IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista   la   legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di
varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle
varieta' stesse;
  Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
  Visti  i registri predetti nei quali e' stata iscritta, con decreto
ministeriale  20  giugno 1977, la varieta' di specie di pianta ortiva
sono indicata nel dispositivo;
  Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993,   inerenti  la  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  Governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto  il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10,
che  stabilisce  in  dieci  anni il periodo di durata dell'iscrizione
delle  varieta'  nei  registri  nazionali  e  prevede,  altresi',  la
possibilita'   di   rinnovare   l'iscrizione   medesima  per  periodi
determinati;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  febbraio  2000,  con il quale
l'iscrizione   della  varieta'  indicata  nel  dispositivo  e'  stata
rinnovata  per un periodo limitato al 31 dicembre 2002 in quanto, per
la  varieta'  stessa,  si  rendeva  necessario una ulteriore verifica
delle caratteristiche di omogeneita', stabilita' e differenziabilita'
mediante  le  prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio
1996, n. 1;
  Considerato   che   le   prove   sopra  richiamate  sono  giunte  a
conclusione;
  Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo
determinato, della varieta' indicata nel dispositivo;
  Ritenuto di dover procedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo,  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio 2001,
n. 322, l'iscrizione della varieta' di pisello mangiatutto denominata
"Gigante  svizzero" ai registri nazionali delle varieta' di specie di
piante  ortive,  avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da
ultimo  rinnovata  con  decreto  ministeriale  16  febbraio  2000, e'
ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 marzo 2003.
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1924, n. 20.