Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le Amministrazioni autonome A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le Amministrazioni autonome All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po e, per concoscenza: Alla Corte dei conti All'Istituto nazionale di statistica Il risanamento finanziario del nostro Paese e' proseguito nel 2002 nonostante il deterioramento del quadro macroeconomico e l'incertezza sulle prospettive di crescita dell'economia. Il definitivo decollo della moneta unica europea ha posto le premesse per il raggiungimento dei successivi obiettivi dell'Unione in una situazione di stabilita', ma anche ha reso piu' impegnativo il governo complessivo della politica economica e finanziaria del Paese. La ridotta crescita dell'economia intorno allo 0,4 per cento; il rapporto indebitamento netto-prodotto interno lordo al livello del 2,3 per cento, con un sensibile miglioramento rispetto al 2001 revisionato (2,6 per cento); il rapporto debito-PIL ormai al 106,7 per cento; un avanzo corrente del conto economico delle Amministrazioni pubbliche di dimensioni ancora significative; sono indicatori da un lato del consolidamento strutturale della finanza pubblica pur in un contesto non facile, dall'altro dei problemi da avviare a soluzione in vista del pareggio di bilancio programmato per il 2006. Si impone, pertanto, la conferma dell'azione di razionalizzazione della spesa anche nel processo di formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2004 e per il triennio 2004-2006, nella prospettiva di ulteriore stabilizzazione dei conti pubblici quale strumento di sviluppo, in attesa del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria. 1. Gli obiettivi della politica di bilancio. Il bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2003-2005 approvato dal Parlamento (allegato E alla legge 27 dicembre 2002, n. 290) indica i seguenti obiettivi per il triennio: un calo di oltre due punti della pressione tributaria rispetto al 2001; una ulteriore flessione di oltre un punto dell'incidenza sul PIL della spesa corrente al netto degli interessi; un lieve calo dell'incidenza della spesa in conto capitale, considerato anche l'avvio di Infrastrutture S.p.a.; una riduzione a circa i due terzi del saldo netto da finanziare rispetto al 2002; un aumento dell'avanzo primario di circa un punto percentuale. 2. La formazione del bilancio a legislazione vigente. Le indicazioni di carattere generale sopraindicate comportano alcune conseguenze per le singole categorie di spesa, di seguito separatamente riassunte per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.1. - Per quanto riguarda le autorizzazioni di competenza, le Amministrazioni dovranno procedere a un riesame puntuale delle effettive esigenze dei singoli centri di responsabilita', con particolare riguardo alle spese per le quali non esistono specifiche autorizzazioni legislative. Le previsioni a legislazione vigente non devono, in ogni caso, includere ne' nuovi interventi ne' ampliamenti dell'offerta di servizi, tenendo conto delle nuove norme sul bilancio che consentono variazioni compensative per spese non aventi natura obbligatoria anche tra unita' previsionale di base di diversi centri di responsabilita' nell'ambito di ciascun Dicastero. Si richiamano al riguardo le recenti circolari nn. 8 del 4 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2003, e 9 del 10 febbraio 2003, telegrafica. Per ciascun centro o oggetto di spesa dovra' essere individuata la quota riservata al soddisfacimento di obbligazioni giuridicamente gia' perfezionate, al fine di delimitarne l'area non vincolata, sulla quale e' attivabile la procedura delle variazioni compensative, secondo le linee introdotte con le recenti disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge finanziaria n. 289 del 2002 e all'articolo 22, comma 18, della legge di bilancio n. 290 del 2002. Si richiama, in particolare, la rilevanza del predetto adempimento anche ai fini dell'eventuale applicazione, nel corso della gestione, dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 246 del 2002, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica, nei termini previsti dall'atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2003, ai fini della puntuale definizione delle spese aventi natura obbligatoria. Per le singole categorie di spese valgano le seguenti specifiche indicazioni. 2.1.1. Nell'effettuare le previsioni relative alle spese di personale, le amministrazioni dovranno tener conto dell'andamento delle retribuzioni, definito dalle norme e dai contratti collettivi vigenti, nonche' della nuova disciplina relativa alla programmazione del fabbisogno di personale, prevista dall'art. 