Art. 1.
              Istituzione e funzioni della Commissione
  1.  E' istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una
Commissione  parlamentare  d'inchiesta  sulle cause dell'inquinamento
del fiume Sarno.
  2. La Commissione ha il compito di:
    a) accertare  il  tasso di inquinamento del fiume Sarno e del suo
bacino idrografico e le cause che lo hanno determinato;
    b) accertare  le  relative  responsabilita'  di amministratori di
enti  pubblici,  territoriali  e  non, che in qualsiasi modo si siano
occupati del suddetto bacino idrografico;
    c) accertare  lo  stato dei progetti di disinquinamento in atto e
la  destinazione  dei  fondi  stanziati,  nonche'  il  loro effettivo
utilizzo;
    d) accertare   lo   stato   di   applicazione   della   normativa
sull'inquinamento  delle  acque,  da  parte  di  soggetti  pubblici e
privati,  con  particolare  riferimento  all'impiego  di  provvidenze
pubbliche destinate ad evitare l'inquinamento;
    e) accertare  lo stato, la consistenza e l'efficienza delle opere
di  collettamento fognario e di depurazione delle acque reflue civili
e  industriali  gravitanti  sul  fiume Sarno, nonche' i loro costi di
costruzione e di esercizio;
    f) accertare se sono regolarmente ed efficacemente effettuati dai
soggetti  competenti  la gestione, la manutenzione e il controllo dei
canali artificiali scolanti nel fiume Sarno;
    g) svolgere  indagini  atte  a  far  luce  sulla  gestione  delle
iniziative  di  disinquinamento  in atto, sulle organizzazioni che le
gestiscono,  sui  loro  assetti  societari  e  sul ruolo svolto dalla
criminalita' organizzata, con specifico riferimento alle associazioni
di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
    h) individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel
settore ed altre attivita' economiche;
    i) proporre   soluzioni  legislative  e  amministrative  ritenute
necessarie per una piu' coordinata e incisiva iniziativa dello Stato,
delle  regioni,  degli  enti  locali,  e per rimuovere le disfunzioni
accertate;
    l) riferire al Senato della Repubblica al termine dei suoi lavori
e ogni qualvolta ne ravvisi la necessita'.
  3.  La  Commissione  conclude  i propri lavori entro due anni dalla
data  della sua costituzione e presenta al Senato della Repubblica la
relazione finale entro i successivi sessanta giorni.
  4.  La  Commissione  procede  alle  indagini  ed agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorita' giudiziaria.