IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione
del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla
legge  13 novembre  2002,  n.  256,  che  modifica  ed integra alcune
disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria della regione Friuli-Venezia
Giulia   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per
l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo
di solidarieta' nazionale:
    piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 30 novembre 2002 nella
provincia di Udine;
    tromba d'aria 16 novembre 2002 nella provincia di Udine;
    piogge alluvionali dal 25 novembre 2002 al 27 novembre 2002 nella
provincia di Pordenone;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali,
strutture interaziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  strutture  aziendali,  strutture interaziendali nei
sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione
le  specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel
testo   modificato  dal  decreto-legge  13 settembre  2002,  n.  200,
convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:
    Pordenone:
      piogge  alluvionali  dal 25 novembre 2002 al 27 novembre 2002 -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio
del comune di Porcia;
    Udine:
      piogge  alluvionali  dal 15 novembre 2002 al 30 novembre 2002 -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 2, lettera c), nel territorio
dei comuni di Arta Terme, Cercivento;
      piogge  alluvionali  dal 15 novembre 2002 al 30 novembre 2002 -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio
dei comuni di Lauco, Paularo, Pontebba, Sauris;
      tromba  d'aria  del  16 novembre  2002  -  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  2, lettera c), nel territorio dei comuni di Arta
Terme, Tolmezzo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 aprile 2003
                                                Il Ministro: Alemanno