esterna, secondo anche quanto stabilito dalla
delibera n. 152/02/CONS.
In  particolare,  nella  citata  delibera, viene sancito il principio
secondo  cui  i  costi  sostenuti  dalla direzione commerciale per la
fornitura  di  un  servizio ed espressi in termini di transfer charge
dalla   direzione  rete  alla  direzione  commerciale  devono  essere
coerenti  con  i  costi  che  la  stessa direzione rete richiede agli
operatori  interconnessi.  In  generale  si  richiama  la parte delle
premesse  della  citata  delibera in cui si attesta che: "L'effettiva
applicazione  del principio della parita' di trattamento rappresenta,
quindi,   uno   dei   presupposti   per   gli  operatori  concorrenti
dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere
equamente  con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo
alle  medesime  condizioni  per  l'utilizzo  di servizi intermedi che
l'operatore  notificato  riserva  alle proprie divisioni commerciali,
societa' controllate e collegate."
L'analisi  dei  modelli  di  costo  adottati da Telecom Italia per la
predisposizione della proposta di offerta per il 2002, ha evidenziato
il  solo  parziale  rispetto  del principio di parita' di trattamento
richiamato, considerato che in capo agli operatori interconnessi sono
stati  attribuiti  numerosi oneri non riscontrabili in eguale entita'
nell'analisi  della  fornitura  del  medesimo servizio da parte delle
direzioni commerciali di Telecom Italia.
Con  riferimento  ad  esempio al servizio di co-locazione, sono stati
esaminati  gli  oneri  di  affitto  richiesti  da Telecom Italia agli
operatori   interconnessi.  Tali  oneri  risultano  eccessivi  e  non
riscontrabili  nelle  strutture di costo sottostanti la fornitura del
servizio. Analoghe considerazioni valgono per altri costi tra cui, ad
esempio,  i  costi dei consumi energetici ove Telecom Italia richiede
agli  operatori  interconnessi  una  maggiorazione del 8% rispetto ai
costi  effettivamente  sostenuti, attribuendola a costi operativi non
riscontrati nella fornitura del servizio alle direzioni commerciali.
Alla   luce  delle  precedenti  considerazioni,  l'Autorita'  ritiene
opportuno  che  Telecom  Italia  applichi  le  seguenti condizioni di
offerta:
1.  Relativamente  alle  condizioni  economiche  per  il  servizio di
co-locazione,   Telecom   Italia   puo'   richiedere  agli  operatori
interconnessi  oneri uguali a quelli utilizzati per definire il costo
di  trasferimento  dei  servizi  di  accesso  alla  propria struttura
commerciale.  In  particolare  Telecom  Italia  rivaluta  i  costi di
locazione  dei  siti  in  funzione  dell'effettivo costo sostenuto ed
esposto  nella contabilita' regolatoria, in sostituzione dell'attuale
metodologia  di  valorizzazione  sulla  base dei listini immobiliari,
applicando  un  costo  a  mq  pari  a  121.68 €/anno - secondo quanto
comunicato da Telecom Italia nel corso dell'istruttoria.
2. Gli oneri di locazione devono essere valutati per la sola parte di
sito  di pertinenza degli operatori co-locati con l'esclusione dunque
di aree ad accesso comune ritenute non essenziali per l'operatore per
l'erogazione dei propri servizi.
3.  I costi dei servizi accessori (vigilanza, consumi, ...) richiesti
agli  operatori  sono  valutati  sulla  base  degli  effettivi  costi
sostenuti ed uguali ai costi di trasferimento interni applicati.
4.  I  contributi  di  attivazione  e  disattivazione  devono  essere
coerenti con i corrispondenti valori applicati a livello retail. Cio'
comporta   che,  per  garantire  un  ragionevole  margine  legato  ad
attivita'  di  commercializzazione, marketing ed in generale ai costi
operativi relativi alla gestione del cliente finale, il contributo di
attivazione  dell'unbundling debba essere ridotto secondo la seguente
tabella:

=====================================================================
Contributi di attivazione                         |euro
=====================================================================
Full ULL POTS/ISDN coppia attiva                  |32
Full ULL POTS/ISDN coppia non attiva              |47,8
Full ULL HDSL coppia attiva                       |64
Full ULL HDSL coppia non attiva                   |95,6
Full ULL ADSL coppia attiva                       |32
Full ULL ADSL coppia non attiva                   |47,8
Shared Access                                     |44,5

