IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come  modificato  dall'art.  12,  comma  4,  della legge 23
dicembre  1999, n. 488, secondo cui le maggiori entrate derivanti per
effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a
compensare,  tra  l'altro,  i  maggiori  oneri derivanti dall'aumento
progressivo  dell'accisa  applicata  al  gasolio e al gas di petrolio
liquefatto usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati
ad  aria  e  distribuiti  attraverso  reti canalizzate nei comuni non
metanizzati  ricadenti  nella  zona climatica E di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, da individuare
con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con il Ministro delle attivita' produttive;
  Visto  l'art.  4,  comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268.  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354, che prevede disposizioni concementi il gasolio per riscaldamento
e il gas di petrolio liquefatto per le zone montane;
  Visto l'art. 27, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che prevede agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto
impiegati   nelle  zone  montane  ed  in  altri  specifici  territori
nazionali;
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che
prevede  la  riduzione  delle  aliquote  delle  accise  sui  prodotti
petroliferi;
  Visto  il  regolamento recante norme per la riduzione del costo del
gasolio  da  riscaldamento  e del gas di petrolio liquefatto, emanato
con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre 1999, n.
361;
  Vista  la determinazione 23 gennaio 2001 del direttore dell'Agenzia
delle  dogane,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  24 del 30
gennaio 2001, recante "istruzioni per l'estensione alle nuove ipotesi
previste dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
della  riduzione  del  prezzo  per il gasolio e per i gas di petrolio
liquefatti  utilizzati  come  combustibili  per  il  riscaldamento in
particolari zone geografiche";
  Vista  la  determinazione  3 aprile 2002 del Direttore dell'Agenzia
delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile
2002,  recante "istruzioni per l'estensione della riduzione di prezzo
per  il  gasolio  e  per i gas di petrolio liquefatti utilizzati come
combustibili  per  riscaldamento  in  particolari zone geografiche ai
comuni  ricadenti nella zona climatica E, relativamente alle parti di
territorio  comunale  di  frazioni parzialmente non metanizzate nelle
quali e' ubicata la sede comunale;
  Considerato  che  dal  combinato  disposto  dell'art.  8, comma 10,
lettera  c),  della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, come modificato
dall'art.  12,  comma  4,  della  legge  23  dicembre 1999, n. 488, e
dell'art.  4,  comma  2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
come  modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, si evince che, con la locuzione di comune, si e' inteso fare
riferimento  al  centro  abitato  ove ha sede la casa comunale e che,
quindi,  un  comune appartenente alla zona climatica E e' da ritenere
non  metanizzato  se  non  lo  e'  il centro abitato, sede della casa
comunale,  a  nulla  rilevando  che  una frazione dello stesso comune
risulti essere metanizzata;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  9  marzo  1999,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1999, con
il  quale  si  e'  provveduto  alla  individuazione  dei  comuni  non
metanizzati  ricadenti  nella zona E di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle finanze 25 ottobre 1999, 27
giugno 2000, 30 aprile 2001 rispettivamente pubblicati nelle Gazzette
Ufficiali  n.  256 del 30 ottobre 1999, n. 168 del 20 luglio 2000, n.
148  del  28  giugno  2001  e il decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
162   del   12   giugno  2002,  con  i  quali  sono  state  apportate
modificazioni alla tabella A allegata al citato decreto 9 marzo 1999;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha   istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,
attribuendogli  le  funzioni  dei  Ministeri  del  tesoro, bilancio e
programmazione economica e delle finanze;
  Visti  i  decreti del Ministro delle attivita' produttive 31 maggio
2002  e  13 dicembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 147
del  25  giugno  2002  e  n.  22  del  28  gennaio  2003,  che hanno,
rispettivamente, previsto per il comune di Roseto Valfortore (Foggia)
e  per il comune di Gallinaro (Frosinone), la sostituzione della zona
climatica  di  appartenenza da D ad E, di cui alla tabella allegato A
al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  Ritenuto  pertanto  che  occorre integrare la tabella A allegata al
citato  decreto  9 marzo 1999, con l'inserimento del comune di Roseto
Valfortore (Foggia) e del comune di Gallinaro (Frosinone);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nella tabella A allegata al decreto del Ministro delle finanze,
9  marzo  1999,  e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti
comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

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    Codice ISTAT     |          Comune          |    Provincia -
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60040                |Gallinaro                 |Frosinone
71044                |Roseto Valfortore         |Foggia

  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2003

                                         Il Ministro dell'economia
                                              e delle finanze
                                                  Tremonti
      Il Ministro
delle attività produttive
        Marzano