IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.   107,  comma  1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
concernente  la  dichiarazione  di stato di emergenza in relazione al
grave  rischio  per  la  pubblica e privata incolumita', derivante da
possibili  azioni  di  natura  terroristica  conseguenti  all'attuale
situazione di diffusa crisi internazionale;
  Considerato    che    l'attuale   situazione   di   diffusa   crisi
internazionale,   aggravata   dal   conflitto  bellico  in  atto  sul
territorio iracheno, ha determinato un considerevole innalzamento del
rischio di attentati di natura terroristica;
  Ritenuto,   pertanto,   imprescindibile   ed   urgente   provvedere
all'adozione di misure di carattere emergenziale idonee a tutelare la
cittadinanza  dalle  conseguenze  di  possibili azioni terroristiche,
fatti salvi i poteri del Ministro dell'interno;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  commissario  delegato,
nell'ambito  delle  competenze  istituzionali  di  protezione civile,
provvede,  anche  avvalendosi  di  uno  o piu' soggetti attuatori cui
assegnare  specifici settori di intervento, all'assunzione urgente di
tutte  le  iniziative  necessarie a ridurre al minimo le possibilita'
che   si   verifichino  danni  all'incolumita'  pubblica  e  privata,
conseguenti ad eventi calamitosi di natura terroristica.
  2. Il commissario delegato, previa individuazione nell'ambito delle
attribuzioni  di  protezione  civile  delle  varie ipotesi di rischio
connesse agli eventi di cui al comma 1, in particolare, provvede:
    a) alla    definizione    di    piani    di   emergenza   recanti
l'individuazione  di  interventi medico-sanitari, rispetto ad ipotesi
di  contaminazioni  chimiche,  biologiche,  nucleari  e di componenti
radioattive;
    b) alla  identificazione di procedure amministrative di carattere
informativo,   finalizzate  a  consentire  l'acquisizione  alla  sala
operativa del Dipartimento della protezione civile di ogni necessario
elemento    conoscitivo    per   poter   successivamente   assicurare
l'attuazione  di  tempestivi  interventi. A tale scopo il commissario
delegato e' autorizzato ad emanare direttive vincolanti nei confronti
delle  altre amministrazioni che dispongono di strutture addette alla
ricezione  di elementi informativi in materia di protezione civile di
interesse  della  presente  ordinanza,  per  concentrare  in un unico
contesto operativo l'indispensabile quadro conoscitivo;
    c) a  predisporre piani informativi recanti norme di condotta per
la  popolazione e per le strutture pubbliche e private interessate in
presenza di contesti emergenziali;
    d) all'acquisizione   a   trattativa   privata,   anche  mediante
affidamenti  diretti,  avvalendosi  delle  deroghe di cui all'art. 3,
della  disponibilita'  di beni, materiali e servizi, inerenti a mezzi
di  trasporto  speciale,  a  dispositivi  di  protezione individuale,
nonche'  di  stazioni  di  decontaminazione  campali, da fornire alle
squadre di primo intervento;
    e) all'acquisizione   a   trattativa   privata,   anche  mediante
affidamenti  diretti, della disponibilita' delle necessarie forniture
di  prodotti  sanitari da utilizzare nell'ambito della pianificazione
di  un  quadro  di  iniziative di profilassi rispetto a situazioni di
rischio biologico;
    f) all'organizzazione,  unitamente  alle  amministrazioni  aventi
competenza  in  materia  di protezione civile, di corsi di formazione
nonche'  di  esercitazioni,  finalizzati ad adeguare le risorse umane
alle  necessita'  derivanti  dal perseguimento degli obiettivi di cui
alla presente ordinanza;
    g) alla  costituzione  di nuclei di pronto intervento, interforze
ed  interdisciplinari,  da  dislocare in settori ed aree strategiche,
anche   all'esito  di  scambi  informativi  con  le  altre  strutture
nazionali  di  protezione  civile,  e con quelle aventi competenza in
materia di informazioni e sicurezza dello Stato.
  3.  Per  l'acquisizione delle forniture di cui ai punti c) e d) del
comma  2, il commissario delegato puo' provvedere anche attraverso la
conclusione  di  accordi ed intese, a titolo gratuito od oneroso, con
altri Paesi.
  4.  Per  l'esercizio  delle  competenze  di  cui  al  comma  2,  il
commissario    delegato    puo'    avvalersi   della   collaborazione
tecnico-scientifica   delle   amministrazioni   competenti,   ed   in
particolare  della Direzione generale della prevenzione del Ministero
della  salute,  dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  dei  reparti  e  delle
strutture  competenti  delle  Forze dell'ordine e delle Forze armate,
dell'ENEA  e dell'APAT, anche tenendo conto delle pianificazioni gia'
operate  in  materia  di  rischio  chimico,  biologico, radiologico e
nucleare.