IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997, n. 22, recante:
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio", e successive integrazioni e modificazioni;
  Visto  in  particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22,  che  disciplina le attivita' di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati;
  Vista  la  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  concernente: "Nuovi
interventi in campo ambientale" ed in particolare l'art. 1, commi 3 e
4,  che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di
bonifica    e    ripristino    ambientale    dei    siti   inquinati,
l'identificazione  di  un  primo  elenco di interventi di bonifica di
interesse  nazionale  e la perimetrazione degli ambiti compresi negli
interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente
sentiti i comuni interessati;
  Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente:
"Regolamento  recante  criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni e integrazioni";
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la
legge  di  conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante: "Modificazioni
al  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23
agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo";
  Visto   il   decreto   ministeriale   18  settembre  2001,  n.  468
"Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino
ambientale";
  Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in
materia  ambientale" che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n.
426/1998,  nove  ulteriori  siti da bonificare di interesse nazionale
tra cui quello di "Laghi di Mantova e Polo Chimico";
  Vista  la  nota  prot.  n.  8351/RIBO/DI/B  del  6 settembre  2002,
indirizzata   alla   regione  Lombardia  ed  all'ARPA  della  regione
Lombardia   con   la   quale  vengono  indicati  alcuni  criteri  per
l'individuazione  delle  aree  da  inserire  nel  perimetro  e  viene
richiesto  di  fornire  elementi  conoscitivi  utili  ai  fini  della
definizione  del  perimetro  del  suindicato  sito ed una cartografia
delle aree di interesse a scala adeguata;
  Vista  la  nota  prot. n. 9224/RIBO/DI/P/B del 4 ottobre 2002 nella
quale  si  richiede  al  comune  di  Mantova  di  acquisire  elementi
conoscitivi utili alla perimetrazione del sito;
  Vista  la  nota  prot. n. 9303/RIBO/DI/B dell'8 ottobre 2002 con la
quale  e'  stata  convocata  presso  la  regione  Lombardia  in  data
14 ottobre   2002  una  riunione  tecnica  di  coordinamento  per  la
definizione del perimetro del sito;
  Vista  la  nota prot. n. 26/25/02PS-URB del 25 ottobre 2002, con la
quale   il  comune  di  Mantova  trasmette  l'elaborato  cartografico
"Proposta   di   perimetrazione   del  sito  di  interesse  nazionale
denominato:  "Laghi  di  Mantova  e  Polo  Chimico"  corredata  dalla
relazione del comune medesimo nella quale vengono individuate le aree
lacustri,  le  aree  soggette ad essere sommerse, le aree di deposito
dei  sedimenti  di  dragaggio  a  valle  degli  insediamenti del polo
chimico,  le  aree  del  polo  chimico e della Conca del Valdaro, una
fascia  perimetrale  al  polo  chimico di larghezza 75 metri, e viene
proposto  di  escludere  dalla  perimetrazione l'area della ditta SOL
sulla  base  di  esiti  analitici  certificati e l'area di proprieta'
dell'azienda  Belleli in quanto non oggetto di autodenuncia ex art. 9
del  decreto  ministeriale  n.  471/1999  nonche'  il bacino del Lago
Superiore  considerato che non vi sono insediamenti industriali sulle
aree  circostanti  il  lago  e  sulla  base  di quanto indicato nella
relazione del Parco del Mincio di cui al successivo visto;
  Vista  la  relazione  del  Parco  del  Mincio  prot. n. 2975 del 23
ottobre  2002,  trasmessa  dal  comune di Mantova con la sopraccitata
nota  prot.  n. 26/25/02PS-URB del 25 ottobre 2002, nella quale viene
proposta  l'esclusione  del  bacino  chiamato  Lago  Superiore  dalla
perimetrazione in quanto lo stesso si trova ad una quota superiore di
circa  3  metri rispetto ai laghi di Mezzo ed Inferiore e non risulta
inquinato  da  sostanze  di  origine  industriale  e/o  da  materiali
pesanti;
  Visto  il fax inviato dal comune di Mantova in data 4 novembre 2002
con  il  quale  e' stata trasmessa alla direzione RI.BO del Ministero
dell'ambiente  e  della tutela del territorio, a seguito di richiesta
dello  stesso, la documentazione relativa all'area SOL costituita da:
a) copia  della  nota  prot. n. 5354/2001 del 22 novembre 2001 con la
quale  l'ARPA  di  Mantova  comunica  alla provincia di Mantova ed al
comune  di Mantova che le analisi chimiche eseguite sui terreni e sul
