IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto  29 novembre  2002  con  il  quale  la validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato   "Camera   di   commercio,   industria,   artigianato  ed
agricoltura  di  Roma",  con  decreto  del 21 dicembre 1999, e' stata
prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 gennaio 2003;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
"Sabina",  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva "Sabina";
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore  periodo  di  novanta giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 21 dicembre 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
"Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma",
con  sede  in  Roma,  via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre
1999,  ad  effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di origine
protetta  olio  extravergine  di  oliva  "Sabina"  registrata  con il
regolamento  della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia'
prorogata con decreto 29 novembre 2002, e' ulteriormente prorogata di
novanta giorni a far data dal 3 maggio 2003.