IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
    Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
dell'attivita'  sementiera  ed in particolare l'art. 19 che prevedono
l'istituzione  obbligatoria,  per  ciascuna  specie  di  coltura, dei
registri  di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
    Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
    Visto  il  decreto  ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
    Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi
dell'art.  19  della citata legge n. 1096/1971, le varieta' di specie
di  piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono
indicate nel dispositivo;
    Visti  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e la
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo
1993,  n.  6/1993,  inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione
delle  amministrazioni  pubbliche  e  revisione  delle  discipline in
materia  di  pubblico  impiego,  a  norma  dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di  governo  a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
    Visto   il   regolamento   d'esecuzione  della  citata  legge  n.
1096/1971,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre  1973,  n.  1065,  e  modificato,  da ultimo, dal decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio 2001, n. 322, in particolare
l'art.  17,  decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di
durata  dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali  e
prevede, altresi', la possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima
per periodi determinati;
    Considerato  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata  legge  n.  1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha
riconosciuto  nelle  varieta'  indicate  nell'art.  1 del dispositivo
l'esistenza  dei  requisiti  previsti dall'art. 17, decimo comma, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della  legge  25  novembre  1971,  n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322, l'iscrizione delle sotto elencate varieta' ai registri nazionali
delle  varieta'  di  specie  di piante ortive, avvenuta con i decreti
ministeriali  a  fianco  di  ciascuna  indicati, e' rinnovata fino al
31 dicembre 2012:

           ---->  Vedere tabella alle pagg. 15 - 16  <----

    Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo di controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 18 marzo 2003
                                         Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di  legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.