Le  parti  sottoscrivono l'allegata interpretazione autentica tra
ARAN. Nella persona del presidente avv. Guido Fantoni (firmato), ed i
rappresentanti   delle   seguenti   Confederazioni  e  organizzazioni
sindacali di categoria:
      CGIL (firmato)       CGIL/Scuola (firmato)
      CISL (firmato)       CISL/Scuola (firmato)
      UIL (firmato)        UIL/Scuola (firmato)
      CISAL (firmato)      GILDA/UNAMS (firmato)
      USPPI (firmato)
    Vista  l'ordinanza  con  cui  il  giudice  del lavoro di Palmi ha
chiesto,  ai  sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001,
l'interpretazione  autentica  dell'art.  23  del Contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  4 agosto  1995  del  comparto scuola, le parti
concordano quanto segue:
      l'istituto giuridico della dispensa dal servizio per assoluta e
permanente  inidoneita'  fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
prevista  dall'art.  512  del  testo  unico n. 297/1994, non e' stata
disapplicato  dall'art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, del CCNL 4 agosto 1995
del  comparto  scuola.  Infatti  quest'ultimo  articolo  ha solamente
stabilito,  aggiuntivamente  rispetto  al dettato del citato art. 512
del  testo  unico n. 297/1994, che, ricorrendo l'ipotesi, si paghi al
lavoratore  l'indennita' sostitutiva del preavviso. Peraltro il comma
4  dell'art.  23,  nel  riferirsi  al  precedente  comma  3,  intende
esclusivamente  richiamare  le  modalita' con le quali viene disposto
l'accertamento.