Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le Amministrazioni autonome
                                  A tutti  gli  Uffici  centrali  del
                                     bilancio presso i Ministeri e le
                                     Amministrazioni autonome
                                  All'Ufficio di Ragioneria presso il
                                     Magistrato per il Po
                                      e, per concoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                     statistica

  Il  risanamento finanziario del nostro Paese e' proseguito nel 2002
nonostante il deterioramento del quadro macroeconomico e l'incertezza
sulle  prospettive  di  crescita dell'economia. Il definitivo decollo
della moneta unica europea ha posto le premesse per il raggiungimento
dei successivi obiettivi dell'Unione in una situazione di stabilita',
ma  anche  ha  reso  piu'  impegnativo  il  governo complessivo della
politica economica e finanziaria del Paese.
  La  ridotta  crescita  dell'economia intorno allo 0,4 per cento; il
rapporto  indebitamento  netto-prodotto  interno lordo al livello del
2,3  per  cento,  con  un  sensibile  miglioramento  rispetto al 2001
revisionato  (2,6  per  cento); il rapporto debito-PIL ormai al 106,7
per   cento;   un   avanzo   corrente   del   conto  economico  delle
Amministrazioni  pubbliche  di  dimensioni ancora significative; sono
indicatori  da  un  lato del consolidamento strutturale della finanza
pubblica  pur  in  un contesto non facile, dall'altro dei problemi da
avviare a soluzione in vista del pareggio di bilancio programmato per
il 2006.
  Si  impone,  pertanto, la conferma dell'azione di razionalizzazione
della   spesa  anche  nel  processo  di  formazione  del  bilancio  a
legislazione  vigente  per il 2004 e per il triennio 2004-2006, nella
prospettiva  di  ulteriore  stabilizzazione  dei conti pubblici quale
strumento   di   sviluppo,   in  attesa  del  prossimo  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.

1. Gli obiettivi della politica di bilancio.
  Il  bilancio  programmatico  dello  Stato per il triennio 2003-2005
approvato  dal Parlamento (allegato E alla legge 27 dicembre 2002, n.
290) indica i seguenti obiettivi per il triennio:
    un calo di oltre due punti della pressione tributaria rispetto al
2001;
    una  ulteriore flessione di oltre un punto dell'incidenza sul PIL
della spesa corrente al netto degli interessi;
    un  lieve  calo  dell'incidenza  della  spesa  in conto capitale,
considerato anche l'avvio di Infrastrutture S.p.a.;
    una  riduzione  a circa i due terzi del saldo netto da finanziare
rispetto al 2002;
    un aumento dell'avanzo primario di circa un punto percentuale.

2. La formazione del bilancio a legislazione vigente.
  Le  indicazioni  di  carattere  generale  sopraindicate  comportano
alcune  conseguenze  per  le  singole  categorie di spesa, di seguito
separatamente  riassunte per le autorizzazioni di competenza e per le
autorizzazioni di cassa.
  2.1.  -  Per  quanto  riguarda  le autorizzazioni di competenza, le
Amministrazioni  dovranno  procedere  a  un  riesame  puntuale  delle
effettive   esigenze  dei  singoli  centri  di  responsabilita',  con
particolare  riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche
autorizzazioni  legislative. Le previsioni a legislazione vigente non
devono,  in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti
dell'offerta di servizi, tenendo conto delle nuove norme sul bilancio
che  consentono  variazioni  compensative per spese non aventi natura
obbligatoria  anche tra unita' previsionale di base di diversi centri
di responsabilita' nell'ambito di ciascun Dicastero. Si richiamano al
riguardo  le  recenti circolari nn. 8 del 4 febbraio 2003, pubblicata
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  37  del  14 febbraio 2003, e 9 del 10
febbraio 2003, telegrafica.
