Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
                               Art. 1.

  1.  Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli
interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei territori colpiti da
calamita'  naturali  che  abbiano  formato  oggetto  di  disposizioni
legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza
ai  sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
il  Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a provvedere
con  contributi  quindicennali  ai  mutui  che  i soggetti competenti
possono  stipulare  allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti
di  impegno quindicennali di 38 milioni di Euro a decorrere dall'anno
2003  e  di 10 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti
mutui,  nonche' quelli attivabili sulla base del limite di impegno di
cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli
investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi  e  prestiti  e  con  i  soggetti  autorizzati all'esercizio
dell'attivita'  bancaria  ((ai  sensi  del testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia,  di  cui  al  decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.))
  2.  In  relazione  a  quanto previsto dall'art. 80, comma 21, della
legge  27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita'
di  cui  al  comma  1 una quota parte, pari a 20 milioni di Euro, del
limite  di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi
dell'art. 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  predetta  disposizione
legislativa.
((  2-bis.  Per  gli  interventi da finanziare con la quota di cui al
comma 2, l'assegnazione delle risorse avviene con le modalita' di cui
ai  commi  1 e 3. L'assegnazione delle risorse agli interventi di cui
al  periodo  precedente  integra  il  programma  di cui alla legge 21
dicembre  2001,  n.  443,  anche  in  deroga alle procedure stabilite
dall'articolo 80,  comma  21,  secondo periodo, della citata legge n.
289 del 2002.))
((  2-ter. Qualora gli interventi di cui al comma 2-bis comportino la
realizzazione  di  nuove  opere,  ad  essi  si applicano le procedure
semplificate di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.))
((  2-quater.  Alle  controversie  derivanti dall'esecuzione di opere
pubbliche  inerenti  programmi di ricostruzione dei territori colpiti
da   calamita'   naturali,  ivi  compresi  gli  interventi  derivanti
dall'applicazione  della  legge  14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni,   continua   ad   applicarsi   il   disposto   di  cui
all'articolo 3,  comma  2,  del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.))
  3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si
provvede  con  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ((sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
regioni  e  delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota
non  inferiore  al  sessanta  per  cento delle risorse disponibili ai
sensi  dei citati commi 1 e 2 e' destinata a fronteggiare le esigenze
derivanti  dalle  situazioni  emergenziali  di  cui  ai  decreti  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002,
pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in
data  8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del
14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  288  del  9  dicembre  2002, relativamente agli eventi
alluvionali  del  mese  di  novembre  2002,  in data 31 gennaio 2003,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  31  del  7 febbraio 2003,
relativamente  agli  eventi  alluvionali che hanno colpito le regioni
Abruzzo, Molise, Campania e la provincia di Foggia. Le procedure e le
modalita'  per  l'utilizzo  delle predette risorse sono stabilite con
ordinanze  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, adottate ai
sensi  dell'articolo 5,  comma 2, della citata legge n. 225 del 1992.
La  quota  non  vincolata  all'assegnazione  delle  risorse  per  gli
interventi  di cui ai periodi precedenti e' destinata agli interventi
negli  altri  territori  colpiti da calamita' naturali individuati ai
sensi  del  comma 1, per i quali lo stato di emergenza non sia ancora
cessato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  con  particolare  riferimento  a quelli di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre
2002, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 289 del 10 dicembre 2002
e n. 290 dell'11 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003, e tenuto comunque
conto  delle  apposite  risorse finanziarie derivanti da disposizioni
legislative  o  da ordinanze di protezione civile, nonche' per quelli
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6
dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 291 del 12
dicembre 2002, relativamente agli eventi sismici delle regioni Marche
ed Umbria del 26 settembre 1997.))
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 38
milioni  di  euro  per  l'anno  2003  e  a 48 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede,  per gli anni 2003, 2004 e
2005,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'art. 13, comma 1, della
legge  1  agosto  2002,  n.  166,  da  utilizzare per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale
previsto  dal  medesimo  articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e
prestiti  per  il  rimborso  delle  anticipazioni  che la medesima e'
autorizzata  a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei
limiti   fissati   annualmente   con   decreto   del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, per consentire l'espletamento delle
attivita' di istruttoria e monitoraggio di cui all'art. 2, commi 3, 4
e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  6.  Le  anticipazioni  di  cui  al comma 5 sono versate dalla Cassa
depositi  e  prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  su  un  capitolo  di  nuova istituzione delle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della legge 24
          febbraio  1992,  n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
          della protezione civile):
              "Art.    5    (Stato   di   emergenza   e   potere   di
          ordinanza). - 1.   Al   verificarsi  degli  eventi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
          ovvero,  per  sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
          Ministro  per  il  coordinamento  della  protezione civile,
          delibera  lo  stato  di emergenza, determinandone durata ed
          estensione   territoriale   in   stretto  riferimento  alla
          qualita'  ed  alla  natura  degli  eventi.  Con le medesime
          modalita'  si  procede alla eventuale revoca dello stato di
          emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 80, comma 21, della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione   del   bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato-Legge finanziaria 2003):
              "Art.   80   (Misure   di   razionalizzazione  diverse)
          (omissis)  21.  Nell'ambito del programma di infrastrutture
          strategiche  di  cui  alla  legge 21 dicembre 2001, n. 443,
          possono  essere  ricompresi  gli interventi straordinari di
          ricostruzione  delle  aree danneggiate da eventi calamitosi
          ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza
          degli  edifici scolastici con particolare riguardo a quelli
          che  insistono sul territorio delle zone soggette a rischio
          sismico.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di    concerto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca, presenta entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  predetto  piano  straordinario  al CIPE che, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281, ripartisce una quota
          parte  delle  risorse  di  cui  all'art. 13, comma 1, della
          legge  1  agosto  2002,  n.  166,  tenuto  conto  di quanto
          stabilito dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
              (Omissis)".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 13, comma 1, della
          legge  1  agosto  2002,  n. 166 (Disposizioni in materia di
          infrastrutture e trasporti):
              "Art.  13  (Attivazione  degli  interventi previsti nel
          programma  di  infrastrutture). -1.  Per la progettazione e
          realizzazione   delle   opere   strategiche  di  preminente
          interesse  nazionale,  individuate  in  apposito  programma
          approvato    dal    Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione  economica  (CIPE),  e  per  le attivita' di
          istruttoria  e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
          di  captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
          garantire  continuita'  dell'approvvigionamento  idrico per
          quanto  di  competenza del Ministero delle infrastrutture e
          dei   trasporti,   sono   autorizzati   limiti  di  impegno
          quindicennali  di  193.900.000  euro  per  l'anno  2002, di
          160.400.000  euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
          l'anno   2004.  Le  predette  risorse,  che,  ai  fini  del
          soddisfacimento  del  principio  di  addizionalita', devono
          essere   destinate,   per   almeno  il  30  per  cento,  al
          Mezzogiorno,  unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi
          comunitari,  integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
          e  privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, sono individuati i
          soggetti  autorizzati  a  contrarre  mutui  o ad effettuare
          altre   operazioni   finanziarie  e  le  quote  a  ciascuno
          assegnate,  sono stabilite le modalita' di erogazione delle
          somme  dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
          quote  da  utilizzare  per  le  attivita' di progettazione,
          istruttoria  e  monitoraggio.  Le  somme non utilizzate dai
          soggetti  attuatori  al  termine  della realizzazione delle
          opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
          essere  riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello
          stato  di  previsione  del Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti  per  gli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.
              (Omissis)".
              -  La  legge  21 dicembre 2001, n. 443 reca: "Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle attivita' produttive".
              -  Il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 reca:
          "Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi strategici e di interesse nazionale".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
          3   agosto   1998,   n.  267  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto  legge 11 giugno 1998, n. 180,
          recante  misure  urgenti  per  la  prevenzione  del rischio
          idrogeologico  ed  a  favore delle zone colpite da disastri
          franosi nella regione Campania).
