IL COMMISSARIO DELEGATO
               PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

  Visto:
    il   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
14 febbraio  2003  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione  alle  attivita'  di  smaltimento  dei  rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte,  in  condizioni  di  massima  sicurezza,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie
generale, n. 59;
    l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 17 marzo 2003, serie generale, n. 63;
  Considerato:
    necessario  definire  i  livelli  di radioattivita' residua (c.d.
«livelli  di  allontanamento») al di sotto dei quali e' consentito il
rilascio  dei  materiali  solidi  derivanti  dalla  disattivazione  e
smantellamento  delle  centrali nucleari e degli impianti nucleari di
produzione e di ricerca del ciclo del combustibile per assicurare una
ordinata gestione dei materiali e delle operazioni di smantellamento;
    le  vigenti  condizioni  per  l'esenzione dall'applicazione delle
disposizioni   di  legge  (c.d.  «livelli  di  esenzione»),  indicate
nell'allegato I del decreto legislativo n. 241/2000;
    che   con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  commercio  ed
artigianato  del  4 agosto  2000  e' stato autorizzato, a conclusione
della   conferenza  dei  servizi,  l'avvio  di  alcune  attivita'  di
decommissioning   della  centrale  nucleare  di  Caorso  fissando  le
prescrizioni per l'allontanamento dei materiali solidi;
    opportuno  estendere  tali prescrizioni alle centrali nucleari ed
agli  impianti  nucleari  di  produzione  e  di ricerca del ciclo del
combustibile;
  Sentito il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio;
                              Dispone:
  1. L'estensione alle centrali nucleari ed agli impianti nucleari di
produzione e di ricerca del ciclo del combustibile delle prescrizioni
per  l'allontanamento  dei  materiali  solidi contenute nel documento
ANPA/CAORSO(00)  2 giugno  2000  allegato  al  decreto  del  Ministro
dell'industria,  commercio ed artigianato del 4 agosto 2000 riportate
in allegato sotto la lettera «A».
    2.   La  comunicazione  della  presente  ordinanza  al  Ministero
dell'ambiente  e  tutela del territorio, al Ministero delle attivita'
produttive,  al  Ministero  dell'interno,  al  Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali,  al  Ministero  della salute, alle regioni
Basilicata,  Campania,  Emilia-Romagna,  Lazio  e Piemonte, all'APAT,
all'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), a FN
-  Nuove  tecnologie  e  Servizi Avanzati S.p.A., a Nucleco S.p.A., a
SO.G.I.N. S.p.A. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
    3.  La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato «A»
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Roma, 11 aprile 2003
                                        Il commissario delegato: Jean