IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato Io stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso; Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante "Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile"; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto-legge n. 245/2002, nel quale e', tra l'altro, previsto che il Presidente della regione Molise subentra al Capo del Dipartimento della protezione civile nel ruolo di Commissario delegato, e che con successiva ordinanza ex art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definiti sia gli ambiti di competenza, anche per quanto riguarda la fase conclusiva della prima emergenza, sia gli aspetti relativi alla necessaria struttura organizzativa di supporto all'attivita' del Presidente della predetta regione - Commissario delegato; Visto l'art. 1, comma 3-ter del decreto-legge n. 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2002 che dispone che il Commissario delegato puo' avvalersi, per l'espletamento del proprio incarico, di un sub-Commissario; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1 di rep., in data 7 gennaio 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 286/2002, il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ha definito le modalita' ed i termini per assicurare il subentro del presidente della regione Molise - Commissario delegato nei rapporti in corso; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, recante: "Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15"; Ritenuto necessario, nelle more dell'avvio della ricostruzione, regolamentare compiutamente, anche mediante successive ordinanze di protezione civile, gli interventi affidati al Commissario delegato al fine di concludere celermente la fase della prima emergenza; Acquisita l'intesa della regione Molise; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Molise, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, assicura, anche con riferimento alle iniziative da portare a termine ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, n. 3253, il complessivo coordinamento: a) delle iniziative finalizzate all'attuazione ed al completamento degli interventi finalizzati alla chiusura della prima fase dell'emergenza, individuando e ponendo in essere tutte le iniziative necessarie ad un rapido rientro nell'ordinario, anche attraverso l'emanazione di direttive nei confronti dei comuni e delle altre strutture pubbliche locali interessate, per il corretto utilizzo e per la piu' proficua gestione dei beni e dei servizi acquisiti ed in corso di acquisizione; b) della effettuazione di rilievi aereofotogrammetrici sui centri storici dei comuni colpiti dal sisma; c) della microzonazione sismica dei comuni colpiti dagli eventi tellurici di cui in premessa; d) della verifica delle iniziative poste in essere dagli enti locali in attuazione sia delle disposizioni di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 che delle determinazioni assunte dal Commissario delegato; e) della verifica ed accertamento delle attivita' da porre in essere da parte dei sindaci ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo; f) della predisposizione di uno studio della vulnerabilita' sismica degli edifici pubblici, strategici e di culto localizzati nelle medesime aree; g) della definizione delle linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e privati distrutti, e di riparazione dei danni e miglioramento sismico degli edifici danneggiati dall'evento sismico; h) della pianificazione degli interventi di ricostruzione, di riparazione, di miglioramento, di adeguamento sismico degli edifici pubblici e privati danneggiati, nonche' di quelli adibiti a funzioni di servizio pubblico essenziale. 2. Il Commissario delegato puo' avvalersi per gli adempimenti di cui alle lettere f), g) ed h), in qualita' di soggetto attuatore, del provveditore regionale alle opere pubbliche della regione Molise. 3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale del personale di cui all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 3253/2002, nonche' delle relative strutture regionali integrate dal personale di cui al comma 10. 4. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente provvedimento, nonche' per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato puo' avvalersi di un comitato tecnico-scientifico, composto da cinque tecnici ed esperti di elevata e comprovata professionalita' nelle materie di interesse della presente ordinanza. Con successivo provvedimento da adottarsi da parte del Commissario medesimo, verra' determinato l'oggetto e la durata di detto comitato, nonche' il compenso spettante a ciascuno dei componenti. 5. I sindaci dei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, sono tenuti a verificare lo stato di danneggiamento degli immobili privati per i quali non sia stata avanzata istanza di contributo ex art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3253/2002. Qualora all'esito della predetta verifica risulti che i danni possono essere fronteggiati utilizzando il contributo previsto dal citato art. 2, comma 4 ed i soggetti abilitati non formulino istanza di concessione del contributo, i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione. 6. Nell'ipotesi in cui gli immobili ricadenti nella fattispecie descritta al comma 5, siano stati concessi in locazione, i conduttori, a seguito del positivo accertamento eseguito da parte dei sindaci ai sensi dello stesso comma 5, subentrano nella titolarita' del diritto all'utilizzazione del contributo per la riparazione degli stessi immobili; in difetto della presentazione della richiesta di contributo i medesimi soggetti decadono dal contributo per l'autonoma sistemazione. 7. Per l'adempimento dei compiti di cui al presente articolo, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere, in deroga alla normativa vigente, personale con contratto a tempo determinato, fino al 30 giugno 2003, nel limite di trenta unita' anche attingendo, ove possibile, alle liste dei lavoratori socialmente utili, ed assegnando priorita' al personale munito di laurea tecnico scientifica. 8. Per far fronte alle maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, l'Istituto autonomo case popolari di Campobasso e' autorizzato, nei limiti della vigenza dello stato di emergenza, ad assumere personale tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato, nel limite di quattro unita', nonche' a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite di due unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dell'Istituto autonomo case popolari di Campobasso. 9. Il Dipartimento della protezione civile fornisce, ove ritenuto necessario, il supporto tecnico-scientifico al presidente della regione Molise - Commissario delegato nell'attivita' di classificazione sismica del territorio della predetta regione.