IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
                         sulla proposta del
               MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  lettere  b), e) ed f), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio
e    sulla    contabilita'    generale    dello   Stato,   approvati,
rispettivamente,  con  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visti gli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 6 settembre 2002, n.
194  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.
246,  concernente  misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed
il contenimento della spesa pubblica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, in
base  al  quale il Ministro dell'economia e delle finanze, esamina lo
stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di
conservazione  in  bilancio, come residui, delle somme gia' stanziate
per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  ed  in
particolare l'art. 2;
  Vista  la  propria  direttiva  in  data 16 gennaio 1998, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27 gennaio 1998, concernente
disposizioni  in  materia  di formazione dei residui di stanziamento,
emanata  in  relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di
stabilizzazione  e  consolidamento della finanza pubblica, nonche' al
fine  di  dare  maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di
finanza   pubblica,  di  definire  in  modo  uniforme  per  tutte  le
amministrazioni  dello  Stato  principi,  obiettivi  e  modalita' per
l'accertamento dei residui di stanziamento;
    Considerato  che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, sottopone annualmente al
Consiglio   dei   Ministri  un  prospetto  contenente  lo  schema  di
conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovra'
comunque  realizzare  l'obiettivo  di  mantenere  i  residui entro la
percentuale  fissata  dal  Presidente  del Consiglio, su proposta del
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  calcolata  sulle  somme
astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;
  Considerata l'opportunita' di escludere dall'obiettivo di riduzione
dei  residui  di  stanziamento le dotazioni disposte da provvedimenti
legislativi  pubblicati  negli  ultimi  quattro  mesi  dell'anno,  in
relazione alla concreta possibilita' di utilizzo entro l'esercizio;
  Considerata,    altresi',   l'opportunita'   di   consentire,   per
particolari  esigenze di talune amministrazioni, il superamento della
percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con
corrispondente  compensazione  a  carico di altre Amministrazioni, in
modo  da  assicurare  il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i
residui  di  stanziamento  per l'intero bilancio dello Stato entro la
percentuale medesima;
  Visto  il  prospetto  sottoposto  in  data odierna al Consiglio dei
Ministri  dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze contenente lo
schema di conservazione dei residui dell'esercizio 2002, con il quale
viene   realizzato  l'obiettivo  di  mantenere  i  residui  entro  la
percentuale dell'80 per cento;
                              Delibera:
  E'  stabilita  nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio
dello  Stato,  la percentuale massima di conservazione dei residui di
stanziamento  al  31 dicembre 2002, con esclusione degli stanziamenti
relativi  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  alle aree
depresse,  alla  cooperazione allo sviluppo, alle calamita' naturali,
ad  accordi  internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti
d'impegno,  ai  provvedimenti  legislativi  pubblicati  negli  ultimi
quattro  mesi del 2002, agli oneri di personale, a quelli relativi al
potenziamento  delle  Forze  di  polizia  di  cui al decreto-legge 18
gennaio  1992,  n.  9,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio  1992,  n. 217, e successivi rifinanziamenti, alle spese per
le  sedi  di  servizio  del  Corpo dei vigili del fuoco, nonche' alle
spese di informatica e alla carta d'identita' elettronica ed al fondo
per l'occupazione.
  Le  amministrazioni  potranno individuare gli importi da conservare
per  ciascun  capitolo  in  maniera  da  assicurare,  in  ogni  caso,
complessivamente  la detta percentuale, con eventuali compensazioni a
carico di altre amministrazioni.
    In  assenza  di  indicazioni,  il  Ministro dell'economia e delle
finanze provvedera' alla decurtazione lineare, nella misura indicata,
di  tutti  i  residui  di stanziamento conservabili, con eliminazione
prioritaria di quelli piu' remoti.
  I   decreti   di   accertamento  dei  residui  saranno  emanati  in
conformita'  con  l'indicato  prospetto di conservazione (allegato n.
1).
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 marzo 2003
                            Il Presidente
                     del Consiglio dei Ministri
                             Berlusconi
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 3, foglio n. 224