IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione  delle  varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nella amministrazioni pubbliche, di giurisprudenze nelle controversie
di  lavoro  e di giurisdizione amministrativa, emanante in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  la  Commissione  sementi di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971  nella  riunione del 25 febbraio 2003 ha
espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle
varieta' indicate nel dispositivo;
  Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre  1973,  n.  1065, sono iscritte nei registri delle varieta'
dei  prodotti  sementieri,  fino  alla  fine  del  decimo anno civile
successivo  a  quello  della  iscrizione  medesima, le sotto elencate
varieta',  le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono
depositati presso questo Ministero:
                                SORGO

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      |             |      |              |  Responsabilita' della
Codice|Denominazione|Classe|Tipo di ibrido| conservazione in purezza
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      |             |      |              |Euralis Genetique -
008299|Gatine       | 300  |      HS      |Francia
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      |             |      |              |Euralis Genetique -
008298|Oisan        | 300  |      HS      |Francia
---------------------------------------------------------------------
      |             |      |              |Euralis Genetique -
008296|Nefer        | 300  |      HS      |Francia
---------------------------------------------------------------------
      |             |      |              |Caussade Semences -
008300|Pareo        | 400  |      HS      |Francia
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      |             |      |              |Euralis Genetique -
008295|Vivarais     | 400  |      HS      |Francia
---------------------------------------------------------------------
      |             |      |              |Euralis Genetique -
008297|Comminge     | 500  |      HS      |Francia

                   IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

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Codice |Denominazione |Responsabilita' della conservazione in purezza
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008301 |    BMR333    |Garrison & Townsend, Inc. - U.S.A.

  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 2003
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.