5.   Tali   valori  risultano  peraltro  all'interno  dell'intervallo
definito dalle migliori pratiche internazionali.
6.  Il "contributo di disattivazione" e' applicabile solo nel caso in
cui  la linea disattivata che ritorna nella disponibilita' di Telecom
Italia  non  sia  oggetto  di  un'attivazione  di  servizi  da  parte
dell'operatore  stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia).
In  caso  di  disattivazione  i canoni a scadere della linea non sono
applicabili  in  quanto  se  la linea e' oggetto di nuova attivazione
saranno  corrisposti  a  Telecom  Italia dall'operatore prescelto dal
cliente  (o  dal  cliente  stesso)  mentre nel caso di linea non piu'
attivata  viene gia' corrisposto il contributo di disattivazione. Non
sono   ammissibili   contributi   quali   "upgrade   destinazione"  o
"incremento velocita'" che rappresentano barriere all'ingresso per lo
sviluppo  di  sistemi  a  larga  banda  e  non rispecchiamo attivita'
dirette svolte dalla direzione rete.
7.  Il  servizio  di "qualificazione ADSL" viene ridotto al valore di
10,37€  ed  e' applicabile nei soli casi in cui la linea non sia gia'
utilizzata  per  fornire  servizi  ADSL (sia di Telecom Italia che di
altro  operatore).  Qualora  l'operatore  lo richieda, Telecom Italia
puo'  ripetere  l'attivita'  di qualificazione per altre velocita' di
trasmissione  anche  nei  casi  in  cui vi sia gia' un utilizzo xDSL,
pagandone il corrispondente contributo.
8.  La  linea  in  accesso  disaggregato  puo' essere richiesta da un
operatore  indipendentemente  dal cliente ivi attestato (che pertanto
puo'  essere  anche un altro operatore) e dall'utilizzo per cui viene
richiesta,  purche'  siano  rispettate le pertinenti norme tecniche e
siano garantite le condizioni di corretto funzionamento della rete.
9.  Nelle more dell'introduzione della tecnologia ADSL su linea ISDN,
attualmente  oggetto  di  una  sperimentazione  da  parte  di Telecom
Italia,  gli  oneri  per  la  seconda  linea  in accesso disaggregato
necessaria  per  attivare tale servizio sono equiparati alle linee in
accesso  condiviso.  Il  canale fonia non viene infatti utilizzato in
tali  casi  dall'operatore  e  non  risulta  necessario, essendo gia'
attiva un'altra linea per fornire tale servizio.
10.  Al  fine  di  incentivare  la diffusione del servizio di accesso
condiviso  (Shared  Access),  nel  caso di cessazione del servizio di
fonia  da  parte  del cliente, non sara' corrisposto, dagli operatori
alcun  contributo e non vi sara' alcuna variazione di canone di linea
che   restera'  pari  a  quello  previsto  dal  servizio  di  accesso
condiviso.  L'Autorita'  si  riserva tuttavia di rivedere tale misure
alla luce dell'effettivo sviluppo del servizio di accesso condiviso.
11. Ritenendo le condizioni economiche per i sopralluoghi proposte da
Telecom  Italia  eccessive  rispetto  alle  attivita'  effettivamente
svolte,  ed  in considerazione di quanto gia' previsto dalla delibera
n. 4/02/CIR, i relativi valori sono cosi' modificati:

=====================================================================
SOPRALLUOGHI                                             |Valore euro
=====================================================================
Per singolo sopralluogo                                  |138,67
Per ora/uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamenti) |46,22

