IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045, regolamento per la
polizia sanitaria dell'aeronavigazione;
  Visto  il regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il
25 luglio  1969,  modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio
1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Preso  atto  della  recente  insorgenza  di un'epidemia della nuova
forma  morbosa denominata "sindrome respiratoria acuta severa" (SARS)
e  dell'identificazione  da  parte dell'Organizzazione mondiale della
sanita' di "aree affette" all'interno di alcuni Paesi;
  Considerato  che  le  conoscenze  sinora  acquisite  su  tale forma
morbosa  fanno  ritenere probabile la trasmissione interumana per via
aerea in occasione di contatti stretti;
  Considerato  che  la  sorveglianza sanitaria costituisce una misura
sanitaria  che,  pur  non  limitando  la liberta' personale, consente
all'Autorita'  sanitaria  di  perseguire  lo  scopo  di  contenere la
diffusione delle malattie infettive diffusive;
  Valutate  le  soluzioni  tecniche  possibili per l'attuazione della
sorveglianza  sanitaria  con  il  minor  disagio  e costo per tutti i
soggetti interessati;
  Ritenuto pertanto necessario mettere in atto misure che riducono il
rischio  di diffusione della SARS tra la popolazione, anche alla luce
delle  indicazioni  provenienti  dell'Organizzazione  mondiale  della
sanita';
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. E'  fatto  obbligo  a  tutti  i passeggeri sbarcanti in Italia e
provenienti  con  volo  diretto  da Paesi comprendentiaree dichiarate
dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  "affette  da  SARS" di
fornire all'Autorita' sanitaria aeroportuale del primo scalo italiano
le  proprie generalita' ed ogni altro elemento che la stessa riterra'
utile acquisire per garantire la rintracciabilita' del passeggero nei
quattordici giorni successivi all'arrivo.
  2. A  tal fine i predetti passeggeri compilano una dichiarazione su
modello predisposto dall'Autorita' sanitaria aeroportuale.
  3. I  dati,  forniti  ai fini di sanita' pubblica, vengono trattati
dall'Autorita'  sanitaria  ricevente nel rispetto delle norme vigenti
sulla  tutela  dei  dati personali. La documentazione acquisita viene
distrutta  dopo  trenta  giorni ove non si sia verificato nessun caso
sospetto  di  SARS  in  alcun  modo  correlabile  al volo cui essa si
riferisce.