IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita'
vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli
eventi sismici concernenti la medesima area;
  Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con
modificazioni   dalla   legge   27 dicembre  2002,  n.  286,  recante
"Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile";
  Vista  l'ordinanza di protezione civile del 25 luglio 2001, n. 3145
recante   "Interventi   urgenti   di   protezione  civile  diretti  a
fronteggiare  l'emergenza  connessa  agli eventi eruttivi del vulcano
Etna che, dal 13 luglio 2001, hanno colpito la provincia di Catania";
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre  2002, n. 3254, recante "Primi interventi urgenti diretti
a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  ai  gravi  fenomeni  eruttivi
connessi  all'attivita'  vulcanica  dell'Etna  nel  territorio  della
provincia  di  Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima
area";
  Visto,   in   particolare,   l'art.   1,   comma  3,  del  predetto
decreto-legge  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002,  n.  286,  nel quale e', tra l'altro, previsto che i Presidenti
delle  regioni  Molise,  Puglia  e  Sicilia  subentrano  al  capo del
dipartimento   della  protezione  civile  nel  ruolo  di  commissario
delegato  e  provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati
al  rientro  nell'ordinario,  alla  fase  della  ricostruzione  ed al
ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici;
  Visto  il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile
n.  245  di  rep.,  in  data  6 febbraio  2003 con il quale, ai sensi
dall'art.  3-bis  della  legge  n. 286/2002, il capo del dipartimento
della  protezione  civile  -  Commissario  delegato  ha  definito  le
modalita'  ed  i  termini  per  assicurare il subentro del Presidente
della Regione siciliana - commissario delegato nei rapporti in corso;
  Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'avvio della ricostruzione,
regolamentare  compiutamente,  anche mediante successive ordinanze di
protezione civile, gli interventi affidati al commissario delegato al
fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;
  D'intesa con la Regione siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente della Regione siciliana, commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
e' incaricato di provvedere, anche con riferimento alle iniziative da
portare   a  termine  ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri 29 novembre 2002, n. 3254, all'attuazione ed
al  completamento  di  tutti gli interventi finalizzati alla chiusura
della prima fase della emergenza.
  2.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana
provvede  ad  erogare  le  risorse finanziarie occorrenti ai soggetti
istituzionali  che  hanno  sostenuto  spese  documentate a favore dei
Centri  operativi  misti  di  Linguaglossa, Santa Venerina, Ragalna e
Guardia,   e   dei  Centri  operativi  comunali  di  Santa  Venerina,
Sant'Alfio,  Milo,  Zafferana  Etnea, Acireale, Giarre, Linguaglossa,
Castiglione   di   Sicilia,   Fiumefreddo  di  Sicilia,  Calatabiano,
Piedimonte Etneo, Ragalna, Belpasso, Nicolosi e Mascalucia.
  3.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana
provvede,   altresi',   prioritariamente,  a  realizzare  i  seguenti
interventi:  indagini  destinate ad evidenziare la possibilita' ed il
livello   di   rischio   di   fenomeni  gravitativi  interessanti  il
contrafforte   incombente  sulla  S.P.68,  in  localita'  Presa,  nel
territorio   del  comune  di  Piedimonte  Etneo;  mantenimento,  sino
all'assolvimento  delle esigenze di cui al comma 3, dell'art. 2 della
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254/2002, del
campo  di  assistenza  in  essere  presso  la frazione di Guardia del
comune  di Acireale; messa in sicurezza e ripristino delle condizioni
di  funzionalita'  del  cimitero  di  Milo; ripristino della pista di
accesso dal piazzale del rifugio Sapienza alle aree di osservazione e
soccorso  situate  a  quota  2100  s.l.m.;  attuazione  del programma
predisposto  dal comune di Nicolosi per la realizzazione di strutture
prefabbricate  di  emergenza  da  adibire  a guardia medica, posto di
polizia  di  Stato  e centro servizi, nonche', con oneri a carico del
bilancio  regionale,  una  sala  operativa  regionale  etnea  per  la
gestione  dell'emergenza  e una struttura base operativa d'emergenza,
anche prefabbricata, nel territorio del comune di Linguaglossa.
  4.  Il  commissario  delegato  - presidente della Regione siciliana
procede  alle  verifiche  di agibilita' degli immobili, ad effettuare
sopralluoghi   di  edifici  pubblici  e  privati,  a  promuovere  gli
ulteriori  interventi necessari per il recupero dell'agibilita' e per
il   miglioramento   delle  originali  condizioni  strutturali  degli
immobili,  anche  con riferimento alle unita' abitative di proprieta'
degli istituti autonomi case popolari della provincia di Catania.
  5.  Al  fine  di assicurare con ogni urgenza la realizzazione di un
supporto   logistico  da  destinare  alle  attivita'  di  soccorso  e
prevenzione  dei  rischi,  il  Presidente  della provincia di Catania
provvede,  d'intesa con il dipartimento della protezione civile, alla
realizzazione  di  due elisuperfici, con oneri a carico delle risorse
finanziarie di cui alla presente ordinanza.
  6.  I  sindaci  dei  comuni  colpiti dagli eventi sismici di cui in
premessa  sono  tenuti  a verificare lo stato di danneggiamento degli
immobili  privati  alfine di accertare l'eventuale ricorrenza in capo
ai  proprietari  del  diritto  a  conseguire il contributo ex art. 2,
comma  3 della citata ordinanza n. 3254/2002. Qualora all'esito della
predetta  verifica  risulti  che  i danni possono essere fronteggiati
mediante  l'utilizzo del contributo previsto dal citato art. 2, comma
3  ed  i  soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del
contributo,   i   medesimi   soggetti  decadono  dal  contributo  per
l'autonoma sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza n.
3254/2002.
  7.  Nell'ipotesi  in  cui  gli immobili ricadenti nella fattispecie
descritta  al  comma 6 del presente articolo, siano stati concessi in
locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito
da  parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 6, subentrano nella
titolarita'  del  diritto  all'utilizzazione  del  contributo  per la
riparazione  degli  stessi  immobili;  in difetto della presentazione
della  richiesta  di  contributo  i  medesimi conduttori decadono dal
contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di cui all'art. 2, comma 1
della ordinanza n. 3254/2002.
  8.  Il  Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare
l'attivita'  di  un  presidio  operativo nell'area dei comuni etnei e
dell'Ente  parco,  e'  autorizzato  a stipulare fino a 2 contratti di
collaborazione  coordinata e continuativa per la necessaria attivita'
di consulenza specialistica, nonche' ad avviare ogni iniziativa utile
alla  costituzione  del predetto presidio operativo avvalendosi delle
deroghe di cui all'art. 4.
  9.  Il  personale  non  dirigenziale  direttamente  impegnato nelle
attivita'  di  cui alla presente ordinanza, e' autorizzato a prestare
lavoro  straordinario  nel  limite  massimo  di  50  ore  mensili  in
eccedenza a quello consentito dalle vigenti disposizioni.
  10.   Il   Dipartimento   della   protezione   civile  assicura  la
realizzazione   delle   attivita'   dell'Osservatorio  epidemiologico
provinciale  per  la  valutazione  degli effetti delle ceneri laviche
sulla salute umana.
  11.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato supporto tecnico per lo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente provvedimento,
nonche'  per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il
commissario     delegato    puo'    avvalersi    di    un    comitato
tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata
e  comprovata  professionalita'  nelle  materie  di  interesse  della
presente  ordinanza.  Con  successivo  provvedimento  da adottarsi da
parte  del  commissario  medesimo,  verra' determinato l'oggetto e la
durata  di  detto  comitato, nonche' il compenso spettante a ciascuno
dei componenti.
  12.  Il  commissario delegato, per il perseguimento delle finalita'
di  cui  alla  presente  ordinanza,  e'  autorizzato, d'intesa con il
dipartimento   della   protezione   civile,   ad  effettuare  rilievi
aereofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma,
ad  avviare la microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi
tellurici  di  cui in premessa nonche' a predisporre uno studio della
vulnerabilita'  sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto
localizzati nelle medesime aree.
  13.  Il  Dipartimento  della protezione civile fornisce il supporto
tecnico-scientifico   al   commissario   delegato  nell'attivita'  di
classificazione sismica del territorio della Regione siciliana.