Relativamente   al   canone  di  linea  per  l'accesso  disaggregato,
l'Autorita' ha svolto una valutazione della struttura dei costi della
rete   di   accesso   rappresentata   da  Telecom  Italia,  rilevando
l'opportunita' di approfondirne alcuni aspetti al fine di rivedere la
composizione   dei   costi   del   servizio  in  questione.  Pertanto
l'Autorita',  nell'approvare  per  l'anno  2002  i valori proposti da
Telecom Italia per i canoni di linea di accesso disaggregato, ritiene
opportuno   che   gli   stessi   siano   oggetto   di   un  ulteriore
approfondimento nella formulazione dei valori relativi al 2003.
Accanto  agli  elementi  di costo, gli operatori hanno evidenziato la
necessita'  di  disporre  di  un  Service  Level Agreement adeguato a
garantire   ai   propri  clienti  tempi  certi  di  realizzazione  ed
assistenza  tecnica.  In  particolare,  alla  luce delle segnalazioni
ricevute  e  sulla  base  della  regolamentazione vigente in materia,
l'Autorita'  ritiene  opportuno  prevedere  un livello di servizio in
linea  con quanto gia' definito nella delibera 13/00/CIR e, per tutto
quanto   eventualmente  non  specificato  in  tale  delibera,  faccia
riferimento al Service Level Agreement della delibera 711/00/CONS.
Per   consentire  la  realizzazione  di  infrastrutture  alternative,
l'Autorita'  ritiene, inoltre, opportuno prevedere, per gli operatori
co-locati,   la   possibilita'   di   installare   apparati   per  la
realizzazione  di sistemi di trasmissione verso la propria rete senza
alcuna  limitazione  riguardo la tecnologia utilizzata (fibra ottica,
backhaul con WLL,...).
Relativamente  alla  modalita' di pagamento dei costi di allestimento
dei  siti,  per  favorire  lo  sviluppo  del  servizio  di unbundling
l'Autorita'   ritiene   opportuno  richiedere  a  Telecom  Italia  la
formulazione  di  modalita' di recupero degli investimenti effettuati
dalla  stessa  societa'  distribuita  nel  tempo.  Tale  modalita' di
pagamento consente di ridurre le barriere economiche all'ingresso per
i servizi di co-locazione.
Per  i  siti  di nuova attivazione l'Autorita', analogamente a quanto
gia'  introdotto  in altri Paesi europei, ritiene opportuno prevedere
l'introduzione  di  sistemi  di  co-mingling  (co-locazione  in  sala
comune),  che  possa ridurre gli investimenti iniziali necessari alla
realizzazione   del   servizio   di  co-locazione  e  favorire  cosi'
l'espansione  del  servizio  di  accesso  disaggregato  anche in aree
attualmente non coperte.
Data  la  rilevanza  strategica  per  gli  operatori  alternativi del
servizio  di  co-locazione l'Autorita' ritiene inoltre eccessivamente
vincolanti  le  relative  modalita'  di provisioning, soprattutto nei
casi  in  cui l'operatore richieda ampliamenti in siti in cui e' gia'
presente  con  altri  moduli  ovvero  siano  gia'  disponibili  spazi
inutilizzati  (per  ampliamenti  si  intendono  sia i collegamenti di
coppie in rame dalla sala dell'operatore alle sale permutatore urbano
di   Telecom  Italia  sia  l'incremento  di  moduli).  In  tali  casi
l'Autorita'  ritiene  necessario  evitare le fasi di pianificazione e
prevedere  la realizzazione dell'ampliamento richiesto nei tempi gia'
previsti   dallo   SLA   (45   giorni   se   sono   necessarie  opere
infrastrutturali, 15 senza opere infrastrutturali).
L'Autorita'  ha  rilevato  infine  che  il  Service  Level  Agreement
applicato  ai  servizi  di  co-locazione  non  e' coerente con quanto
previsto  dalla delibera n. 13/00/CIR, con particolare riferimento al
livello di penalita' previsto. L'Autorita' ritiene pertanto opportuno
che  Telecom Italia provveda a riformulare il Service Level Agreement
in coerenza con l'art. 7 comma 4 della delibera n. 13/00/CIR.
F.  LE VALUTAZIONI SULL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER SERVIZIO DI CANALE
VIRTUALE PERMANENTE
In  data 30 settembre 2002 Telecom Italia ha presentato all'Autorita'
un'offerta  per i servizi ADSL wholesale che non prevede la vendita a
lotti  ma  l'operatore ha la possibilita' di acquistare singolarmente
gli  accessi di cui necessita. Tale modalita' di vendita del servizio
wholesale  e'  stata  introdotta  da  Telecom  Italia  a  seguito  di
esplicita  richiesta  da  parte  dell'Autorita'  in  quanto  ritenuta
maggiormente  rispondente  alle  effettive esigenze degli operatori e
tale  da  consentire una corretta concorrenza sul segmento di mercato
della larga banda.
Analogamente  l'Autorita' ritiene opportuno prevedere la possibilita'
di acquisti di accessi singoli anche per l'offerta CVP ADSL e HDSL in
coerenza con gli altri servizi wholesale.
Relativamente  al  contributo  di  attivazione,  l'Autorita'  ritiene
ingiustificato il valore proposto da Telecom Italia, che non tiene in
conto  le riduzioni di costo che dovrebbero realizzarsi nel tempo per
l'efficientamento  dei  processi  di attivazione. Considerati anche i
valori  applicati  nelle  corrispondenti  offerte  retail  di Telecom
Italia,  l'Autorita'  ritiene  opportuno  modificare il contributo di
attivazione  per  l'offerta  HDSL  forfetaria  in 180.76 €/accesso da
fatturare all'atto dell'effettiva attivazione dell'accesso.
G. IL SERVIZIO DI CONSEGNA DEL TRAFFICO INTERNET
La   legge  n.  59/2002  ha  riconosciuto  agli  ISP  il  diritto  ad
interconnettersi,   ovvero  a  utilizzare  le  condizioni  economiche
dell'Offerta  di  riferimento demandando all'Autorita' la definizione
dei  criteri per l'accesso degli ISP all'offerta stessa. Tali criteri
sono stati definiti con la delibera n. 9/02/CIR.
Acquisito  il  diritto all'interconnessione gli ISP hanno manifestato
l'esigenza  di  utilizzare  i  servizi di raccolta e terminazione del
traffico  rivolto a proprie numerazioni senza necessariamente dotarsi
di  apparati  in grado di gestire i protocolli tipici della telefonia
(Sistema di Segnalazione n.7) ma adoperando gli apparati di rete dati
attualmente  installati  sulle  proprie reti, in grado di trattare il
protocollo ISDN/DSS1).
Considerando tale richiesta giustificata, l'Autorita' ha approfondito
le  relative tematiche tecniche, in contraddittorio con gli operatori
e  gli ISP, da sono emersi alcuni elementi che dovranno essere tenuti
in  conto  da  Telecom  Italia  all'atto della formulazione della sua
proposta:
*  condizioni  economiche  orientate  agli effettivi elementi di rete
necessari per la fornitura del servizio;
* disponibilita' di un sistema di fatturazione ed identificazione del
chiamante per gli ISP finalizzato da un lato a verificare il traffico
consegnato al punto di interconnessione e dall'altro ad effettuare la
corretta fatturazione del traffico agli utenti finali;
*   invarianza  dei  bacini  di  raccolta  rispetto  al  servizio  di
raccolta/terminazione prescelto (singolo SGU, SGU-distrettuale, SGT);
*  disponibilita'  delle informazioni di segnalazione necessarie alla
sola  consegna  a  destinazione  del  traffico Internet, nel rispetto
della normativa vigente sulla privacy.
L'Autorita' ritiene necessario richiedere l'integrazione dell'Offerta
di  riferimento  con  un servizio opzionale aggiuntivo dei servizi di
raccolta  e  terminazione  che  provveda  a  convertire  il  traffico
trasportato  fino al punto di interconnessione nel protocollo gestito
dagli  apparati  ISDN  /DSS1  e che tenga in conto gli elementi sopra
indicati.
Nel  rispetto  di quanto disposto dalla legge n. 59/2002, l'Autorita'
ritiene opportuno rendere disponibile tale tipologia di servizio alle
medesime  condizioni  dell'Offerta  di riferimento ossia a condizioni
trasparenti, non discriminatorie ed orientate al costo ed applicabili
unicamente alle numerazioni in decade 7.
Si fa infine presente che, nel corso del procedimento, Telecom Italia
ha   formulato   una   proposta  per  l'inserimento  nell'offerta  di
riferimento  2002  del  servizio  di consegna DSS1 che l'Autorita' ha
valutato anche considerando quanto esposto in precedenza.
I  principali  elementi  individuati dall'Autorita' sono: la mancanza
delle condizioni economiche relative all'attivita' di number hosting;
la necessita' di una valorizzazione separata dal servizio di raccolta
e  la modalita' di valutazione dei costi di struttura applicati. Tali
ulteriori elementi dovranno essere considerati ai fini della prossima
formulazione dell'offerta 2003.
UDITA  la  relazione  dell'ing.  Vincenzo  Monaci,  relatore ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA
                             Articolo 1
        (Modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta
        di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Intercon-
           nessione di Riferimento 2002 di Telecom Italia)

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei
servizi  contenuti nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di
Telecom Italia:
a. servizi di interconnessione:
1. fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni per il mancato
rispetto della delibera n. 4/02/CIR, Telecom Italia rende disponibili
agli  operatori i circuiti di interconnessione a 34 Mbps e 155 Mbps e
le  relative  porte  di  interconnessione sulle proprie centrali, nel
rispetto del principio di parita' di trattamento;
2.  Telecom Italia invia all'Autorita' tutte le informazioni circa le
porte  a  34  Mbps  e 155 Mbps utilizzate sulla propria rete entro 15
giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
3.  Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il Service
Level Agreement per i servizi di interconnessione in linea con quanto
disposto  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  h), della delibera n.
4/02/CIR  entro  trenta  giorni dalla data di notifica della presente
delibera.  Per  l'anno  2002  e'  applicabile  lo SLA descritto nella
delibera  n.  711/00/CONS  ai  fini della valutazione delle eventuali
penali.
4.  il  numero  massimo di flussi a 2 Mbps previsto per il livello di
interconnessione  SGU distrettuale e' applicabile fino all'entrata in
vigore  del  presente  provvedimento. Entro lo stesso termine Telecom
Italia   invia   all'Autorita'   opportuna   documentazione  di  rete
finalizzata  a  attestare  l'eventuale  necessita' di prorogare detta
limitazione, che altrimenti viene ad essere eliminata.
5. il servizio di "Accesso alla rete di Telecom Italia con PdI presso
il  nodo  di Telecom Italia" e' utilizzabile anche nel caso in cui il
Punto   di  Interconnessione  e'  individuato  presso  gli  spazi  di
co-locazione di un operatore terzo.
6. i raccordi interni di centrale sono realizzati da Telecom Italia a
condizioni  trasparenti,  orientate  al  costo e non discriminatorie,
indipendentemente  dagli  operatori  rilegati  e  a  prescindere  dal
servizio per cui sono attivati.
7.  i  flussi  di  interconnessione  possono  essere utilizzati dagli
operatori anche per servizi diversi dalla raccolta e terminazione del
traffico, purche' rileghino la centrale di Telecom Italia ad una sede
dell'operatore  (anche  se  co-locata).  La  migrazione  di  circuiti
preesistenti  in  circuiti  di  interconnessione  avviene senza oneri
aggiuntivi per l'operatore che la richieda.
b. servizi di terminazione e raccolta:
1.  le condizioni economiche per i servizi di terminazione e raccolta
del  traffico  di  cui  alle  tabelle  4,  5,  7,  12, 15, 16, 17, 21
dell'Offerta di Riferimento sono cosi' modificate:

