IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum
previsti  dalla  Costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo, e successive modificazioni;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 41 emessa in data
30  gennaio  2003,  depositata  in  cancelleria  il  6 febbraio 2003,
comunicata il 6 febbraio 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
1a  serie  speciale - edizione straordinaria dell'11 febbraio 2003, a
norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge, con la quale e'
stata  dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione  dell'art.  18,  comma  primo,  limitatamente ad alcune
parti,  commi  secondo  e  terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
recante  norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della  liberta'  sindacale  e  dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, nel testo risultante dalle modifiche
apportate  dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, contenente
disciplina  dei licenziamenti individuali; degli articoli 2, comma 1,
e  4,  comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990, nonche'
dell'art.  8  della  legge  15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui
licenziamenti individuali, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3,
della legge n. 108 del 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 marzo 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

                              E m a n a
                        il seguente decreto:

  E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione:
    dell'art.  18,  comma  primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art.
1  della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole
"che  in  ciascuna  sede,  stabilimento,  filiale,  ufficio o reparto
autonomo  nel  quale  ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze  piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di cinque se
trattasi  di  imprenditore  agricolo" e all'intero periodo successivo
che  recita:  "Tali  disposizioni  si applicano altresi' ai datori di
lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso
comune  occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che   nel  medesimo  ambito  territoriale  occupano  piu'  di  cinque
dipendenti,   anche  se  ciascuna  unita'  produttiva,  singolarmente
considerata,  non  raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di
lavoro,   imprenditore  e  non  imprenditore,  che  occupa  alle  sue
dipendenze piu' di sessanta prestatori di lavoro";
    dell'art.  18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art.
1  della  legge  11  maggio  1990,  n.  108, che recita: "Ai fini del
computo  del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si
tiene  conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e  lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale,  per  la  quota  di  orario  effettivamente svolto, tenendo
conto,  a  tale  proposito, che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento  all'orario  previsto dalla contrattazione collettiva del
settore.  Non  si  computano  il  coniuge  ed i parenti del datore di
lavoro   entro   il  secondo  grado  in  linea  diretta  e  in  linea
collaterale";
    dell'art.  18,  comma  terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
titolata   "Norme   sulla   tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento", come modificato dall'art.
1  della  legge  11  maggio 1990, n. 108, che recita: "Il computo dei
limiti  occupazionali  di  cui al secondo comma non incide su norme o
istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie";
    dell'art.  2,  comma  1,  della  legge  11  maggio  1990, n. 108,
titolata  "Disciplina  dei licenziamenti individuali", che recita: "I
datori   di   lavoro   privati,   imprenditori  non  agricoli  e  non
imprenditori,  e  gli  enti pubblici di cui all'art. 1 della legge 15
luglio  1966,  n.  604,  che  occupano  alle  loro  dipendenze fino a
quindici  lavoratori  ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che
occupano  alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con
il  criterio  di  cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come  modificato  dall'art.  1  della  presente  legge, sono soggetti
all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966,
n.  604,  cosi'  come  modificata dalla presente legge. Sono altresi'
soggetti  all'applicazione  di  dette disposizioni i datori di lavoro
che  occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile
il  disposto  dell'art.  18  della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall'art. 1 della presente legge";
    dell'art.  8  della legge 15 luglio 1966, n. 604, titolata "Norme
sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3,
della  legge  11  maggio  1990,  n.  108, che recita: "Quando risulti
accertato  che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta
causa  o  giustificato  motivo,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a
riassumere  il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o,
in  mancanza,  a  risarcire  il  danno  versandogli  un'indennita' di
importo  compreso  tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilita'
dell'ultima  retribuzione  globale di fatto, avuto riguardo al numero
dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianita'
di  servizio  del  prestatore  di  lavoro,  al  comportamento  e alle
condizioni  delle  parti. La misura massima della predetta indennita'
puo'  essere  maggiorata  fino  a  10 mensilita' per il prestatore di
lavoro  con anzianita' superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilita'
per  il  prestatore di lavoro con anzianita' superiore ai venti anni;
se  dipendenti  da  datore  di  lavoro  che  occupa  piu' di quindici
prestatori di lavoro";
    dell'art.  4,  comma  1,  della  legge  11  maggio  1990, n. 108,
titolata "Disciplina dei licenziamenti individuali", limitatamente al
periodo  che  cosi'  recita:  "La disciplina di cui all'art. 18 della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  come modificato dall'art. 1 della
presente  legge,  non  trova applicazione nei confronti dei datori di
lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attivita' di
natura  politica,  sindacale,  culturale,  ovvero  di  religione o di
culto".
  I  relativi  comizi  sono  convocati  per  il giorno di domenica 15
giugno 2003.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Dato a Roma, addi' 9 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Castelli, Ministro della giustizia