IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
   In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi
                              Dispone:
   1. Approvazione dei modelli
   1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli
annessi  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, che costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello  Unico  2003,  anche  in forma unificata. Tali modelli devono
essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di
settore,  che  nel  periodo  d'imposta  2002, hanno esercitato in via
prevalente  una delle seguenti attivita' economiche nel settore delle
attivita' professionali:
   a)  Attivita'  degli  studi  notarili,  codice  attivita' 74.11.2;
Studio di settore SK01U;
   b)  Studi  di  ingegneria,  codice  attivita'  74.20.2;  Studio di
settore SK02U;
   c)   Attivita'  tecniche  svolte  da  geometri,  codice  attivita'
74.20.A; Studio di settore SK03U;
   d)  Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1; Studio
di settore SK04U;
   e)  Servizi  in  materia  di  contabilita', consulenza societaria,
incarichi   giudiziari,   consulenza   fiscale,  forniti  da  dottori
commercialisti,  codice  attivita'  74.12.A;  Servizi  in  materia di
contabilita', consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza
fiscale, forniti da ragionieri e periti commerciali, codice attivita'
74.12.B;  Consulenze  del lavoro, codice attivita' 74.14.2; Studio di
settore SK05U;
   f)  Servizi  di contabilita' e consulenza fiscale forniti da altri
soggetti, codice attivita' 74.12.C; Studio di settore SK06U;
   g)  Attivita'  tecniche  svolte  da  disegnatori, codice attivita'
74.20.C; Studio di settore SK08U;
   h)  Studi  medici  generici  convenzionati  con  il  s.s.n; codice
attivita'  85.12.1;  Altri  studi  medici  generici, codice attivita'
85.12.2;   Studi  di  radiologia  e  radioterapia,  codice  attivita'
85.12.4;  Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi, codice attivita'
85.12.A;   Studi   medici   e  poliambulatori  specialistici,  codice
attivita' 85.12.B; Studio di settore SK10U;
   i)  Amministrazione  e  gestione di beni immobili per conto terzi,
codice attivita' 70.32.0; Studio di settore SK16U;
   j)   Attivita'  tecniche  svolte  da  periti  industriali,  codice
attivita' 74.20.B; Studio di settore SK17U;
   k)  Studi  di  architettura,  codice  attivita' 74.20.1; Studio di
settore SK18U;
   l)  Attivita'  sanitarie  svolte  da  ostetriche, codice attivita'
85.14.A;  Attivita'  sanitarie svolte da infermieri, codice attivita'
85.14.B;   Attivita'   sanitarie  svolte  da  fisioterapisti,  codice
attivita'   85.14.C;   Altre   attivita'   professionali  paramediche
indipendenti, codice attivita' 85.14.D; Studio di settore SK19U;
   m)  Attivita'  professionale svolta da psicologi, codice attivita'
85.32.B; Studio di settore SK20U;
   n)  Servizi  degli  studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0;
Studio di settore SK21U;
   o) Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0; Studio di settore
SK22U.
   1.2  I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti esclusivamente
per la compilazione in euro.
   1.3  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1, lettere g), i), l) e n),
possono  essere  altresi' utilizzati dai soggetti esercenti attivita'
di  impresa.  Tali contribuenti possono utilizzare i predetti modelli
anche  quando  svolgono  una  delle  predette  attivita'  in  maniera
secondaria, se per tale attivita' abbiano tenuto annotazione separata
dei  componenti  rilevanti  ai  fini dell'applicazione degli studi di
settore.
   1.4  Sono altresi' approvate le istruzioni per la compilazione dei
predetti  modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei
questionari  per  gli  studi  di  settore  approvati  con  i  decreti
ministeriali 12 giugno 1997, 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, e con
i  decreti  del  Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10
agosto 1998 e 26 novembre 1999.
   1.5  Per  la  stampa  dei  modelli di cui al punto 1.1 deve essere
utilizzato il colore nero su sfondo bianco.
   2. Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli
   2.1	I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la
compilazione  dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al
contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore,
utilizzando,  in  luogo  dei  predetti  modelli, uno schema nel quale
vengono  riportati  tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti
nella  sequenza  prevista  e  con  l'esatta  indicazione  del  numero
progressivo;  la  denominazione  e  la  descrizione dei campi possono
essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita' risulta
piu'  agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli
stessi  dovra' comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero)
nella  corrispondente casella oppure, ove risulti piu' agevole, senza
alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.
