L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174, recante
attuazione  della  direttiva  92/96/CEE  in  materia di assicurazione
diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175, recante
attuazione  della  direttiva  92/49/CEE  in  materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n. 173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati  delle  imprese di assicurazione ed in particolare l'art.
6,  comma  1, lettere a) e b), che attribuisce all'ISVAP il potere di
emanare  provvedimenti  per  le  integrazioni, gli aggiornamenti e le
istruzioni   di   carattere  esplicativo  ed  applicativo  di  quanto
disciplinato dal decreto stesso, per le informazioni piu' dettagliate
nonche'  per  la  documentazione  necessaria  alle  proprie  funzioni
istituzionali;
  Ritenuta  la necessita' di razionalizzare i flussi informativi e la
relativa documentazione in materia di bilanci e relazioni semestrali;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Al  provvedimento  ISVAP  del  4 dicembre 1998, n. 1059 G. sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
  l'art. 9, e' sostituito dal seguente:
    "1.   Le   imprese   che   esercitano   le   assicurazioni  e  la
riassicurazione  trasmettono  all'ISVAP  il  bilancio  e  l'ulteriore
documentazione  prevista  dall'art. 82 del decreto legislativo del 26
maggio  1997,  n.  173, in due copie. Le medesime imprese trasmettono
altresi  la  modulistica  di vigilanza di cui all'art. 1 del presente
provvedimento in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere
all'ISVAP  deve  essere  sottoscritto  in originale e recare la prova
dell'avvenuto  deposito,  ai  sensi dell'art. 12 del suddetto decreto
legislativo n. 173/1997".