=====================================================================
RACCOLTA E TERMINAZIONE |Punta euro cent/min. |Ridotta euro cent/min.
=====================================================================
SGU                     |0,59                 |0,42
SGU distrettuale        |0,92                 |0,66
Singolo SGT             |0,93                 |0,67
Doppio SGT              |1,44                 |1,02

2.  le condizioni economiche per i servizi di raccolta da apparati di
telefonia  pubblica  di  cui  alle  tabelle 6, 8 e 13 dell'Offerta di
Riferimento sono cosi' modificate:

=====================================================================
RACCOLTA DA TP     |Punta euro cent/min.   |Ridotta euro cent/min.
=====================================================================
SGU                |5,81                   |5,64
SGU distrettuale   |6,14                   |5,88
Singolo SGT        |6,15                   |5,89
Doppio SGT         |6,66                   |6,24

3.  le  condizioni  economiche  per  la  raccolta  del traffico verso
numerazioni  non geografiche da apparati di telefonia pubblica di cui
alla  tabella 13 dell'Offerta di riferimento, saranno applicate a far
data  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
presente delibera in Gazzetta Ufficiale;;
4.   Telecom   Italia  comunica  agli  operatori  sottoscrittori  del
contratto  di  interconnessione  per  la  raccolta del traffico verso
numerazioni   non   geografiche   l'elenco  delle  numerazioni  (CLI)
associate alle postazioni di telefonia pubblica entro quindici giorni
dalla data di notifica del presente provvedimento;
5.  la  quota  supplementare  per la raccolta del traffico in carrier
preselection  di  cui  alla tabella 25 dell'Offerta di riferimento e'
cosi' modificata:

