IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto 1'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; Nella seduta del 1 aprile 2003; Ha deliberato di approvare il seguente: Regolamento interno Definizioni: Ai fini del presente regolamento: a) per "Consiglio" deve intendersi il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; b) per "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; c) per "Vicepresidente", quando non e' altrimenti specificato, deve intendersi il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento; d) per "Ufficio di segreteria" deve intendersi l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Art. 1. Insediamento del Consiglio 1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento il Consiglio nella nuova composizione, entro quindici giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio medesimo. La seduta ha luogo non oltre venti giorni dalla data del detto decreto. 2. Il componente piu' anziano d'eta', fra tutti i componenti, presiede la seduta di insediamento.