  Per  ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la
quota  riservata  al  soddisfacimento  di obbligazioni giuridicamente
gia' perfezionate, al fine di delimitarne l'area non vincolata, sulla
quale  e'  attivabile  la  procedura  delle  variazioni compensative,
secondo  le  linee  introdotte  con  le  recenti  disposizioni di cui
all'articolo  23,  comma 1, della legge finanziaria n. 289 del 2002 e
all'articolo 22, comma 18, della legge di bilancio n. 290 del 2002.
  Si  richiama, in particolare, la rilevanza del predetto adempimento
anche  ai fini dell'eventuale applicazione, nel corso della gestione,
dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 246 del 2002, recante misure
urgenti  per  il  controllo,  la  trasparenza e il contenimento della
spesa pubblica, nei termini previsti dall'atto di indirizzo di cui al
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2003,
ai   fini  della  puntuale  definizione  delle  spese  aventi  natura
obbligatoria.
  Per  le  singole  categorie di spese valgano le seguenti specifiche
indicazioni.
  2.1.1.   Nell'effettuare  le  previsioni  relative  alle  spese  di
personale,  le  amministrazioni  dovranno  tener conto dell'andamento
delle  retribuzioni,  definito dalle norme e dai contratti collettivi
vigenti,  nonche' della nuova disciplina relativa alla programmazione
del  fabbisogno  di personale, prevista dall'art. 34, comma 22, della
legge   27   dicembre   2002,  n.  289,  adeguando  le  politiche  di
reclutamento ai principi di contenimento della spesa, in coerenza con
gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, validi anche
per le Amministrazioni pubbliche non comprese nel settore statale.
  La  normativa  citata  impone  ai Ministeri, agli Enti pubblici non
economici  con  organico superiore alle 200 unita' ed alle Agenzie il
conseguimento,  alla  data  del  31  dicembre  2004, di una riduzione
complessiva  del personale in servizio in misura non inferiore all'1%
rispetto alla consistenza di personale al 31 dicembre 2003.
  I  settori  delle Forze armate e dei Corpi di polizia, invece, sono
tenuti  alla predisposizione degli specifici piani annuali in materia
di  fabbisogno  di  personale  previsti  dall'art. 19, comma 4, della
legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  che  consentano di procedere ad
assunzioni  di  personale  nei  limiti  delle cessazioni dal servizio
verificatesi   al  31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento,   fatta   eccezione   per  gli  incrementi  di  organico
finanziati   da   provvedimenti   che   recano   apposita   copertura
finanziaria.
  Per  il  comparto  Scuola, il processo di razionalizzazione avviato
dall'art. 22 della legge n. 448/2001, consolidato con le disposizioni
recate  dall'art.  35  della  legge  n.  289/2002, comporta ulteriori
riduzioni  delle  dotazioni  organiche  dei  docenti  con conseguente
contenimento  del  fabbisogno di personale e della relativa spesa. Le
disposizioni  recate dal predetto art. 35 sono, altresi', finalizzate
alla riduzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
  Le  previsioni per il 2004 e per il triennio 2004-2006 non potranno
che  essere,  pertanto,  rigorosamente allineate a tali disposizioni,
tenendo conto delle programmate riduzioni e della prevista evoluzione
degli oneri.
  2.1.2.  Per  le  altre  spese  correnti  diverse dagli oneri per il
personale   e  dalle  spese  legislativamente  predeterminate,  vanno
osservate le seguenti indicazioni:
    a)   per   le   spese  per  trasferimenti,  occorre  innanzitutto
distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che
ne  sono  prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita
soltanto  se  disposta  da  leggi  organiche  o  particolari  che  si
riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le
seconde  (trasferimenti  non determinati da specifiche autorizzazioni
legislative),  gli  stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2003 sono
da  sottoporre  ad  attenta  e rigorosa analisi finalizzata alla loro
eliminazione,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  erogazioni
riferibili  all'esercizio  delle normali funzioni istituzionali delle
Amministrazioni  interessate.  Gli  stanziamenti proposti per il 2004
non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2003;
    b)  per  le  spese  per  consumi  intermedi, di qualsiasi natura,
inclusi   quelli  destinati  alla  difesa  nazionale,  dovra'  essere
assicurata  da  ciascuna  Amministrazione,  globalmente, l'invarianza
rispetto agli stanziamenti iniziali per l'anno 2003.