=====================================================================
CPS                  |Punta euro cent/min.  |Ridotta euro cent/min.
=====================================================================
Quota supplementare  |0,0212                |0,0158

c. servizio di transito:
1.  al  fine  di  utilizzare  il servizio di transito, l'operatore di
origine stipula gli opportuni accordi con l'operatore di destinazione
e con Telecom Italia, per le sole parti di sua competenza;
2. l'operatore di origine consegna la chiamata a Telecom Italia ad un
livello  di interconnessione tale per cui l'operatore di destinazione
sia   raggiungibile   con   uno  dei  livelli  di  transito  previsti
dall'Offerta di riferimento;
3.  le  condizioni economiche per i servizi di transito a livello SGT
di cui alla tabella 9 dell'Offerta di riferimento sono le seguenti:

=====================================================================
TRANSITO        |Punta euro cent/min.     |Ridotta euro cent/min.
=====================================================================
Singolo SGT     |0,16                     |0,11
Doppio SGT      |0,65                     |0,47

4.  Telecom  Italia  riformula  l'offerta  di servizi di transito con
fatturazione  a  cascata  o  direct  billing in coerenza con i valori
esposti nel precedente punto 3);
5.  Telecom  Italia pubblica le condizioni di offerta per il servizio
di transito a livello "singolo SGU" e "SGU distrettuale", applicabile
per  gli  operatori che hanno punti di interconnessione a livello SGU
nel  medesimo  distretto,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica del
presente provvedimento;
6.  la prestazione di direct billing e' resa disponibile per tutte le
numerazioni  chiamate.  La prestazione e' richiesta dall'operatore di
origine  a  Telecom  Italia sulla base del numero chiamato e non deve
essere  necessariamente  estesa a tutte le destinazioni raggiunte con
il servizio di transito;
7. sulla base delle condizioni di cui al precedente punto 3), Telecom
Italia  riformula  le condizioni economiche per i servizi di transito
con  fatturazione  a cascata di cui alle tabelle 10 e 11 dell'Offerta
di riferimento;
8.  Telecom  Italia aggiorna la condizioni economiche per il servizio
di  transito  con  fatturazione a cascata verso numerazioni mobili in
corrispondenza  di  ogni variazione degli accordi di terminazione con
gli operatori mobili.

d.  Servizio di fatturazione per l'accesso di abbonati Telecom Italia
ai servizi su numerazioni di un operatore interconnesso:
1.  le  condizioni  economiche  per  il  servizio di fatturazione per
l'accesso  di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni di un
operatore  interconnesso  di  cui  alla  tabella  4  dell'Offerta  di
riferimento per i servizi di fatturazione sono cosi' modificate:

=====================================================================
                                    |Valore % su fatturato
=====================================================================
servizio di fatturazione            |2,9%

2. a partire dall'anno 2002 gli oneri derivanti da perdite su credito
sono  oggetto  di  negoziazioni  bilaterali e conguagli periodici tra
Telecom Italia e l'operatore titolare della numerazione oggetto della
perdita;

e. accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia:
1.  le  condizioni  economiche  per il servizio di accesso a database
elenco  abbonati  nazionali  di  cui  alla tabella 18 dell'Offerta di
riferimento sono cosi' modificate:

=====================================================================
ACCESSO A D.B. 12             |Valore euro cent/transazione
=====================================================================
Accesso al data base          |13,53

f.  servizi  di raccolta e terminazione del traffico dial-up Internet
su numerazioni in decade 7:
1.  le condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione
del  traffico  diretto  a numerazioni in decade 7 di cui al paragrafo
14.1  ed  alla tabella 23 dell'Offerta di riferimento sono fissate in
misura   uguale   alle   condizioni   economiche  per  i  servizi  di
terminazione  e raccolta in carrier selection di cui alle tabelle 4 e
7   dell'Offerta   di   riferimento   ivi   incluso  il  livello  SGU
distrettuale, cosi' come modificati dalla presente delibera;
2.  le  condizioni  economiche  di  cui  al  precedente punto 1) sono
applicate  da  Telecom Italia a partire da non prima di trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'Offerta di riferimento 2002;
3.  le condizioni economiche per la terminazione su specifici SGU cui
sono  attestate  numerazioni  701  di  Telecom  Italia previste dalla
tabella 22 dell'Offerta di riferimento non sono applicabili;
4.  i  valori  di  perdita  massima  per i flussi di interconnessione
FRIACO  di  cui al paragrafo 1.1.2 dell'Offerta di riferimento per il
servizio  di  raccolta  forfetaria  per il traffico Internet non sono
vincolanti  per  l'operatore interconnesso ed il loro superamento non
comporta   l'obbligo   di  incremento  di  capacita'  dei  flussi  di
interconnessione;
5.  Telecom  Italia  riformula  l'offerta per il servizio di raccolta
forfetaria per il traffico Internet a livello distrettuale prevedendo
la medesima architettura di interconnessione utilizzata per i servizi
di raccolta e terminazione su numerazioni geografiche, ossia un unico
punto di interconnessione per ogni distretto.

