LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

  Letta  la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione
della  convenzione  per  la  tutela  dei  Minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
  Letto  l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dalla  richiamata  legge  n.  476/1998,  che  al comma 1, lettera c),
prevede  che  la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi
enti,  aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge
n.  184/1983,  allo  svolgimento,  per conto di terzi, di pratiche di
adozione di minori stranieri;
  Letta  la delibera n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2002, contenente "Linee guida
per  l'ente  autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di
minori stranieri";
  Letta   la  propria  delibera  n.  77/2002,  inerente  l'estensione
dell'operativita'   in  Italia,  per  macro-aree  geografiche  e  sul
territorio nazionale;
  Lette   le   risultanze   del  gruppo  di  lavoro  Commissione-Enti
autorizzati  con  le  quali sono stati individuati parametri omogenei
per i costi delle procedure di adozione da applicarsi in Italia e nei
Paesi  stranieri, in attuazione degli impegni assunti con la suddetta
delibera n. 1/2002/AE/ALBO;
  Considerata   la  necessita'  di  modificare  ed  integrare  alcune
disposizioni di indirizzo contenute nelle linee guida sopra indicate;
                              Delibera:
  E'  approvato  il  documento  di  indirizzo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri - Commissione per le adozioni internazionali
denominato  "Modifica  ed  integrazione  delle linee guida per l'Ente
autorizzato  ex  art.  39,  comma 1, lettera c), della legge 4 maggio
1983,  n.  184,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476".
    Roma, 20 marzo 2003
                                               La Presidente: Cavallo