Il  comune  di  Trinita'  (provincia di Cuneo) ha adottato, il 10
febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per
l'anno 2003:
    (Omissis);
    di   stabilire  l'aliquota  della  imposta  comunale  immobiliare
(I.C.I) per il 2003 nelle seguenti misure:
      5  per  mille,  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze;
      6 per mille per i terreni agricoli;
      6,5  per  mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
non principale e per gli altri immobili;
      7 per mille per immobili non locali e per terreni edificabili;
    di prendere atto che:
      resta  fissata  in  Euro 103,30,  la  detrazione di imposta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa
non   viene   prevista  alcuna  riduzione  di  imposta.  La  presente
detrazione  e'  aggiornata in Euro 160,00, per le prime abitazione di
proprieta'  di  disabili  e di titolari di pensioni sociali, privi di
altri redditi;
      si   fa   espresso   rinvio  alle  deliberazioni  G.C.  n.  175
dell'11 febbraio  2001, e n. 12 del 24 gennaio 2002, che si intendono
richiamate ed integrate con il presente atto.
Estratto  deliberazione  della deliberazione della giunta comunale n.
                       12 del 24 gennaio 2001
    (Omissis);
    di  assumere  inoltre  le  seguenti  decisioni  in relazione alle
facolta'  e opzioni previste nei commi 53, 59 della legge n. 662/1996
e dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449/997:
      non  vengono  previste riduzioni per i soggetti di cui all'art.
4,  comma  1  della  legge  n.  556/1996  (soggetti passivi - soci di
cooperative edilizie - abitazione principale);
      non  ci  si avvale della facolta' di stabilire l'aliquota nella
misura  del  4  per mille nei casi di cui all'art. 8, comma 1, ultimo
periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma
55,  art.  3  della  legge  n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti);
      viene  considerata  abitazione  principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
      non   viene   destinata   una   percentuale   del   gettito  al
potenziamento dell'ufficio tributi del comune;
      viene  fissata  l'aliquota  del  2  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  oggetto  dei  seguenti  interventi:  recupero  di unita'
immobiliari   inagibili   o  inabitabili,  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata
e'  applicata  limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio lavori;
    di    agevolare    la    costituzione    di    nuove    attivita'
economico-produttive,    esonerando    dall'imposta    i   fabbricati
accatastati  al  gruppo  D,  posseduti  dai  soggetti  passivi di cui
all'art.  3  del  decreto  legislativo n. 504\1992 che iniziano nuove
attivita' dal 1 gennaio 2001, secondo i seguenti criteri:
      dai 3 ai 10 dipendenti: imposta non dovuta per anni 2;
      dagli 11 ai 30 dipendenti: imposta non dovuta per anni 3;
    (Omissis).