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, adeguando le politiche di reclutamento ai principi di contenimento della spesa, in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica, validi anche per le Amministrazioni pubbliche non comprese nel settore statale. La normativa citata impone ai Ministeri, agli Enti pubblici non economici con organico superiore alle 200 unita' ed alle Agenzie il conseguimento, alla data del 31 dicembre 2004, di una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1% rispetto alla consistenza di personale al 31 dicembre 2003. I settori delle Forze armate e dei Corpi di polizia, invece, sono tenuti alla predisposizione degli specifici piani annuali in materia di fabbisogno di personale previsti dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che consentano di procedere ad assunzioni di personale nei limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, fatta eccezione per gli incrementi di organico finanziati da provvedimenti che recano apposita copertura finanziaria. Per il comparto Scuola, il processo di razionalizzazione avviato dall'art. 22 della legge n. 448/2001, consolidato con le disposizioni recate dall'art. 35 della legge n. 289/2002, comporta ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche dei docenti con conseguente contenimento del fabbisogno di personale e della relativa spesa. Le disposizioni recate dal predetto art. 35 sono, altresi', finalizzate alla riduzione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. Le previsioni per il 2004 e per il triennio 2004-2006 non potranno che essere, pertanto, rigorosamente allineate a tali disposizioni, tenendo conto delle programmate riduzioni e della prevista evoluzione degli oneri. 2.1.2. Per le altre spese correnti diverse dagli oneri per il personale e dalle spese legislativamente predeterminate, vanno osservate le seguenti indicazioni: a) per le spese per trasferimenti, occorre innanzitutto distinguere quelle previste da disposizioni legislative da quelle che ne sono prive. Per le prime, l'iscrizione in bilancio e' consentita soltanto se disposta da leggi organiche o particolari che si riferiscono direttamente al settore o ai settori d'intervento. Per le seconde (trasferimenti non determinati da specifiche autorizzazioni legislative), gli stanziamenti gia' iscritti nel bilancio 2003 sono da sottoporre ad attenta e rigorosa analisi finalizzata alla loro eliminazione, in particolare per quanto riguarda le erogazioni riferibili all'esercizio delle normali funzioni istituzionali delle Amministrazioni interessate. Gli stanziamenti proposti per il 2004 non devono comunque superare le previsioni iniziali per il 2003; b) per le spese per consumi intermedi, di qualsiasi natura, inclusi quelli destinati alla difesa nazionale, dovra' essere assicurata da ciascuna Amministrazione, globalmente, l'invarianza rispetto agli stanziamenti iniziali per l'anno 2003. Gli indicati obiettivi possono ottenersi anche con la progressiva entrata a regime del nuovo sistema di acquisizione di beni e servizi disposto dall'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488 del 1999), che obbliga le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi del comma 1 della medesima norma, nonche' delle successive disposizioni di cui agli articoli da 58 a 63 della legge finanziaria per il 2001, all'articolo 32 della legge finanziaria per il 2002 e, da ultimo, dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003. Sara' cura di ciascuna Amministrazione instaurare con la CONSIP S.p.a. - societa' posseduta interamente dal Tesoro, alla quale e' stata affidata, tra l'altro, la definizione delle convenzioni quadro - i piu' proficui rapporti di servizio, al fine di utilizzare appieno le potenzialita' offerte dal nuovo sistema. Nell'ambito della razionalizzazione dei consumi intermedi rientrano, peraltro, anche le misure previste dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2000. Con riguardo alle previsioni per il 2004, tali misure si sostanziano, essenzialmente, nella considerazione di capitoli corrispondenti al costo d'uso figurativo per gli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprieta' pubblica, utilizzati gratuitamente; in attesa della definizione secondo la procedura prevista dal comma 4, anche per l'anno 2004 il costo d'uso degli immobili demaniali o di proprieta' pubblica ad uso gratuito delle Amministrazioni viene presuntivamente determinato in dieci euro al metro quadrato. Al fine di dare uniformita' applicativa a tali indicazioni, anche con riferimento alle Amministrazioni statali dotate di particolare autonomia amministrativo-contabile - le cui dotazioni, gestite in specifiche unita' previsionali di base, risultano generalmente determinate con la Tabella C della legge finanziaria - le Amministrazioni vigilanti segnaleranno nelle relative schede-capitolo la quota attribuibile a spese per consumi intermedi, in tal modo consentendo una corrispondente rideterminazione del relativo stanziamento in sede di disegno di legge finanziaria per l'anno 2004. 