IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
               per la programmazione, il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto   il   decreto   in   data  11  ottobre  2002,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  il quale e' stata costituita la
commissione  tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3 del predetto
regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'"Associazione per la ricerca in
psicoterapia  cognitivo-interpersonale  -  (A.R.P.C.I.)"  ha  chiesto
l'abilitazione  ad  istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia in Roma, per un numero massimo di allievi ammissibili
al  primo  anno  di corso per ciascun anno pari a venti unita' e, per
l'intero corso, a ottanta unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto  Comitato  nella  riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con
nota n. 459 del 22 maggio 2002;
  Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto,
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 24 febbraio 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto  11  dicembre  1998, n. 509 l'"Associazione per la ricerca in
psicoterapia  cognitivo-interpersonale  - (A.R.P.C.I.)", e' abilitata
ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede  di  Roma, ai sensi delle
disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso,
successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di
specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
  2.  Il  numero  massimo degli allievi da ammettere al primo anno di
corso  per ciascun anno e' pari a venti unita' e, per l'intero ciclo,
a ottanta unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 2003
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona