Art. 1. Istituzione e funzioni della Commissione 1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno. 2. La Commissione ha il compito di: a) accertare il tasso di inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato; b) accertare le relative responsabilita' di amministratori di enti pubblici, territoriali e non, che in qualsiasi modo si siano occupati del suddetto bacino idrografico; c) accertare lo stato dei progetti di disinquinamento in atto e la destinazione dei fondi stanziati, nonche' il loro effettivo utilizzo; d) accertare lo stato di applicazione della normativa sull'inquinamento delle acque, da parte di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di provvidenze pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento; e) accertare lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere di collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili e industriali gravitanti sul fiume Sarno, nonche' i loro costi di costruzione e di esercizio; f) accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuati dai soggetti competenti la gestione, la manutenzione e il controllo dei canali artificiali scolanti nel fiume Sarno; g) svolgere indagini atte a far luce sulla gestione delle iniziative di disinquinamento in atto, sulle organizzazioni che le gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale; h) individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore ed altre attivita' economiche; i) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per una piu' coordinata e incisiva iniziativa dello Stato, delle regioni, degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate; l) riferire al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori e ogni qualvolta ne ravvisi la necessita'. 3. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la relazione finale entro i successivi sessanta giorni. 4. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorita' giudiziaria.