IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree universitarie e le classi delle lauree specialistiche universitarie; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Vista la direttiva 85/384/CEE relativa alla formazione di architetto; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241; Ritenuta la necessita' di definire, per l'anno accademico 2003-2004, le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della predetta legge n. 264/1999; Decreta: Art. 1. 1. Per l'anno accademico 2003-2004 l'ammissione degli studenti ai corsi di laurea di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, avviene previo superamento di apposite prove sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.