IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Vista  la  legge  18 ottobre  1984,  n.  760, con la quale e' stato
ratificato   l'accordo  del  28 aprile  1983  tra  il  Governo  della
Repubblica  italiana  e il Governo della Repubblica di San Marino sul
riconoscimento reciproco dei titoli di studio;
  Visto  in  particolare  l'art.  2  del suddetto accordo relativo al
riconoscimento dei titoli accademici;
  Visto lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica
di San Marino in data 16 luglio 1999 con le quali e' stato concordato
dai  Paesi  di  recepire  il  risultato  dei  lavori svolti nella III
sessione,  tenuta a Roma il 7 maggio 1990, dalla commissione mista di
esperti, prevista dal citato art. 2 dell'accordo italo-sanmarinese;
  Considerato che l'accordo in questione e' entrato in vigore in data
28 novembre 2000;
                              Decreta:
  Il  titolo  di  dottore di ricerca, rilasciato dalla Scuola normale
superiore  di  ingegneria economico-gestionale dell'Universita' degli
studi  della  Repubblica  di  San  Marino  e'  riconosciuto in Italia
secondo le seguenti condizioni e modalita':
    1.  Gli  allievi  della  Scuola  normale  superiore di ingegneria
economico-gestionale dell'Universita' degli studi della Repubblica di
San  Marino,  di seguito denominata Scuola, che intendono chiedere la
dichiarazione  di  riconoscimento  in Italia del titolo di dottore di
ricerca  in  ingegneria  economico-gestionale rilasciato dalla Scuola
medesima, devono essere in possesso di diploma di laurea (ex legge n.
341/1990)   o   laurea  specialistica  (ex  decreto  ministeriale  n.
509/1999)  in  ingegneria  o  del  diploma  di  laurea  (ex  legge n.
341/1990)   o   laurea  specialistica  (ex  decreto  ministeriale  n.
509/1999)  nel  settore  delle  scienze economiche, oppure di analogo
titolo straniero riconosciuto equipollente dalle universita' italiane
all'atto dell'iscrizione alla Scuola.
  Tale  requisito  deve  essere  appositamente  indicato nel bando di
concorso per l'ammissione alla Scuola.
    2.   In   deroga  a  quanto  disposto  dal  precedente  punto  1,
esclusivamente  gli allievi che sono stati iscritti alla Scuola per i
trienni  1994-97  e  1997/2000,  nonche'  coloro che attualmente sono
iscritti  per  il  triennio  2000-2003, possono presentare domanda di
riconoscimento in Italia del titolo di dottore di ricerca anche se il
riconoscimento  da  parte  di una universita' italiana dell'eventuale
titolo  accademico  estero,  che  ha  dato  luogo all'ammissione alla
Scuola,  sia stato chiesto ed ottenuto successivamente all'iscrizione
alla Scuola stessa.
    3.  Il  corso di dottorato in ingegneria economico-gestionale, e'
attivato  presso  la  Scuola  con cadenza triennale e la durata degli
studi per ottenere il titolo finale sara' non inferiore a tre anni.
    4.  Premesso  che  ogni  ciclo  di dottorato viene attivato dalla
Scuola  a  conclusione  del  ciclo  precedente,  il numero dei titoli
finali di dottore in ingegneria economico-gestionale rilasciati dalla
Scuola  che potranno essere riconosciuti in Italia e' fissato in nove
per ciclo triennale.
    5.  Nei  confronti  degli  uditori della Scuola non potra' essere
effettuato alcun riconoscimento.
    6.  La  Repubblica  italiana  non  riconoscera'  titoli stranieri
eventualmente   dichiarati  equipollenti,  dalla  Repubblica  di  San
Marino, al titolo rilasciato dalla Scuola.
    7.  Le  nove  candidature  al riconoscimento in Italia dei titoli
rilasciati  dalla  Scuola,  saranno scelte dalle competenti autorita'
sanmarinesi    e    presentate    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, di cui al successivo punto 8) per
il  tramite  dell'Ambasciata  d'Italia  in  San Marino. La domanda di
ciascun interessato dovra' essere corredata dei seguenti documenti:
      titolo finale rilasciato dalla Scuola;
      laurea italiana o titolo straniero riconosciuto equipollente in
Italia all'atto dell'iscrizione alla Scuola (vedi punto 2);
      bando di concorso per l'ammissione alla Scuola;
      eventuale  altra  documentazione  amministrativa prevista dalla
norme vigenti in Italia.
    8)  La dichiarazione di riconoscimento di cui al precedente punto
7) sara' rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  esclusivamente  sulla  base  dell'accertamento della
congruita' della documentazione esibita.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2003
                                                 Il Ministro: Moratti