  Gli  indicati  obiettivi possono ottenersi anche con la progressiva
entrata  a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi
disposto  dall'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge
n.   488  del  1999),  che  obbliga  le  Amministrazioni  centrali  e
periferiche   dello   Stato   ad   approvvigionarsi   utilizzando  le
convenzioni  quadro  stipulate  ai  sensi  del comma 1 della medesima
norma,  nonche' delle successive disposizioni di cui agli articoli da
58  a  63  della legge finanziaria per il 2001, all'articolo 32 della
legge  finanziaria  per  il 2002 e, da ultimo, dall'articolo 24 della
legge finanziaria per il 2003.
  Sara'  cura  di  ciascuna  Amministrazione instaurare con la CONSIP
S.p.a.  -  societa'  posseduta  interamente dal Tesoro, alla quale e'
stata  affidata, tra l'altro, la definizione delle convenzioni quadro
- i piu' proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno
le potenzialita' offerte dal nuovo sistema.
  Nell'ambito   della   razionalizzazione   dei   consumi   intermedi
rientrano,  peraltro, anche le misure previste dall'articolo 24 della
legge  finanziaria  per  il 2000. Con riguardo alle previsioni per il
2004,    tali    misure   si   sostanziano,   essenzialmente,   nella
considerazione  di  capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo
per  gli  immobili  appartenenti  al demanio o comunque di proprieta'
pubblica,  utilizzati  gratuitamente;  in  attesa  della  definizione
secondo  la  procedura prevista dal comma 4, anche per l'anno 2004 il
costo  d'uso degli immobili demaniali o di proprieta' pubblica ad uso
gratuito  delle  Amministrazioni viene presuntivamente determinato in
dieci euro al metro quadrato.
  Al  fine  di dare uniformita' applicativa a tali indicazioni, anche
con  riferimento  alle  Amministrazioni statali dotate di particolare
autonomia  amministrativo-contabile  -  le  cui dotazioni, gestite in
specifiche   unita'  previsionali  di  base,  risultano  generalmente
determinate   con   la   Tabella  C  della  legge  finanziaria  -  le
Amministrazioni vigilanti segnaleranno nelle relative schede-capitolo
la  quota  attribuibile  a  spese  per consumi intermedi, in tal modo
consentendo   una   corrispondente   rideterminazione   del  relativo
stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2004.
  2.1.3 Per le spese di investimento non definite nel loro importo da
specifiche  autorizzazioni  legislative,  le Amministrazioni potranno
proporre  incrementi  nel  limite  del  cinque  per cento rispetto al
corrispondente  importo  iscritto  nel  bilancio di previsione per il
2003.
  2.2.  - Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare
attenzione   dovra'  essere  posta  per  i  capitoli  che  comportano
trasferimenti  a  enti  tenuti  al  rispetto  della  normativa  sulla
tesoreria  unica.  L'entita'  delle  relative autorizzazioni di cassa
dovra'  essere definita per il 2004 in modo che le disponibilita' sui
rispettivi  conti  di tesoreria si riducano progressivamente rispetto
ai valori rilevati al 31 dicembre 2002.
  Le  autorizzazioni  complessive  di  cassa  non  potranno superare,
comunque,  per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza,
al  fine  di  assicurare  una  sempre piu' puntuale realizzazione del
principio  della  corrispondenza  tendenziale  tra cassa e competenza
gia' portato avanti negli ultimi anni.