              "Art.  3  (Disposizioni  in  materia  di  termini  e di
          servizio   di   leva).   -   2.  Le  controversie  relative
          all'esecuzione  di opere pubbliche comprese in programmi di
          ricostruzione  di  territori  colpiti da calamita' naturali
          non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti
          salvi i lodi gia' emessi e le controversie per le quali sia
          stata  gia' notificata la domanda di arbitrato alla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto. Per l'esecuzione
          dei  provvedimenti  giurisdizionali  e  dei  lodi arbitrali
          emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione
          di  opere  pubbliche  di  cui al presente comma, il termine
          previsto  dall'art.  14 del decreto-legge 31 dicembre 1996,
          n.  669,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28
          febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29  ottobre  2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca:
          "Dichiarazione  dello stato di emergenza in ordine ai gravi
          fenomeni    eruttivi   connessi   all'attivita'   vulcanica
          dell'Etna  nel territorio della provincia di Catania e agli
          eventi sismici concernenti la medesima area.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  31  ottobre  2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002 reca:
          "Dichiarazione  dello stato di emergenza in ordine ai gravi
          eventi  sismici  verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel
          territorio della provincia di Campobasso.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          dell'8  novembre  2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 267 del 14 novembre 2002 reca:
          "Estensione territoriale della dichiarazione dello stato di
          emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il
          giorno  31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio
          della  provincia  di  Campobasso  anche al territorio della
          provincia di Foggia.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29  novembre  2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2002 reca:
          "Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  a  seguito  di
          eccezionali    eventi    metereologici   verificatisi   nel
          territorio  della  regione  Liguria, in provincia di Savona
          nei  giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La
          Spezia  nei  giorni  6 e 8 agosto 2002 e nelle provincie di
          Genova,  La  Spezia  e  Savona nei giorni 21 e 22 settembre
          2002,  nel  territorio  dei  comuni  di Loiano e Monzuno in
          provincia  di  Bologna  a  causa  del  crollo di una parete
          rocciosa  verificatosi  il  15  ottobre  2002,  e  per  gli
          eccezionali  eventi  atmosferici  nel mese di novembre 2002
          che  hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte,
          Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  31  gennaio  2003  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca:
          "Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza a seguito degli
          eccezionali  eventi  metereologici verificatisi, nei giorni
          23,  24  e  25  gennaio  2003, nel territorio delle regioni
          Abruzzo  e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel
          territorio  della  regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e
          26   gennaio   2003,  nel  territorio  della  provincia  di
          Foggia.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29  novembre  2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002 reca:
          "Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle
          province  di  Pistoia  e  Lucca,  colpiti  dall'eccezionale
          evento atmosferico del giorno 23 ottobre 2002.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29  novembre  2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n.  290  dell'11 dicembre 2002
          reca:   "Dichiarazione   dello   stato   di  emergenza  nel
          territorio  delle  province  di  Cuneo  e  Torino  per  gli
          eccezionali  eventi  alluvionali  verificatisi  nella prima
          decade del mese di settembre 2002.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  29  novembre  2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana  n.  290  dell'11 dicembre 2002
          reca:  "Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di
          una  eccezionale  tromba d'aria verificatasi nel territorio
          della  regione Sicilia, comune di Modica (Ragusa) il giorno
          15 settembre 2002.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  31  gennaio  2003  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca:
          "Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  nel territorio
          della  provincia di Parma colpito da eccezionali avversita'
          atmosferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 2002.";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  31  gennaio  2003  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della  Repubblica  italiana n. 31 del 7 febbraio 2003 reca:
          "Proroga dello stato di emergenza nel territorio dei comuni
          di  Ottone  e  Cerignale  colpiti  dall'eccezionale  evento
          meteorologico del 20 ottobre 2001";
              Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  6  dicembre  2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica Italiana n. 291 del 12 dicembre 2002 reca:
          "Proroga  dello  stato  di emergenza in ordine a situazioni
          derivanti   da  calamita'  naturali  conseguenti  a  eventi
          sismici  nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997
          e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000.".