IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia per gli eventi atmosferici dei mesi di luglio e agosto 2002, e nel territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana ed Umbria interessato dagli eventi atmosferici del mese di agosto 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 18 settembre 2002, con il quale e' stato dichiarato o stato d'emergenza nel territorio dell'isola d'Elba, colpito da una eccezionale ondata di maltempo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Apricena investito da una eccezionale ondata di maltempo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Modica (Ragusa) colpito da una eccezionale tromba d'aria il 15 settembre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 febbraio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 1 febbraio 2003, nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2003, della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 19 luglio 2003, nel territorio del comune di Fiorenzuola, localita' Monte Beni, in provincia di Firenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia. Vista la nota della regione Emilia-Romagna n. 23930/01/PGR del 2 novembre 2001 con la quale si rappresenta la necessita' di attuare provvedimenti urgenti sia al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dall'evento calamitoso del 20 ottobre 2001 sia per consentire la ripresa delle normali condizioni di vita; Ravvisata la necessita' di provvedere alla realizzazione di interventi urgenti per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui e' cenno in premessa nonche' per ripristinare lo stato dei luoghi mediante gli indifferibili interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate; Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3237 del 12 agosto 2002,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 20 agosto 2002; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 114561/2002 concernente gli eventi verificatisi nell'isola d'Elba; Acquisita l'intesa delle regioni interessate; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. I presidenti delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Sicilia, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, provvedono, anche avvalendosi di altri soggetti attuatori che agiscono per quanto concerne l'attivita' di gestione sulla base di specifiche direttive ed indicazioni dei medesimi presidenti delle regioni, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa. 2. I presidenti delle regioni provvedono: a) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza relativa ai dissesti idrogeologici ed al controllo delle piene; b) all'erogazione di contributi per l'immediata ripresa delle attivita' produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissati dai presidenti stessi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su eventuali future provvidenze. 3. Le regioni interessate assicurano il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali interessati da altri eventi alluvionali.