IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1;
  Visto  il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  Visti  i  decreti  ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000
con  i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle
lauree   universitarie   e  le  classi  delle  lauree  specialistiche
universitarie;
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate  le  classi  delle lauree universitarie delle professioni
sanitarie;
  Vista   la   direttiva   85/384/CEE  relativa  alla  formazione  di
architetto;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n. 17;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
  Ritenuta   la   necessita'   di  definire,  per  l'anno  accademico
2003-2004,  le  modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai
corsi  di  cui  all'art.  1, comma 1, lettere a) e b), della predetta
legge n. 264/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'anno accademico 2003-2004 l'ammissione degli studenti ai
corsi  di  laurea  di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge  2 agosto  1999, n. 264, avviene previo superamento di apposite
prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.