IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30  agosto  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia
per  gli  eventi  atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel
territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte,
Toscana  ed  Umbria  interessato dagli eventi atmosferici del mese di
agosto 2002;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
18  settembre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  o  stato
d'emergenza   nel   territorio  dell'isola  d'Elba,  colpito  da  una
eccezionale ondata di maltempo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18  settembre  2002  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza  nel  territorio  del  comune  di Apricena investito da una
eccezionale ondata di maltempo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29  novembre  2002  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio del comune di Modica (Ragusa) colpito da una
eccezionale tromba d'aria il 15 settembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1   febbraio  2002,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza,  fino  al  1  febbraio  2003, nel territorio dei comuni di
Ottone  e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del
20 ottobre 2001;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  gennaio  2003,  concernente  la proroga fino al 31 dicembre 2003,
della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel territorio dei
comuni   di   Ottone  e  Cerignale  colpiti  dall'eccezionale  evento
meteorologico del 20 ottobre2001;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19   luglio   2002,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza,  fino  al  19  luglio  2003,  nel territorio del comune di
Fiorenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31  gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi  meteorologici  verificatisi nei
giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo
e  Molise,  nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della
regione  Campania,  e,  nei  giorni  24,  25  e  26 gennaio 2003, nel
territorio della provincia di Foggia.
  Vista  la  nota  della regione Emilia-Romagna n. 23930/01/PGR del 2
novembre  2001  con  la quale si rappresenta la necessita' di attuare
provvedimenti  urgenti  sia  al  fine  di  fronteggiare  gli  effetti
derivanti   dall'evento  calamitoso  del  20  ottobre  2001  sia  per
consentire la ripresa delle normali condizioni di vita;
  Ravvisata   la  necessita'  di  provvedere  alla  realizzazione  di
interventi  urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni
di  vita  della  popolazione  colpita dagli eventi di cui e' cenno in
premessa  nonche'  per  ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli
indifferibili   interventi   di   ripristino   delle   infrastrutture
danneggiate;
  Considerato  che la natura e la violenza degli eventi meteorologici
hanno  causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle
zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario fronteggiare la
situazione  determinatasi  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  e  poteri
straordinari;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237
del  12  agosto  2002,,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258
del  20  dicembre  2002,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
114561/2002 concernente gli eventi verificatisi nell'isola d'Elba;
  Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I  presidenti  delle  regioni  Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,
Abruzzo,   Lazio,   Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Toscana,  Umbria,
Emilia-Romagna  e  Sicilia, per gli ambiti territoriali di rispettiva
competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori
che  agiscono  per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base
di  specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle
regioni,  alla  realizzazione  dei primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare  i  danni  conseguenti  agli  eventi  alluvionali  ed ai
dissesti   idrogeologici,  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri citati in premessa.
  2. I presidenti delle regioni provvedono:
    a) al    ripristino,    in   condizioni   di   sicurezza,   delle
infrastrutture   pubbliche   danneggiate,   alla   pulizia   ed  alla
manutenzione  straordinaria  degli  alvei  dei  corsi d'acqua ed alla
stabilizzazione  dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati
interventi  ed  opere  di  prevenzione  dei  rischi  ed alla messa in
sicurezza  relativa  ai  dissesti idrogeologici ed al controllo delle
piene;
    b) all'erogazione  di  contributi  per  l'immediata ripresa delle
attivita'   produttive   e  per  favorire  il  ritorno  alle  normali
condizioni  di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di
provvidenze  per  il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili
registrati  ed  ai  beni  immobili,  secondo  voci  di contribuzione,
criteri  di  priorita'  e modalita' attuative che saranno fissati dai
presidenti  stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire
anticipazione su eventuali future provvidenze.
  3.   Le  regioni  interessate  assicurano  il  coordinamento  della
gestione  degli  interventi di cui alla presente ordinanza con quelli
incidenti   su   ambiti  territoriali  interessati  da  altri  eventi
alluvionali.