IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
  Vista  la  propria  ordinanza del 19 settembre 2002 registrata alla
Corte  dei  conti  il  5 ottobre  2002, registro n. 6, foglio n. 203,
adottata  in attesa dell'espletamento della procedura di cui all'art.
3,  comma 9-ter,  della  legge 15 giugno 2002, n. 112, per consentire
l'immediata    disponibilita'   del   farmaco   "Tracleer   (bosentan
monoidrato)" con validita' fino al 31 marzo 2003;
  Considerato  che  trattasi  di un farmaco indispensabile per curare
una malattia rara;
  Atteso  che  la  procedura  di  cui al cui all'art. 3, comma 9-ter,
della  legge  15 giugno  2002, n. 112, non e' stata conclusa e che e'
necessario  continuare  a garantire la disponibilita' del farmaco, al
fine  di  evitare  danni  gravi  ed  irreparabili  per  la salute dei
pazienti;
  Ritenuto opportuno prorogare la validita' dell'ordinanza medesima;

                               Ordina:
                               Art. 1.

  Per   i   motivi   citati  in  premessa  il  termine  di  validita'
dell'ordinanza relativa alla specialita' medicinale TRACLEER BOSENTAN
MONOIDRATO e' differito al 30 settembre 2003, termine prevedibile per
la  conclusione della procedura di cui all'art. 3, comma 9-ter, della
legge 15 giugno 2002, n. 112.
  La  presente  ordinanza  viene  inviata alla Corte dei conti per la
registrazione  ed  entra  in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2003

                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 219