IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
  Visto  l'art.  168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  nel  frattempo divenuto Ministro delle infrastrutture e
dei  trasporti,  a decretare in materia di sicurezza del trasporto su
strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
  Vista  le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo  al  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4  settembre  1996  ed  i  relativi  allegati  A  e B, pubblicati nel
supplemento  ordinario  n.  211  alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2
dicembre  1996,  di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio
concernente  il  ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
15  maggio  1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 114 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  128  del  4 giugno 1997, di attuazione della
direttiva  96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico
la  direttiva  94/55/CE  relativa al trasporto di merci pericolose su
strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
28  settembre  1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della
direttiva  1999/47/CE  della  Commissione  che  adegua per la seconda
volta   al  progresso  tecnico  la  direttiva  94/55/CE  relativa  al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
3  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 6
giugno  2001, con il quale estata attuata la direttiva 2000/61/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  che  modifica  la  direttiva
94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri  relative  al  trasporto  di merci pericolose su strada, ed e'
stato  abrogato  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
21  dicembre  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2
gennaio   2002,   di  recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della
Commissione  che  adatta  per  la terza volta al progresso tecnico la
direttiva  94/55/CE  relativa  al  trasporto  di  merci pericolose su
strada;
  Vista  la  decisione  2002/886/CE  della Commissione del 7 novembre
2002,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L  308  del  9  novembre 2002, che modifica la data a decorrere dalla
quale i fusti a pressione, le incastellature di bombole e le cisterne
per  il  trasporto  di  merci  pericolose devono essere conformi alla
direttiva 94/55/CE del Consiglio;
                     Adotta il seguente decreto
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 3
maggio  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno
2001, e' modificato come segue:
    a) all'art.  5,  comma  4,  il  primo  ed il secondo periodo sono
sostituiti,  rispettivamente,  dai  due seguenti periodi: "Restano in
vigore  le  disposizioni  della  legislazione nazionale vigenti al 31
dicembre  1996  in  materia  di  costruzione, impiego e condizioni di
trasporto  dei fusti a pressione e incastellature di bombole di nuova
costruzione  ai  sensi della disposizione speciale di cui al punto 3.
dell'allegato   C   e  delle  cisterne  di  recente  costruzione  che
differiscono  dalle  disposizioni  fissate  negli  allegati  A e B al
decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 4 settembre
1996  e  successive  modificazioni,  fino  a quando in detti allegati
siano  inseriti  riferimenti  a  norme di costruzione e di impiego di
cisterne,  fusti  a  pressione  e incastellature di bombole aventi la
stessa  efficacia vincolante delle disposizioni del presente decreto,
e  comunque  non  oltre  il  30 giugno  2003. I fusti a pressione, le
incastellature di bombole e le cisterne fabbricate anteriormente al 1
luglio  2003  e  gli  altri contenitori fabbricati anteriormente al 1
luglio  2001  e  mantenuti  in  uno  stato  conforme  ai requisiti di
sicurezza  prescritti  possono  continuare ad essere utilizzati anche
dopo tale data alle stesse condizioni."