IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione; Visto il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata "sindrome respiratoria acuta severa" (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanita' di "aree affette" all'interno di alcuni Paesi; Considerato che le conoscenze sinora acquisite su tale forma morbosa fanno ritenere probabile la trasmissione interumana per via aerea in occasione di contatti stretti; Considerato che la sorveglianza sanitaria costituisce una misura sanitaria che, pur non limitando la liberta' personale, consente all'Autorita' sanitaria di perseguire lo scopo di contenere la diffusione delle malattie infettive diffusive; Valutate le soluzioni tecniche possibili per l'attuazione della sorveglianza sanitaria con il minor disagio e costo per tutti i soggetti interessati; Ritenuto pertanto necessario mettere in atto misure che riducono il rischio di diffusione della SARS tra la popolazione, anche alla luce delle indicazioni provenienti dell'Organizzazione mondiale della sanita'; Ordina: Art. 1. 1. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendentiaree dichiarate dall'Organizzazione mondiale della sanita' "affette da SARS" di fornire all'Autorita' sanitaria aeroportuale del primo scalo italiano le proprie generalita' ed ogni altro elemento che la stessa riterra' utile acquisire per garantire la rintracciabilita' del passeggero nei quattordici giorni successivi all'arrivo. 2. A tal fine i predetti passeggeri compilano una dichiarazione su modello predisposto dall'Autorita' sanitaria aeroportuale. 3. I dati, forniti ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati dall'Autorita' sanitaria ricevente nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela dei dati personali. La documentazione acquisita viene distrutta dopo trenta giorni ove non si sia verificato nessun caso sospetto di SARS in alcun modo correlabile al volo cui essa si riferisce.