2.1.3 Per le spese di investimento non definite nel loro importo da specifiche autorizzazioni legislative, le Amministrazioni potranno proporre incrementi nel limite del cinque per cento rispetto al corrispondente importo iscritto nel bilancio di previsione per il 2003. 2.2. - Per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa, particolare attenzione dovra' essere posta per i capitoli che comportano trasferimenti a enti tenuti al rispetto della normativa sulla tesoreria unica. L'entita' delle relative autorizzazioni di cassa dovra' essere definita per il 2004 in modo che le disponibilita' sui rispettivi conti di tesoreria si riducano progressivamente rispetto ai valori rilevati al 31 dicembre 2002. Le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, comunque, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. 2.3. In conclusione, ciascun centro di responsabilita' amministrativa, individuato sulla base del bilancio per l'anno in corso ovvero dei provvedimenti di variazione che si prevede possano essere emanati nel 2003, potra' concretamente concorrere al contenimento delle dotazioni del bilancio 2004 sin dalla fase della proposta, attraverso una rigorosa selezione degli oneri di funzionamento non vincolati, tenendo ben presente che sara' possibile in corso d'anno operare per tali oneri compensazioni amministrative tra capitoli della stessa Amministrazione. 2.4. La previsione per il biennio successivo dovra' tener conto dell'esigenza di salvaguardare il livello di spesa previsto nel richiamato bilancio programmatico per il 2005, limitando all'uno per cento la crescita delle spese non legislativamente predeterminate nel quantum; e per il 2006, contenendo l'incremento delle spese relativamente flessibili entro il due per cento. 2.5. La formazione del bilancio potra' utilmente avvalersi come di consueto dell'impostazione riportata negli elaborati di base per le nuove previsioni. Per il 2004, inoltre, le Amministrazioni centrali dello Stato, per la prima volta, si avvalgono delle informazioni economiche fornite dal sistema di contabilita' economica. Tale sistema, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 94/1997, e attuato con il decreto legislativo n. 279/1997, costituisce strumento di "supporto alla formulazione dei progetti di bilancio, alla migliore allocazione delle risorse e alla programmazione dell'attivita' finanziaria", in quanto consente di evidenziare le esigenze funzionali e gli obiettivi perseguibili dalle Amministrazioni sulla base dei costi sostenuti. Le citate informazioni economiche, derivanti dal Consuntivo economico 2002 e dal Budget economico 2003, sono contenute in apposite tabelle utili alle Amministrazioni centrali per la formazione del bilancio finanziario 2004: in altri termini, la conoscenza della gestione economica e della sua prevista evoluzione per il 2003 costituiscono, infatti, il trend cui riferirsi per la formulazione delle previsioni di spesa per centri di responsabilita' e per capitolo. Per quanto sopra e per i criteri di formulazione delle previsioni e il calendario degli adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica n. 1. 3. Budget economico. 3.1 Le Amministrazioni centrali dello Stato sono tenute alla formulazione del bilancio economico per l'anno 2004. Analogamente all'anno precedente, le previsioni economiche sono richieste per missioni istituzionali, ossia secondo le funzioni svolte dalle diverse strutture organizzative, e per natura di costo delle risorse utilizzate con riferimento alla nuova versione del piano dei conti, prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2002, n. 34558. Per procedere alla formulazione delle suddette previsioni economiche, le singole strutture organizzative devono fare riferimento al manuale dei "Principi e delle regole contabili", approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2002 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2003), consultabile sul portale web di contabilita' economica. Nell'unita nota tecnica n. 2 sono fornite ulteriori specifiche indicazioni per la formulazione del budget 2004. 3.2 Analogamente a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.5, sono state elaborate apposite tabelle contenenti i dati economici di consuntivo delle Amministrazioni centrali dello Stato - Rilevazione dei costi dell'anno 2002 - e quelli relativi al budget 2003, che le stesse devono utilizzare quali basi di riferimento per la formulazione delle previsioni economiche per il 2004. Il contenuto delle suddette tabelle e le relative modalita' di utilizzo sono illustrate nella suddetta nota tecnica n. 2, alla quale si rinvia anche per il calendario degli adempimenti. Si ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Roma, 2 aprile 2003 Il Ministro: Tremonti