LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI Letta la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei Minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; Letto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri; Letta la delibera n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002, contenente "Linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri"; Letta la propria delibera n. 77/2002, inerente l'estensione dell'operativita' in Italia, per macro-aree geografiche e sul territorio nazionale; Lette le risultanze del gruppo di lavoro Commissione-Enti autorizzati con le quali sono stati individuati parametri omogenei per i costi delle procedure di adozione da applicarsi in Italia e nei Paesi stranieri, in attuazione degli impegni assunti con la suddetta delibera n. 1/2002/AE/ALBO; Considerata la necessita' di modificare ed integrare alcune disposizioni di indirizzo contenute nelle linee guida sopra indicate; Delibera: E' approvato il documento di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali denominato "Modifica ed integrazione delle linee guida per l'Ente autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476". Roma, 20 marzo 2003 La Presidente: Cavallo