IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI Visto: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale, n. 59; l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63; Considerato: necessario definire i livelli di radioattivita' residua (c.d. «livelli di allontanamento») al di sotto dei quali e' consentito il rilascio dei materiali solidi derivanti dalla disattivazione e smantellamento delle centrali nucleari e degli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile per assicurare una ordinata gestione dei materiali e delle operazioni di smantellamento; le vigenti condizioni per l'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di legge (c.d. «livelli di esenzione»), indicate nell'allegato I del decreto legislativo n. 241/2000; che con decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 e' stato autorizzato, a conclusione della conferenza dei servizi, l'avvio di alcune attivita' di decommissioning della centrale nucleare di Caorso fissando le prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi; opportuno estendere tali prescrizioni alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile; Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio; Dispone: 1. L'estensione alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile delle prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi contenute nel documento ANPA/CAORSO(00) 2 giugno 2000 allegato al decreto del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 riportate in allegato sotto la lettera «A». 2. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, alle regioni Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte, all'APAT, all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A» nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2003 Il commissario delegato: Jean