g. portabilita' del numero tra operatori
1.  le  condizioni  economiche per singolo numero portato di cui alla
tabella 24 dell'Offerta di riferimento sono cosi' modificate:

=====================================================================
PORTABILITA'                  |Valore euro/singolo numero portato
=====================================================================
Numero geografico             |10,02
Aggiuntivo per Multinumero    |1,55
Non geografico                |10,02

2.  i  contributi  di cui alla precedente tabella non si applicano in
caso  di  ordinativi contestuali di portabilita' del numero e accesso
disaggregato alla relativa rete locale.

h. attivita' di configurazione delle centrali:
1.  il  limite  massimo  di  quattro  richieste di configurazioni per
variazione  di  instradamento  su  base  annua  e di due richieste di
configurazioni  per  variazione  di  profilo tariffario su base annua
previsto  al  paragrafo  20.3  dell'Offerta  di  riferimento  non  e'
applicabile;
2.  Telecom  Italia  pubblica  il  dettaglio delle numerazioni cui si
applicano  ciascuno  dei  tre livelli di tempi massimi di evasione di
cui  alla  tabella  6  del  Service  Level  Agreement  dei servizi di
Interconnessione, inviando all'Autorita' una descrizione di dettaglio
delle   relative   attivita'  di  configurazione  e  delle  modalita'
applicative  delle  relative penali entro trenta giorni dalla data di
notifica del presente provvedimento.

i. interventi a vuoto:
1.   la   franchigia  prevista  al  paragrafo  21.1  dell'Offerta  di
riferimento  deve  essere  riferita  alle tre categorie di intervento
individuate in maniera proporzionale;
2. la franchigia di interventi a vuoto deve essere inserita anche con
riferimento alla tabella 5 dell'Offerta di riferimento per i Circuiti
parziali.

j. circuiti parziali:
1.  le  condizioni  economiche  di cui alla tabella 2 dell'Offerta di
riferimento per i Circuiti parziali sono eliminate;
2.  i  tempi  massimi di consegna garantiti di cui alla tabella 1 del
Service  Level Agreement per i servizi di Circuito Parziale, a valere
dal 1 gennaio 2002, sono cosi' modificati:

=====================================================================
TEMPI C.P.                   |Tempo massimo Giorni solari
=====================================================================
64 kbps                      |20
n*64 kbps                    |30
2 Mbps                       |45
34 Mbps, 155 Mbps            |90

3.  i  tempi  di  fornitura  dei  sistemi di attestazione di cui alla
tabella  3  del  Service  Level  Agreement  per i servizi di Circuito
Parziale  non  devono  essere  aggiuntivi  rispetto  ai tempi massimi
previsti nella tabella 1 del medesimo documento cosi' come modificata
al precedente punto 1);
4.  le penali di cui alla Tabella 4 del Service Level Agreement per i
servizi  di Circuito Parziale sono applicate con riferimento ai tempi
riportati nella tabella di cui al precedente punto 1);
5.  Telecom Italia riformula il manuale delle procedure ed il Service
Level  Agreement  per  i  servizi  di  Circuito Parziale in linea con
quanto  disposto  all'articolo 3, comma 1, lettera e), della delibera
n. 4/02/CIR entro trenta giorni dalla data di notifica della presente
delibera;
6.  La  migrazione gratuita da linea affittata a circuito parziale e'
applicabile  anche nel caso in cui sia attiva la prestazione di RPV-D
sulle linee affittate.
2. Ferme restando le disposizioni della delibera n. 9/02/CIR, Telecom
Italia  integra, nell'ambito dell'offerta di riferimento e secondo le
indicazioni  formulate  in  premessa,  le  condizioni  di offerta del
servizio  di consegna del traffico Internet con protocollo ISDN/DSS1,
applicabile  come  prestazione  aggiuntiva  per  i  soli  servizi  di
raccolta e terminazione del traffico in decade 7.