IL DIRETTORE GENERALE
              per la tutela dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento  della Commissione CE n. 492/03 del 18 marzo
2003  con  il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione
della  denominazione  di  origine  protetta "Sopressa Vicentina", nel
quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  5 del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio;
  Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come
sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla
appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del 30 marzo 2001 era
stata  accordata  la  protezione transitoria a livello nazionale alla
denominazione  "Sopressa  Vicentina"  ai  sensi del regolamento CE n.
535/97,   art.  1,  paragrafo  2,  che  ha  integrato  l'art.  5  del
regolamento CEE 2081/92;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale  del  3  ottobre  2001
l'organismo    di   controllo   "C.S.Q.A.   Certificazione   qualita'
agroalimentare S.r.l." e' stato autorizzato ad effettuare i controlli
sulla  denominazione "Sopressa Vicentina" protetta transitoriamente a
livello nazionale;
  Visto  il  decreto  24  gennaio  2003  con  il quale l'organismo di
controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e'
stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per
le   denominazioni   di   origini   protette  (DOP),  le  indicazioni
geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STO) ai
sensi  del  comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
come  sostituito ed e' stato revocato il provvedimento autorizzatorio
all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione
di origine protetta "Sopressa Vicentina";
  Visto  il  decreto  23  gennaio 2003 con il quale l'organismo "CSQA
Certificazioni  Srl" e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di
controllo  privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le
indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24
aprile 1998, n. 128, come sostituito;
  Vista   l'indicazione   espressa   dal   Consorzio  della  Sopressa
Vicentina,  che  preso  atto  della  cancellazione  dall'elenco degli
organismi    sopra   citato   dell'organismo   di   controllo   "CSQA
Certificazione  qualita'  agroalimentare  Srl"  e  della  conseguente
revoca   del  provvedimento  autorizzatorio,  ha  ritenuto  segnalare
l'organismo  "CSQA  Certificazioni Srl" con sede in Thiene (Vicenza),
via  S.  Gaetano  n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il
decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;
  Ritenuto  che,  essendo  intervenuta  la registrazione comunitaria,
appare    necessario    fissare    precisi    termini    di   vigenza
dell'autorizzazione   concessa   all'organismo   di  controllo  "CSQA
Certificazioni  Srl" ad effettuare i controlli sulla denominazione di
origine protetta "Sopressa Vicentina";
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  validita'  dell'autorizzazione all'organismo di controllo "CSQA
Certificazioni  Srl"  con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n.
74,  al  controllo  della denominazione di origine protetta "Sopressa
Vicentina"  e'  fissata  in  un periodo di tre anni a decorrere dal 6
ottobre  2001,  quale  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare
i controlli sulla denominazione in parola.