IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
    In  base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione dei crediti
d'imposta da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003.
    1.1.  Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative
istruzioni:
      a) modello   IPC,  relativo  all'istanza  di  attribuzione  del
credito  d'imposta  per  l'acquisto  di apparecchiature informatiche,
previsto  rispettivamente  dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8,
della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  da  presentare,  ai sensi
dell'art.  1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 7 febbraio 2003, da parte dei soggetti che hanno optato per i
regimi  agevolati  previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e
di  lavoro  autonomo  e  per  le  attivita'  marginali e si avvalgono
dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate;
      b) modello   IPE,  relativo  all'istanza  di  attribuzione  del
credito  d'imposta  per  gli investimenti, previsto dall'art. 8 della
legge  7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi dell'art. 2, comma
2,  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio
2003, da parte delle imprese produttrici di prodotti editoriali.
    1.2.  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  composti  da  un
frontespizio  riservato  ai  dati  identificativi  del  soggetto  che
presenta  l'istanza  e  dal  quadro  A  riservato  ai  dati  relativi
all'investimento   ed   alla  determinazione  del  credito  d'imposta
richiesto.
2. Reperibilita' dei modelli.
    2.1. I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  dalle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.it
    2.2. I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  possono essere altresi'
prelevati  da  altri  siti Internet a condizione che gli stessi siano
conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente
provvedimento  e  rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati
prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
    2.3. I  modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
    2.4. E  'consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel
rispetto  della  conformita'  grafica  ai  modelli  approvati e della
sequenza dei dati.
3. Termini di presentazione.
    3.1. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera a) mod. IPC - devono
essere  presentate nell'anno 2003 a partire dal 14 aprile 2003; negli
anni successivi dal 1 febbraio di ogni anno.
    3.2. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera b) mod. IPE - devono
essere presentate a partire dal 14 aprile 2003.
4. Modalita' di presentazione.
    4.1. Le  istanze  di  cui  al punto 1.1, devono essere presentate
all'Agenzia  delle  entrate  in  via  telematica direttamente, ovvero
tramite  i  soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni.
    4.2. La  trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze
di  cui  al  punto  1.1,  lettera  a),  e'  effettuata utilizzando il
prodotto  di  gestione  denominato  "CREDIT RFA"; la trasmissione dei
dati  contenuti  nelle  istanze  di  cui al punto 1.1, lettera b), e'
effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato "CREDITOR".
Detti  prodotti  di  gestione  sono  resi  disponibili  gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it
    4.3. E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati della
trasmissione  telematica  di  rilasciare  ai  soggetti interessati un
esemplare   cartaceo  dell'istanza  predisposta  con  l'utilizzo  dei
prodotti  informatici  di  cui  al  punto 4.2,  nonche'  copia  della
comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
    4.4. L'istanza   deve  essere  conservata  a  cura  del  soggetto
interessato,  previa  sua  sottoscrizione  a  conferma  dei  dati ivi
contenuti.
    4.5. Al  Centro  operativo  di Pescara e' demandata la competenza
per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al
punto 1.1.
Motivazioni.
    Il  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio
2003,  emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5
del  decreto-legge  8 luglio  2002,  n.  138,  convertito dalla legge
8 agosto  2002,  n.  178,  ha  apportato  sostanziali  modifiche alle
modalita'  di  attribuzione  dei  crediti  d'imposta  previsti  dagli
articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n.
388  e  dall'art.  8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, originariamente
fruibili in via automatica.
    In  particolare, nel determinare il limite degli oneri finanziari
disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni di cui trattasi,
il  citato decreto ha subordinato la fruizione dei crediti anzidetti,
i  cui  presupposti  si  sono  realizzati a decorrere dal 12 febbraio
2003,  (data  della  sua  entrata  in  vigore),  all'accoglimento  di
un'istanza da presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate.
