IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale; Considerato che l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale, aggravata dal conflitto bellico in atto sul territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento del rischio di attentati di natura terroristica; Ritenuto, pertanto, imprescindibile ed urgente provvedere all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a tutelare la cittadinanza dalle conseguenze di possibili azioni terroristiche, fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno; Dispone: Art. 1. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile, provvede, anche avvalendosi di uno o piu' soggetti attuatori cui assegnare specifici settori di intervento, all'assunzione urgente di tutte le iniziative necessarie a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni all'incolumita' pubblica e privata, conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica. 2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile delle varie ipotesi di rischio connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede: a) alla definizione di piani di emergenza recanti l'individuazione di interventi medico-sanitari, rispetto ad ipotesi di contaminazioni chimiche, biologiche, nucleari e di componenti radioattive; b) alla identificazione di procedure amministrative di carattere informativo, finalizzate a consentire l'acquisizione alla sala operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni necessario elemento conoscitivo per poter successivamente assicurare l'attuazione di tempestivi interventi. A tale scopo il commissario delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei confronti delle altre amministrazioni che dispongono di strutture addette alla ricezione di elementi informativi in materia di protezione civile di interesse della presente ordinanza, per concentrare in un unico contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo; c) a predisporre piani informativi recanti norme di condotta per la popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate in presenza di contesti emergenziali; d) all'acquisizione a trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3, della disponibilita' di beni, materiali e servizi, inerenti a mezzi di trasporto speciale, a dispositivi di protezione individuale, nonche' di stazioni di decontaminazione campali, da fornire alle squadre di primo intervento; e) all'acquisizione a trattativa privata, anche mediante affidamenti diretti, della disponibilita' delle necessarie forniture di prodotti sanitari da utilizzare nell'ambito della pianificazione di un quadro di iniziative di profilassi rispetto a situazioni di rischio biologico; f) all'organizzazione, unitamente alle amministrazioni aventi competenza in materia di protezione civile, di corsi di formazione nonche' di esercitazioni, finalizzati ad adeguare le risorse umane alle necessita' derivanti dal perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza; g) alla costituzione di nuclei di pronto intervento, interforze ed interdisciplinari, da dislocare in settori ed aree strategiche, anche all'esito di scambi informativi con le altre strutture nazionali di protezione civile, e con quelle aventi competenza in materia di informazioni e sicurezza dello Stato. 3. Per l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d) del comma 2, il commissario delegato puo' provvedere anche attraverso la conclusione di accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso, con altri Paesi. 4. Per l'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il commissario delegato puo' avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica delle amministrazioni competenti, ed in particolare della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei reparti e delle strutture competenti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, dell'ENEA e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni gia' operate in materia di rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare.