L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare provvedimenti per le integrazioni, gli aggiornamenti e le istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato dal decreto stesso, per le informazioni piu' dettagliate nonche' per la documentazione necessaria alle proprie funzioni istituzionali; Ritenuta la necessita' di razionalizzare i flussi informativi e la relativa documentazione in materia di bilanci e relazioni semestrali; Dispone: Art. 1. 1. Al provvedimento ISVAP del 4 dicembre 1998, n. 1059 G. sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: l'art. 9, e' sostituito dal seguente: "1. Le imprese che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione trasmettono all'ISVAP il bilancio e l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 82 del decreto legislativo del 26 maggio 1997, n. 173, in due copie. Le medesime imprese trasmettono altresi la modulistica di vigilanza di cui all'art. 1 del presente provvedimento in tre copie. Un esemplare dei documenti da trasmettere all'ISVAP deve essere sottoscritto in originale e recare la prova dell'avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 12 del suddetto decreto legislativo n. 173/1997".