  2.3.    In   conclusione,   ciascun   centro   di   responsabilita'
amministrativa,  individuato  sulla  base  del bilancio per l'anno in
corso  ovvero  dei provvedimenti di variazione che si prevede possano
essere   emanati   nel   2003,  potra'  concretamente  concorrere  al
contenimento  delle  dotazioni del bilancio 2004 sin dalla fase della
proposta,   attraverso   una   rigorosa   selezione  degli  oneri  di
funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile
in  corso  d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative
tra capitoli della stessa Amministrazione.
  2.4.  La  previsione  per  il biennio successivo dovra' tener conto
dell'esigenza  di  salvaguardare  il  livello  di  spesa previsto nel
richiamato  bilancio programmatico per il 2005, limitando all'uno per
cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel
quantum;   e   per  il  2006,  contenendo  l'incremento  delle  spese
relativamente flessibili entro il due per cento.
  2.5.  La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi come di
consueto  dell'impostazione  riportata negli elaborati di base per le
nuove previsioni.
  Per  il 2004, inoltre, le Amministrazioni centrali dello Stato, per
la  prima  volta,  si avvalgono delle informazioni economiche fornite
dal sistema di contabilita' economica.
  Tale  sistema, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della
legge  n.  94/1997, e attuato con il decreto legislativo n. 279/1997,
costituisce  strumento di "supporto alla formulazione dei progetti di
bilancio,   alla   migliore   allocazione   delle   risorse   e  alla
programmazione  dell'attivita'  finanziaria",  in  quanto consente di
evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi perseguibili dalle
Amministrazioni sulla base dei costi sostenuti.
  Le   citate   informazioni  economiche,  derivanti  dal  Consuntivo
economico  2002  e  dal  Budget  economico  2003,  sono  contenute in
apposite   tabelle   utili   alle  Amministrazioni  centrali  per  la
formazione  del  bilancio  finanziario  2004:  in  altri  termini, la
conoscenza  della  gestione economica e della sua prevista evoluzione
per  il  2003  costituiscono,  infatti, il trend cui riferirsi per la
formulazione  delle previsioni di spesa per centri di responsabilita'
e per capitolo.
  Per quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni e
il  calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica n.
1.

3. Budget economico.
  3.1  Le  Amministrazioni  centrali  dello  Stato  sono  tenute alla
formulazione del bilancio economico per l'anno 2004.
  Analogamente  all'anno  precedente,  le  previsioni economiche sono
richieste  per  missioni  istituzionali,  ossia  secondo  le funzioni
svolte  dalle  diverse strutture organizzative, e per natura di costo
delle  risorse  utilizzate  con  riferimento  alla nuova versione del
piano  dei  conti,  prevista dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 25 marzo 2002, n. 34558.
  Per   procedere   alla   formulazione   delle  suddette  previsioni
economiche,   le   singole   strutture   organizzative   devono  fare
riferimento  al  manuale  dei  "Principi  e  delle regole contabili",
approvato  con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
data  30  dicembre  2002  (pubblicato  nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  15  gennaio 2003), consultabile sul
portale web di contabilita' economica.
  Nell'unita  nota  tecnica  n.  2  sono fornite ulteriori specifiche
indicazioni per la formulazione del budget 2004.
  3.2  Analogamente  a  quanto indicato nel precedente paragrafo 2.5,
sono  state elaborate apposite tabelle contenenti i dati economici di
consuntivo  delle  Amministrazioni centrali dello Stato - Rilevazione
dei  costi  dell'anno 2002 - e quelli relativi al budget 2003, che le
stesse   devono   utilizzare   quali   basi  di  riferimento  per  la
formulazione delle previsioni economiche per il 2004.
  Il  contenuto  delle  suddette  tabelle  e le relative modalita' di
utilizzo sono illustrate nella suddetta nota tecnica n. 2, alla quale
si rinvia anche per il calendario degli adempimenti.
  Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e
si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.
    Roma, 2 aprile 2003
                                                Il Ministro: Tremonti