    Sulla  base  di  quanto previsto dal medesimo decreto, le istanze
devono essere presentate:
      successivamente  all'acquisto della apparecchiatura informatica
necessaria  alla  connessione con il sistema informativo dell'Agenzia
delle  entrate, per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dagli
articoli 13,  comma 5,  e  14, comma 8, della legge n. 388 del 2000 a
favore delle persone fisiche che si avvalgono della facolta' di farsi
assistere negli adempimenti fiscali dall'Agenzia delle entrate;
      prima  dell'effettuazione  degli investimenti, per la fruizione
del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001
a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.
    Peraltro  le  risorse  finanziarie disponibili per l'attribuzione
dei crediti d'imposta di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388
del   2000,   sono  state  recentemente  modificate,  con  decorrenza
dall'anno   2004,   con  il  decreto-legge  13 gennaio  2003,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39.
    Lo   stesso   decreto  7  febbraio  2003  ha  disposto,  inoltre,
l'applicabilita'   alle   predette  agevolazioni  delle  procedure  e
modalita'  previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della
legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive modificazioni, con
esclusione  della  disposizione contenuta nel comma 1-ter concernente
la  conservazione  del  diritto di priorita' delle istanze presentate
nell'anno  precedente  e  non  accolte  per  esaurimento  dei  fondi,
rinviando  la  definizione  dei  dati da indicare nelle istanze ad un
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    In  attuazione  di  tali  disposizioni  e',  pertanto, emanato il
presente  provvedimento  con  il  quale vengono approvati i modelli -
mod.  IPC  - mod. IPE - con le relative istruzioni, da utilizzare per
la redazione delle predette istanze.
    Per   le   procedure  tecniche  necessarie  per  la  trasmissione
telematica,  il  provvedimento  fa  rinvio  ai  prodotti  di gestione
denominati  "CREDIT  RFA"  e "CREDITOR", che saranno resi disponibili
gratuitamente   dall'Agenzia   delle   entrate   nel   sito  Internet
www.agenziaentrate.it
    La  competenza,  in  ordine  agli  adempimenti  conseguenti  alla
gestione delle predette istanze, viene attribuita al Centro operativo
di Pescara.
    Inoltre,  in  attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3,
del decreto 7 febbraio 2003, il termine iniziale per la presentazione
delle istanze di cui al punto 1.1 viene fissato al 14 aprile 2003.
    Limitatamente   alle   istanze  per  l'attribuzione  del  credito
d'imposta a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo  e delle attivita' marginali, viene, inoltre, stabilito al 1
febbraio  di ogni anno il termine iniziale per la presentazione delle
istanze per gli anni successivi al 2003; cio' al fine di garantire un
trattamento paritario tra i soggetti interessati, tenuto conto che la
domanda  di  adozione  del  regime  fiscale previsto per le attivita'
marginali  puo'  essere  presentata  entro il mese di gennaio di ogni
anno (punto 2.1 del provvedimento del 14 marzo 2001).
    Con  il  presente  provvedimento  viene,  infine, disciplinata la
reperibilita'  dei  suddetti  modelli  di  comunicazione  e  ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
    Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    Decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
    Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
    Regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
    Decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente
disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale
dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
    Legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e successive modificazioni,
concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articoli 13 e 14) .
    Provvedimenti  14  marzo  2001  del  direttore dell'Agenzia delle
entrate   concernente   i  regimi  fiscali  agevolati  per  le  nuove
iniziative  imprenditoriali  e  di  lavoro autonomo e delle attivita'
marginali.
    Legge  7  marzo  2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e
sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.
    Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002,
n.  143, recante regolamento concernente la disciplina del credito di
imposta  in  favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali,
ai sensi dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
    Decreto-legge   8   luglio   2002,   n.   138,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernente
interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate.
    Decreto-legge   13   gennaio   2003,   n.   2,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14 marzo  2003,  n.  39, concernente il
differimento    di   misure   agevolative   in   materia   di   tasse
automobilistiche.
    Decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  del  7
febbraio  2003,  concernenti il monitoraggio dei crediti d'imposta da
adottare  ai  sensi  dell'art.  5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138.
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione
delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore
aggiunto.
    Decreto  del  Ministero  delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a
registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999,
nonche'  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 8 aprile 2003
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara