IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  l'art.  107,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
31 ottobre  2002,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  Io stato di
emergenza   in   ordine  ai  gravi  eventi  sismici  verificatisi  il
31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;
  Visto  il  decreto-legge  4 novembre  2002, n. 245, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  27 dicembre  2002,  n.  286,  recante
"Interventi   urgenti   a  favore  delle  popolazioni  colpite  dalle
calamita'  naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori
disposizioni in materia di protezione civile";
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
novembre   2002,   n.  3253,  recante  "Primi  interventi  diretti  a
fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi
nel  territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure
di protezione civile";
  Visto,   in   particolare,   l'art.   1,   comma  3,  del  predetto
decreto-legge n. 245/2002, nel quale e', tra l'altro, previsto che il
Presidente  della  regione  Molise  subentra al Capo del Dipartimento
della  protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che con
successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992,
n.  225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto
riguarda  la  fase  conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti
relativi   alla   necessaria   struttura  organizzativa  di  supporto
all'attivita'  del  Presidente  della  predetta regione - Commissario
delegato;
  Visto   l'art.  1,  comma  3-ter  del  decreto-legge  n.  245/2002,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n. 286/2002 che dispone
che  il  Commissario  delegato puo' avvalersi, per l'espletamento del
proprio incarico, di un sub-Commissario;
  Visto  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  1  di  rep.,  in  data  7 gennaio  2003,  con  il quale, ai sensi
dell'art.  3-bis  della  legge  n. 286/2002, il Capo del Dipartimento
della  protezione  civile  -  Commissario  delegato  ha  definito  le
modalita'  ed  i  termini  per  assicurare il subentro del presidente
della regione Molise - Commissario delegato nei rapporti in corso;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 marzo   2003,   n.  3277,  recante:  "Ripartizione  delle  risorse
finanziarie  autorizzate  ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003,
n. 15";
  Ritenuto  necessario,  nelle  more  dell'avvio della ricostruzione,
regolamentare  compiutamente,  anche mediante successive ordinanze di
protezione civile, gli interventi affidati al Commissario delegato al
fine di concludere celermente la fase della prima emergenza;
  Acquisita l'intesa della regione Molise;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente  della  regione  Molise, Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286,
assicura,  anche con riferimento alle iniziative da portare a termine
ai  sensi  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002, n. 3253, il complessivo coordinamento:
    a) delle    iniziative    finalizzate    all'attuazione   ed   al
completamento  degli interventi finalizzati alla chiusura della prima
fase  dell'emergenza,  individuando  e  ponendo  in  essere  tutte le
iniziative  necessarie  ad  un  rapido  rientro nell'ordinario, anche
attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e delle
altre   strutture  pubbliche  locali  interessate,  per  il  corretto
utilizzo  e  per  la  piu'  proficua  gestione dei beni e dei servizi
acquisiti ed in corso di acquisizione;
    b) della effettuazione di rilievi aereofotogrammetrici sui centri
storici dei comuni colpiti dal sisma;
    c) della  microzonazione  sismica dei comuni colpiti dagli eventi
tellurici di cui in premessa;
    d) della  verifica  delle  iniziative  poste in essere dagli enti
locali in attuazione sia delle disposizioni di cui alla ordinanza del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3253/2002  che  delle
determinazioni assunte dal Commissario delegato;
    e) della  verifica  ed  accertamento  delle attivita' da porre in
essere  da  parte  dei  sindaci ai sensi dei commi 5 e 6 del presente
articolo;
    f) della  predisposizione  di  uno  studio  della  vulnerabilita'
sismica  degli  edifici  pubblici,  strategici e di culto localizzati
nelle medesime aree;
    g) della   definizione   delle   linee   di   indirizzo   per  la
progettazione  e  la  realizzazione degli interventi di ricostruzione
degli  edifici  pubblici  e  privati  distrutti, e di riparazione dei
danni  e  miglioramento sismico degli edifici danneggiati dall'evento
sismico;
    h) della  pianificazione  degli  interventi  di ricostruzione, di
riparazione,  di  miglioramento, di adeguamento sismico degli edifici
pubblici  e privati danneggiati, nonche' di quelli adibiti a funzioni
di servizio pubblico essenziale.
  2.  Il  Commissario  delegato puo' avvalersi per gli adempimenti di
cui alle lettere f), g) ed h), in qualita' di soggetto attuatore, del
provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise.
  3.  Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario
delegato  si  avvale  del  personale  di  cui  all'art.  5,  comma 3,
dell'ordinanza   n.   3253/2002,  nonche'  delle  relative  strutture
regionali integrate dal personale di cui al comma 10.
  4.  Al  fine  di  assicurare  un  adeguato  supporto tecnico per lo
svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente provvedimento,
nonche'  per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il
Commissario     delegato    puo'    avvalersi    di    un    comitato
tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata
e  comprovata  professionalita'  nelle  materie  di  interesse  della
presente  ordinanza.  Con  successivo  provvedimento  da adottarsi da
parte  del  Commissario  medesimo,  verra' determinato l'oggetto e la
durata  di  detto  comitato, nonche' il compenso spettante a ciascuno
dei componenti.
  5.  I  sindaci  dei  comuni  colpiti dagli eventi sismici di cui in
premessa,  sono  tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli
immobili  privati  per  i  quali  non  sia  stata avanzata istanza di
contributo  ex  art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3253/2002. Qualora
all'esito  della predetta verifica risulti che i danni possono essere
fronteggiati  utilizzando  il  contributo previsto dal citato art. 2,
comma  4 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione
del  contributo,  i  medesimi  soggetti  decadono  dal contributo per
l'autonoma sistemazione.
  6.  Nell'ipotesi  in  cui  gli immobili ricadenti nella fattispecie
descritta   al   comma 5,   siano  stati  concessi  in  locazione,  i
conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito da parte dei
sindaci  ai  sensi dello stesso comma 5, subentrano nella titolarita'
del diritto all'utilizzazione del contributo per la riparazione degli
stessi  immobili;  in  difetto della presentazione della richiesta di
contributo i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma
sistemazione.
  7.  Per  l'adempimento  dei compiti di cui al presente articolo, il
Commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  assumere,  in deroga alla
normativa  vigente, personale con contratto a tempo determinato, fino
al  30 giugno 2003, nel limite di trenta unita' anche attingendo, ove
possibile, alle liste dei lavoratori socialmente utili, ed assegnando
priorita' al personale munito di laurea tecnico scientifica.
  8. Per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dalla situazione
emergenziale,  l'Istituto  autonomo  case  popolari  di Campobasso e'
autorizzato,  nei  limiti  della vigenza dello stato di emergenza, ad
assumere  personale  tecnico  amministrativo  con  contratto  a tempo
determinato,  nel  limite  di  quattro  unita',  nonche'  a stipulare
contratti  di  collaborazione coordinata e continuativa nel limite di
due  unita',  avvalendosi  delle  deroghe  di  cui  all'art.  2 della
presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio
dell'Istituto autonomo case popolari di Campobasso.
  9.  Il  Dipartimento della protezione civile fornisce, ove ritenuto
necessario,  il  supporto  tecnico-scientifico  al  presidente  della
regione    Molise    -   Commissario   delegato   nell'attivita'   di
classificazione sismica del territorio della predetta regione.