IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici
    Visto  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra  l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
    Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
    Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante:
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
    Visto  in  particolare,  l'art.  7, comma 1, del predetto decreto
legislativo,   nonche'  l'art.  4,  comma  5,  del  predetto  decreto
ministeriale,  che  prevedono  che,  per la valutazione degli aspetti
tecnico-scientifici   dei   progetti   e   dei  programmi  presentati
nell'ambito  delle  procedure  valutative  e  negoziali, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di
esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti
di    onorabilita',    qualificazione   scientifica   ed   esperienza
professionale nella ricerca industriale;
    Vista  la  deliberazione  del  Ministro  dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale
venivano  fissati  i  criteri per l'inserimento e la permanenza degli
esperti  tecnico-scientifici  nell'albo  previsto dal punto A.5 della
deliberazione del MURST del 29 aprile 1994;
    Visto  il  decreto direttoriale 20 dicembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  5  del  7  gennaio 2002, recante: "Selezione
pubblica   finalizzata   alla   formazione  dell'albo  degli  esperti
tecnico-scientifici,  previsti  dal  punto A.5 della deliberazione 29
aprile 1994, n. 281";
    Vista  la  nota  del  capo  del Dipartimento del 16 gennaio 2002,
prot. n. 5/Seg., con cui e' stata nominata la commissione incaricata,
ai  sensi  dell'art. 4, comma 4, del predetto decreto, di valutare le
domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
    Visto  il  decreto  direttoriale  n.  1176  del  2  agosto  2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2002, con il
quale e' stato istituito il primo albo degli esperti;
    Visto  l'art.  6 del predetto decreto che prevede l'aggiornamento
periodico dell'albo;
    Acquisite  le  proposte  della commissione in ordine alle domande
successivamente presentate;
    Ritenuta    l'opportunita'    di   procedere   all'adozione   del
provvedimento  di  cui  all'art.  4,  comma 6, del richiamato decreto
direttoriale del 20 dicembre 2001;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  E'  formalmente  approvato  l'aggiornamento  dell'albo  degli
esperti di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio
1999,   n.   297.  L'albo  e'  consultabile  al  seguente  indirizzo:
http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Albo degli esperti".
    2.  Il presente decreto e' comunicato al comitato di cui all'art.
7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 24 marzo 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona