IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del tesoro

  Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Visto  il  decreto  ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, adottato di
concerto  con il Ministro dei lavori pubblici in attuazione dell'art.
29  della  legge  13  maggio  1999, n. 133, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2000, n. 106;
  Visto  l'art.  145,  comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato - legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini
dell'applicazione  dell'art.  29  della legge 13 maggio 1999, n. 133,
nel  rapporto  tra  Stato e regioni, il tasso effettivo globale medio
per  le medesime operazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29 e'
da  intendersi  come  il  tasso  effettivo  globale  medio  dei mutui
all'edilizia  in  corso di ammortamento e attribuisce al Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica il potere di
provvedere   alle   opportune   integrazioni   del   proprio  decreto
ministeriale  22  settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del   26  settembre  1998,  n.  225,  recante  classificazione  delle
operazioni   creditizie   per   categorie   omogenee  ai  fini  della
rilevazione   dei   tassi  effettivi  globali  medi  praticati  dagli
intermediari finanziari;
  Visto  l'art.  1 del decreto ministeriale 4 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2001, n. 88;
  Visto  l'art.  3,  comma  2-sexies,  del decreto-legge 24 settembre
2002,  n. 209, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre
2002,  n.  265,  il quale ha individuato nel 31 marzo 2003 il termine
entro  il  quale  e'  data  attuazione  al  provvedimento  emanato in
applicazione  del disposto di cui all'art. 145, comma 62, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ed in attesa della modifica della normativa
di settore;
  Considerato  che  per  ragioni  tecniche  la  rilevazione del tasso
effettivo  medio globale sui mutui agevolati in corso di ammortamento
presenta  profili  di  particolare  complessita'  mentre risulta piu'
agevole   una   rilevazione   secondo   metodologie  di  calcolo  che
approssimano il tasso nominale delle operazioni;
  Considerato che la cadenza semestrale delle rilevazioni e' coerente
con  la  periodicita'  con  la  quale  viene  effettuato,  di  norma,
l'ammortamento dei particolari mutui;
  Visti  i  risultati  della rilevazione, effettuata a norma di legge
dalla Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Agli  effetti  del  rapporto tra Stato e regioni, i tassi sui mutui
agevolati  all'edilizia  in  corso  di  ammortamento  ai  fini  della
rinegoziazione  prevista  dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n.
133, sono indicati nella tabella riportata in allegato.