IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico; Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione; Viste le richieste presentate dalle ditte Swedish Match e Sirfa, intese ad ottenere l'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi; Attesa la necessita' di procedere alle citate iscrizioni, in linea con quanto richiesto; Decreta: Art. 1. Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico i seguenti tipi di condizionamento di fiammiferi denominati "Cucina S 100" e "Fiammiferi Marsiglia", le cui caratteristiche sono cosi' determinate: Cucina S 100: condizionamento: scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi. Caratteristiche del fiammifero: lunghezza: mm 50; lunghezza con capocchia: mm 55; larghezza: mm 2,25 x 2,25; diametro capocchia minimo: mm 3,2; diametro capocchia massimo: mm 4,0; tolleranza massima misure: 2%; capocchie accendibili solo su striscia di pasta fosforica. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 71 x 53 x 25; grammatura cartoncino: gr 350 al mq; ruvido: striscia sui due lati di mm 65; tolleranza del contenuto: 3%. Fiammiferi Marsiglia: condizionamento: scatola di cartoncino contenente 100 fiammiferi di legno. Caratteristiche del fiammifero: lunghezza: mm 47; lunghezza con capocchia: mm 48; larghezza: mm 2,2 x 2,2; diametro capocchia minimo: mm 2,75; diametro capocchia massimo: mm 2,80; tolleranza massima misure: 2%; capocchie al sesquisolfuro di fosforo accendibili ovunque. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 64 x 52 x 14; grammatura cartoncino: gr 320 al mq; ruvido: granetta di vetro di mm 64 x 13; tolleranza del contenuto: 5%. Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi, l'imposta sul valore aggiunto e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabilite nelle misure indicate nell'art. 2 del presente decreto. Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "Cucina S 100" e "Fiammiferi Marsiglia". All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri: 86) colore "giallo", con legenda "Cucina S 100" in basso, per la scatola di cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominata "Cucina S 100"; 87) colore "rosso-giallo", con legenda "Fiammiferi Marsiglia" in basso, per la scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno, denominata "Fiammiferi Marsiglia". Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui al comma precedente, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 33 di colore rosso pompeiano, sia per i fiammiferi denominati "Cucina S 100" che per i fiammiferi denominati "Fiammiferi Marsiglia".