cantiere  della  ditta  SOL  presso Enichem di Mantova mostrano che i
campioni  rispettano i limiti sia della colonna A che della colonna B
della  tabella  1  del  decreto  ministeriale n. 471/99; b) copia del
verbale  della  Conferenza  di servizi, tenutasi il giorno 21 gennaio
2002  presso  il  comune  di  Mantova,  avente  per oggetto "Stato di
qualita'  dei  suoli societa' SOL", in cui i partecipanti "preso atto
che le analisi eseguite dall'ARPA sulla area SOL hanno confermato che
non vi sono superi al decreto ministeriale n. 471/1999, ritengono che
l'area di proprieta' SOL possa essere stralciata dalla perimetrazione
dei siti contaminati individuati con determina dirigenziale n. 33 del
15 giugno  2001;  c)  copia  della  determina  dirigenziale  n. 8 del
23 gennaio  2002  con  la  quale  il  comune  di  Mantova  -  Settore
pianificazione  sviluppo  territorio,  sostituisce  la perimetrazione
preliminare del sito contaminato area industriale di Mantova allegata
alla  determina  dirigenziale n. 33 del 15 giugno 2001, con una nuova
perimetrazione  dalla  quale e' stata stralciata l'area di proprieta'
della societa' SOL;
  Vista  la nota del 4 novembre 2002, prot. n. Q1.2002.0035211 con la
quale la regione Lombardia propone al Ministero dell'ambiente e della
tutela   del   territorio  di  ampliare  il  perimetro  dell'area  da
sottoporre  alle  procedure  di  cui  alla legge n. 426/1998 anche al
territorio   del   comune  di  Virgilio,  conseguentemente  a  quanto
decretato  dalla  giunta  regionale  con  provvedimento  n. 19438 del
3 agosto 2000, nonche' all'area della societa' Belleli;
  Ritenuto  di dover condividere la proposta regionale di ampliamento
del  perimetro  sia per quanto riguarda l'area del comune di Virgilio
che  l'area  Belleli  attesa  la mancanza  per  quest'ultima  di dati
analitici   che   dimostrino  la  conformita'  ai  valori  limite  di
concentrazione  degli  inquinanti fissati dal decreto ministeriale n.
471/1999;
  Vista  la  nota prot. n. Q1.2002.00.36977 del 14 novembre 2002, con
la  quale  la  regione  Lombardia chiede al Ministero dell'ambiente e
della  tutela del territorio l'inserimento del porto di Valdaro nella
perimetrazione del sito;
  Vista  la nota del 3 dicembre 2002, prot. n. Q1.2002.0039339 con la
quale  la  regione  Lombardia  trasmette al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  il  verbale della riunione tenutasi a
Milano  tra  i rappresentanti degli enti locali interessati il giorno
25 novembre   2002   presso  gli  uffici  regionali  in  merito  alla
perimetrazione  del  sito  di interesse nazionale "Laghi di Mantova e
Polo  Chimico" nella quale, tra l'altro, e' stato raggiunto l'accordo
sulla esclusione del porto di Valdaro dall'area di perimetrazione del
sito  in  ragione  del fatto che, alla luce degli esiti analitici del
campionamento  effettuato  dall'ARPA nell'area di discarica del porto
di  Valdaro,  trasmessi  dal  comune  di  Mantova  con  nota prot. n.
18688/2001,   non   sussistono   condizioni   tali   da  giustificare
l'inserimento dell'area nella perimetrazione;
  Vista  la  nota  prot. n. 16531/02 del 9 dicembre 2002 con la quale
del  comune  di  Virgilio trasmette, in riscontro a quanto concordato
nella   riunione  del  25 novembre  2002  sopracitata,  le  aree  del
territorio  di propria competenza da includere nel perimetro del sito
di interesse nazionale;
  Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attivita'
di   caratterizzazione  per  accertare  le  effettive  condizioni  di
inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro
definitivo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla
base  dei  risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi
di  messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e
attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro
provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:40.000, allegata al
presente decreto.
    La  cartografia  ufficiale  e'  conservata in originale presso il
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed in copia
conforme presso la regione Lombardia.
    L'attuale   perimetrazione  non  esclude  l'obbligo  di  bonifica
rispetto   ad  eventuali,  ulteriori  aree  che  dovessero  risultare
inquinate  e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti
locali, non sono state individuate con il presente decreto.
    La  perimetrazione  potra'  essere  modificata  con  decreto  del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui
dovessero  emergere  altre  aree  con  una  possibile  situazione  di
inquinamento,   tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti
analitici e/o interventi di bonifica.