Il  comune  di  Corsico  (provincia  di  Milano)  ha  adottato il
4 febbraio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1) di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria nella misura
del  6,5 per mille con esclusione delle unita' abitative per le quali
vengono  riconfermate  le  misure  in  atto  per  l'anno 2002 come di
seguito  specificato  e  per  le fattispecie definite dal regolamento
comunale:
      a) 4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  locate  ad  uso
abitativo,  secondo  i  regimi previsti dal comma 3 dell'art. 2 della
legge   9 dicembre  1998,  n.  431,  utilizzati  dal  locatario  come
abitazione principale;
      b) 5 per mille:
        b/1) per   le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale dai soggetti passivi e dai soci di cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivise residenti nel comune, nonche' degli
alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti autonomi per le case
popolari;
        b/2) per  le  unita' immobiliari concesse dal proprietario in
uso  gratuito  a  familiari  (genitori-figli)  i  quali  vi  dimorino
abitualmente  ed ivi residenti cosi' come previsto dall'art. 2, punto
2, del vigente regolamento;
      c) 7  per  mille  per  le  unita'  immobiliari ad uso abitativo
locate  con contratto d'affitto regolarmente registrato, e diverse da
quelle  indicate  al  precedente  punto  a)  e  per  le unita' ad uso
abitativo  non  locate  diverse  da  quelle  di cui al punto d) e per
quelle tenute a disposizione ed arredate;
      d) 8  per  mille  per  le  unita'  immobiliari destinate ad uso
abitativo,  limitatamente agli immobili non locati (non occupati) per
i  quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione
da almeno due anni;
    2)  di  riconfermare nella misura di Euro 104,00 la detrazione di
imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo,  detrazione  comunque  da  rapportare  al  periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione.  Tale
disposizione  si  applica  anche alle unita' immobiliari appartenenti
alle   cooperative   edilizie   a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
    (Omissis).