IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernenti lo
statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come
modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  78  del  testo  unico  medesimo,
concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e
di  Bolzano  di  una quota non superiore a quattro decimi del gettito
dell'imposta  sul  valore aggiunto relativa all'importazione riscossa
sul territorio regionale;
  Visto  il  decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica
il  decreto  legislativo  16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di
attuazione  dello  statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
in materia di finanza regionale e provinciale;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n.
432  del  1996  che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo
16 marzo  1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra Governo
e  presidenti  delle  giunte  provinciali per la determinazione della
suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalita';
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991,
n.  13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto
del Presidente della Repubblica;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze -
Dipartimento  della  ragioneria  dello Stato - I.Ge.PA., n. 0001320/E
del  5 giugno 2002, con la quale e' stata avanzata la proposta per la
determinazione della quota variabile spettante alle province autonome
di  Trento  e  di Bolzano per l'anno 1998, nonche' per l'integrazione
della   quota   variabile  1997,  a  seguito  della  rideterminazione
dell'I.V.A.  all'importazione e relativa somma sostitutiva per l'anno
1997;
  Considerato, pertanto, che alle province va attribuita, a titolo di
quota  variabile, una somma pari ai 4/10 dell'I.V.A. all'importazione
1998 nella misura di Euro 197.359.200 per la provincia di Trento e di
Euro 205.411.916  per  la  provincia  di  Bolzano,  come da tabella 1
allegata;
  Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile
occorre  considerare  il  rimborso  delle spese dovuto alla provincia
autonoma  di  Bolzano  per l'anno 1998 per l'esercizio delle funzioni
delegate  in  materia  di  stato giuridico ed economico del personale
insegnante,  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo del 24 luglio
1996,  n.  434,  ai sensi dell'art. 15, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 434/1996;
  Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile
occorre  considerare  il rimborso delle spese spettanti alle province
autonome  di  Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative
alle  nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in
materia di comunicazione e trasporti ed in materia di collocamento al
lavoro,  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto legislativo 21 settembre
1995,  n.  429,  e  dell'art.  1 del decreto legislativo 21 settembre
1995, n. 430;
  Considerato  che si e' concordato di procedere ai predetti rimborsi
relativi  all'anno  1998  e,  rispettivamente  al triennio 1996-1998,
nell'ambito della quota variabile 1999;
  Considerato che si e' proceduto ad una rideterminazione dell'I.V.A.
all'importazione  e  relativa  somma sostitutiva per l'anno 1997, con
conseguente rettifica del limite massimo stabilito dall'art. 78 dello
statuto  di autonomia (da L. 364.006.807.636 a L. 376.315.222.803 per
la   provincia   autonoma   di   Trento  e  da  L. 378.754.713.082  a
L. 391.523.255.919  per  la  provincia  autonoma  di Bolzano) per cui
occorre   erogare,  rispetto  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  in  data  19 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2001, l'ulteriore somma di
L. 12.308.415.167,  pari a Euro 6.356.766, alla provincia di Trento e
di  L. 12.768.542.837,  pari  a  Euro 6.594.402,  alla  provincia  di
Bolzano  a  titolo di saldo quota variabile 1997, come da tabelle 2 e
2.1 allegate;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  42,  comma  7,  del decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  le  eccedenze  IRAP di cui
all'art.  41,  comma  3,  del medesimo decreto legislativo n. 446 del
1997 vengono compensate per l'anno 1998 mediante modifica delle quote
variabili previste;
  Visto   che   tali   eccedenze  IRAP  sono  state  quantificate  in
Euro 86.640.000   per   la   provincia   autonoma  di  Trento  ed  in
Euro 85.980.000 per la provincia autonoma di Bolzano;
  Viste  le  note  n. 14.04-11960-BF del 19 giugno 2002 e n. 5005/C16
del  25 giugno  2002 con le quali rispettivamente il presidente della
provincia  autonoma  di  Bolzano  ed  il  presidente  della provincia
autonoma di Trento manifestano il proprio assenso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 gennaio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  quote  variabili  1998  di cui all'art. 78 dello statuto di
autonomia  sono  determinate  per  la provincia autonoma di Trento in
Euro 197.359.200   e   per   la  provincia  autonoma  di  Bolzano  in
Euro 205.411.916, come specificato nell'allegata tabella 1.