IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,   concernente   le  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo  14 aprile 1948, n. 498 sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto  l'art.  12,  comma  1,  della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
recante  primi  interventi  per il rilancio dell'economia, secondo il
quale,  al  fine  di  ottimizzare  il  gettito erariale derivante dal
settore,  le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione
dei  giochi,  delle  scommesse  e  dei concorsi a premi e le relative
risorse  sono  riordinate  con  regolamento  governativo  secondo  il
criterio  della  eliminazione  di  duplicazioni  e sovrapposizione di
competenze  con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura
unitaria,  da  individuare  in  un  organismo  esistente,  ovvero  da
istituire  ai  sensi  degli  articoli  8  e 9 del decreto legislativo
29 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33  concernente  l'affidamento  delle  attribuzioni in materia di
giochi  e  scommesse  all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di
Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
con   modificazioni  dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178,  recante
disposizioni  in  materia di unificazione delle competenze in materia
di giochi;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  Direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato e del Segretario
generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le attivita' culturali del
31 ottobre  2002,  che  disciplina  il periodo transitorio nonche' il
periodo  a  regime  per  la  gestione  dei  giochi  e delle scommesse
sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
  Visto  il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato
tra  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Amministrazione
autonoma  dei monopoli di Stato che regola il passaggio di competenza
in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;
  Visto   il   decreto   interdirettoriale   del  Direttore  generale
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato e del capo del
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
il  quale  ha,  tra  l'altro,  esteso  alle  Agenzie  di scommesse la
possibilita' di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva
nonche'  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive,
in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;
  Vista la deliberazione della Giunta esecutiva del Comitato olimpico
nazionale  italiano  n.  486 del 29 aprile 1997, avente ad oggetto le
nuove  norme  in  materia  di  concessioni,  trasferimenti,  volture,
ripristini,  estinzioni,  durata  e  rinovi  a  ricevitorie abilitate
all'effettuazione  dei  concorsi  pronostici,  all'atto  gestiti  dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano medesimo;
  Considerato  che  e'  intenzione dell'Ammninistrazione autonoma dei
monopoli  di  Stato potenziare l'attuale rete di vendita dei concorsi
pronostici   su   base   sportiva,   per   adeguarla   ai   requisiti
indispensabili  per  il  rilancio  dei  concorsi  stessi, prevedendo,
altresi',  la  possibilita' di utilizzarla per la commercializzazione
di altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;
  Visto il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso dalla III sezione
del  Consiglio di Stato, in merito allo schema di atto di concessione
ed  atti collegati, per l'affidamento in concessione ad "operatori di
gioco"  di  attivita'  e  funzioni  pubbliche  relative  ai  concorsi
pronostici  e  ad  altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni
sportive,  con  il  quale  il Consiglio ha ritenuto di condividere il
sistema scelto dall'Amministrazione che prevede tra l'altro:
    a)  il  coinvolgimento  di  operatori  di gioco specializzati nel
settore,  in  possesso  dei necessari requisiti di affidabilita' e di
capacita'  economica  e  finanziaria, con esperienza almeno triennale
nel settore stesso;
    b)  un  rapporto  contrattuale  tra i concessionari ed i punti di
vendita  subordinato  comunque  al  rilascio  del nulla osta da parte
dell'Ammninistrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato ai punti di
vendita medesimi;
  Visto  il provvedimento del 3 aprile 2003 con il quale il Direttore
Generale  di  AAMS  ha  assegnato  alla  Direzione  centrale  per  le
Concessioni  Amministrative  di  AAMS  il  compito di provvedere alla
pubblicazione  nella  GUCE  dell'avviso per la selezione di operatori
(providers)  ai  fini  della  concessione  di attivita' e di funzioni
pubbliche   relative   ai   concorsi  pronostici  nonche'  ad  altri,
eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Oggetto del decreto e definizioni
  1.  Il  presente  decreto  disciplina il rilascio di nulla osta per
l'attivita'  di  vendita  di  concorsi  pronostici  su  base sportiva
nonche'   di  altri,  eventuali,  giochi  connessi  a  manifestazioni
sportive  e  sostituisce,  a partire dal 1 luglio 2003, le previsioni
dei  titoli III e seguenti della deliberazione della Giunta esecutiva
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano n. 486 del 29 aprile 1997.
  2.   Nel  testo  del  presente  decreto,  salvo  diversa  esplicita
indicazione,  i termini di cui in appresso assumeranno il significato
indicato affianco a ciascuno di essi:
    a) AAMS, indica l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    b) CONI, indica il Comitato olimpico nazionale italiano;
    c) Operatore   di   gioco,  indica  un  soggetto  con  competenze
specialistiche,  almeno  triennali,  nella  fornitura  di  servizi di
gioco,  maturate in Italia o all'estero (quale gestore autorizzato di
giochi  di  ricevitoria  ovvero  fornitore di servizi specialistici a
concessionari e ricevitorie di giochi e concorsi ovvero concessionari
per le scommesse ippiche e\o sportive);
    d) concorsi  pronostici,  indica  i  concorsi  pronostici su base
sportiva,  nonche' altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni
sportive;
    e) utente,  indica  colui  che  effettua  la  giocata di Concorsi
Pronostici;
    f) concessionario,  indica  l'operatore  di  gioco selezionato da
AAMS  in  base a procedura pubblica, per l'affidamento di attivita' e
funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
    g) totoricevitore,   indica   il   titolare  di  una  concessione
rilasciata  in  precedenza  dal  CONI  per  la  vendita  di  concorsi
pronostici  su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione
della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro
anni  e  prorogata  annualmente per due volte, con scadenza ultima il
30 giugno 2003;
    h) punto  di  vendita,  indica un qualsiasi esercizio commerciale
aperto  al  pubblico, munito di terminale di gioco, ovvero un'agenzia
di  scommesse  ovvero un Totoricevitore che, previo rilascio di nulla
osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le
giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di ridotta entita';
    i) totalizzatore  nazionale,  indica  il  sistema di elaborazione
centrale  di  AAMS  per  la  gestione dei concorsi pronostici su base
sportiva   nonche'   di   altri,   eventuali,   giochi   connessi   a
manifestazioni sportive;
    j) tesoreria,  indica  l'Ente  preposto  alla gestione dei flussi
finanziari tra il concessionano ed AAMS;
    k) tesoreria  del Concessionario, indica l'organizzazione propria
e  capillare del concessionario ovvero l'istituto di credito che cura
la  gestione dei flussi finanziari tra il concessionario, il punto di
vendita, i vincitori dei concorsi pronostici e la tesoreria;
    l) capitolato tecnico, parte integrante della concessione, indica
il  documento  contenente  le  specifiche tecniche che definiscono le
prestazioni  e  le  funzioni  nonche'  i  livelli  di servizio che il
concessionario deve garantire;
    m) concessione,  indica  l'atto  di  affidamento  di  attivita' e
funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
    n) sistema di elaborazione, indica il sistema di elaborazione del
concessionario che dovra' essere collegato, tramite rete trasmissione
dati, ai terminali di gioco installati presso il punto di vendita, ed
al totalizzatore nazionale;
    o) apertura  di  domenica, indica l'apertura del punto di vendita
al  pubblico  nella  giornata  di  domenica, dall'ora di inizio della
raccolta  del  gioco all'ora di chiusura della stessa (normalmente 30
minuti  prima  dell'inizio  degli  eventi  sportivi),  comunicate dal
proprio concessionario;
    p) contributo una tantum, indica il contributo che sono tenuti ad
offrire   i   candidati  per  la  partecipazione  alla  procedura  di
selezione,  e  destinato  da  AAMS  esclusivamente  all'attivita'  di
promozione per il rilancio dei concorsi pronostici.