IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
  Visto  1'art. 30, lettere n) e o), della legge 30 dicembre 1991, n.
413;
  Visto  l'art.  24,  comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545;
  Nella seduta del 1 aprile 2003;
                            Ha deliberato
                      di approvare il seguente:
                         Regolamento interno
Definizioni:
  Ai fini del presente regolamento:
    a) per  "Consiglio"  deve  intendersi  il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria;
    b)  per  "Presidente" deve intendersi il Presidente del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria;
    c) per  "Vicepresidente",  quando  non e' altrimenti specificato,
deve  intendersi  il Vicepresidente che sostituisce il Presidente del
Consiglio, in caso di sua assenza o impedimento;
    d) per  "Ufficio  di  segreteria"  deve  intendersi  l'ufficio di
segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
                               Art. 1.
                     Insediamento del Consiglio
  1. Il Presidente del Consiglio in carica convoca per l'insediamento
il  Consiglio  nella  nuova composizione, entro quindici giorni dalla
data  del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del
Consiglio medesimo.
  La  seduta  ha  luogo  non  oltre venti giorni dalla data del detto
decreto.
  2.  Il  componente  piu'  anziano  d'eta',  fra tutti i componenti,
presiede la seduta di insediamento.