IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Vista  la  legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla
normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito  nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra
l'altro,  l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi
di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   43  del  20  febbraio  1959,  recante  le
caratteristiche   delle   marche   contrassegno   per  fiammiferi,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  maggio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per
la  vendita  dei  fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per
cento del prezzo di vendita al pubblico;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° marzo  2002,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  15  aprile  2002, con il quale vengono, tra
l'altro,  rideterminati  gli  scaglioni  di  prezzo  di  vendita  dei
fiammiferi  di  ordinario  consumo  ai  fini  dell'applicazione delle
aliquote di imposta di fabbricazione;
  Viste  le  richieste  presentate dalle ditte Swedish Match e Sirfa,
intese   ad  ottenere  l'iscrizione  in  tariffa  di  nuovi  tipi  di
fiammiferi;
  Attesa  la necessita' di procedere alle citate iscrizioni, in linea
con quanto richiesto;
                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi
di   condizionamento  di  fiammiferi  denominati  "Cucina  S  100"  e
"Fiammiferi   Marsiglia",   le   cui   caratteristiche   sono   cosi'
determinate:
Cucina S 100:
      condizionamento:  scatola  di  cartoncino  a  tiretto passante,
contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 50;
    lunghezza con capocchia: mm 55;
    larghezza: mm 2,25 x 2,25;
    diametro capocchia minimo: mm 3,2;
    diametro capocchia massimo: mm 4,0;
    tolleranza massima misure: 2%;
    capocchie accendibili solo su striscia di pasta fosforica.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 71 x 53 x 25;
    grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
    ruvido: striscia sui due lati di mm 65;
    tolleranza del contenuto: 3%.
Fiammiferi Marsiglia:
      condizionamento:   scatola   di   cartoncino   contenente   100
fiammiferi di legno.
  Caratteristiche del fiammifero:
    lunghezza: mm 47;
    lunghezza con capocchia: mm 48;
    larghezza: mm 2,2 x 2,2;
    diametro capocchia minimo: mm 2,75;
    diametro capocchia massimo: mm 2,80;
    tolleranza massima misure: 2%;
    capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque.
  Caratteristiche della scatola:
    dimensioni esterne: mm 64 x 52 x 14;
    grammatura cartoncino: gr 320 al mq;
    ruvido: granetta di vetro di mm 64 x 13;
    tolleranza del contenuto: 5%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di
fiammiferi,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e le relative aliquote
d'imposta  di  fabbricazione  sono  stabilite  nelle  misure indicate
nell'art. 2 del presente decreto.
  Le   caratteristiche   comuni   delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22  dicembre  1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca
contrassegno  da  applicare  su  ciascun condizionamento di "Cucina S
100" e "Fiammiferi Marsiglia".
  All'art.  1,  paragrafo  II,  dello  stesso decreto ministeriale 22
dicembre  1958,  e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti
numeri:
      86)  colore  "giallo", con legenda "Cucina S 100" in basso, per
la  scatola  di  cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di
legno paraffinati amorfi, denominata "Cucina S 100";
      87)  colore  "rosso-giallo", con legenda "Fiammiferi Marsiglia"
in  basso,  per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno,
denominata "Fiammiferi Marsiglia".
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui
nuovi  tipi  di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto
decreto  ministeriale  22  dicembre  1958,  al  n. 33 di colore rosso
pompeiano,  sia  per i fiammiferi denominati "Cucina S 100" che per i
fiammiferi denominati "Fiammiferi Marsiglia".