Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Art. 1. 1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonche' quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ((ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.)) 2. In relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita' di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di Euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa. (( 2-bis. Per gli interventi da finanziare con la quota di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui ai commi 1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui al periodo precedente integra il programma di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, anche in deroga alle procedure stabilite dall'articolo 80, comma 21, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.)) (( 2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la realizzazione di nuove opere, ad essi si applicano le procedure semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.)) (( 2-quater. Alle controversie derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche inerenti programmi di ricostruzione dei territori colpiti da calamita' naturali, ivi compresi gli interventi derivanti dall'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, continua ad applicarsi il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.)) 3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ((sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili ai sensi dei citati commi 1 e 2 e' destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, relativamente agli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, relativamente agli eventi alluvionali che hanno colpito le regioni Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le modalita' per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. La quota non vincolata all'assegnazione delle risorse per gli interventi di cui ai periodi precedenti e' destinata agli interventi negli altri territori colpiti da calamita' naturali individuati ai sensi del comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con particolare riferimento a quelli di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002 e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque conto delle apposite risorse finanziarie derivanti da disposizioni legislative o da ordinanze di protezione civile, nonche' per quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche ed Umbria del 26 settembre 1997.)) 4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 e a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attivita' di istruttoria e monitoraggio di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile): "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.". - Si riporta il testo dell'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2003): "Art. 80 (Misure di razionalizzazione diverse) (omissis) 21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti): "Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture). -1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo. (Omissis)". - La legge 21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive". - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca: "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 267 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania). "Art. 3 (Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva). - 2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2002 reca: "Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi metereologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eccezionali eventi metereologici verificatisi, nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Pistoia e Lucca, colpiti dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Cuneo e Torino per gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di settembre 2002."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 2002 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di una eccezionale tromba d'aria verificatasi nel territorio della regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno 15 settembre 2002."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Parma colpito da eccezionali avversita' atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002."; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca: "Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale colpiti dall'eccezionale evento meteorologico del 20 ottobre 2001"; Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 291 del 12 dicembre 2002 reca: "Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamita' naturali conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.".