   2.2  Lo  schema  di  cui  al punto 2.1 va riprodotto su stampati a
striscia  continua  di  formato a pagina singola. Le facciate di ogni
modello   devono  essere  tra  loro  solidali  e  lungo  i  lembi  di
separazione  di  ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
<<ATTENZIONE:  DA  NON  STACCARE>>.  Le  dimensioni  per il formato a
pagina  singola,  esclusi  gli spazi occupati dalle bande laterali di
trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:
   larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
   altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
   2.3  I  fogli che compongono lo schema devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
   2.4  La  stampa  deve  essere  effettuata su una sola facciata dei
fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
   2.5  I  dati  devono  essere  stampati usando il tipo di carattere
"courier",  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
   3. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli
   3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei
punti  2.1  e  2.2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica  dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di
formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita'
dei modelli nel tempo.
   3.2   I   modelli   di  cui  al  punto  1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  Entrate  in formato elettronico e
possono   essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet,
www.agenziaentrate.it,   nel  rispetto,  in  fase  di  stampa,  delle
caratteristiche tecniche di cui ai punti 2.1 e 2.2.
   3.3  I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche
indicate  nel  comma  precedente  e  rechino l'indirizzo del sito dal
quale   sono   stati  prelevati  nonche'  gli  estremi  del  presente
provvedimento.
   4. Modalita' per la trasmissione dei dati
   4.1 I modelli, in base all'art. 6 dei decreti ministeriali
concernenti  l'approvazione  degli  studi  di  settore  relativi alle
attivita'  economiche  nel  settore  delle  attivita'  professionali,
devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.
   4.2	La  trasmissione  dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia  delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o  Internet,  ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo
3,  commi  2-bis  e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998 n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche
tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
   5. Asseverazione
   5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma  1,  lettera  b)  del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondono a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
   5.2  L'asseverazione  non  deve essere effettuata relativamente ai
dati:
   a)	per  i  quali  sia  necessario  esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
   b)	che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
   c)	relativi  alle  unita'  immobiliari  utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
   Motivazioni
   Il presente provvedimento, previsto dall'art. 6 dei decreti
ministeriali  20  marzo  2001,  15  febbraio  2002  e  8  marzo 2002,
stabilisce le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia
delle  Entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi
di  settore,  relativi  alle  attivita'  economiche nel settore delle
attivita'   professionali.   Inoltre  stabilisce  le  caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione,
anche  meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione  degli  studi di settore, e le caratteristiche e le
modalita'   di  predisposizione  dei  predetti  dati  da  trasmettere
all'Agenzia delle Entrate.
   I  modelli  che  sono  approvati  con  il  presente  provvedimento
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2003.
   Riferimenti normativi
   a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
   * Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
   *  Statuto  dell'Agenzia  delle  Entrate (art. 5, comma 1; art. 6.
comma 1);
   *  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art.
2, comma 1);
   * Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
   b) Disciplina degli studi di settore
   * Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni  dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
Istituzione degli studi di settore;
   *   Legge   23   dicembre  1996,  n.  662  (art.  3,  comma  121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
   *  Decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
   *  Decreti  ministeriali  12  giugno  1997,  5  dicembre 1997 e 10
febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di settore;
   * Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10
agosto  1998  e 26 novembre 1999: Approvazione di questionari per gli
studi di settore;
   *  Legge  8  maggio  1998,  n. 146 (art. 10): Individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
   *  Decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
   * Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
successive   modificazioni:   Emanazione   del   regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
   *  Decreto  ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   n.   187  del  12  agosto  1998:  Modalita'  tecniche  di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
   * Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
44  del  23  febbraio  1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  173  del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 e
decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
26  aprile  2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
   *  Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
   *  Decreto ministeriale 20 marzo 2001: Approvazione degli studi di
settore  relativi ad attivita' economiche nel settore delle attivita'
professionali;
   *  Decreti  del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio
2002  e 8 marzo 2002: Approvazione degli studi di settore relativi ad
attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali.
   Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
   Roma, 15 aprile 2003
                                                Il Direttore: FERRARA