IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei
riferimenti normativi del presente atto
                              Dispone:
  1. Sono  approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti
di  ricavi  o  compensi  di  cui  all'art.  14,  comma 1, della legge
23 dicembre  2000, n. 388, relativi alle attivita' comprese nei venti
studi  di  settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e
delle  finanze del 6 marzo 2003. I predetti limiti, determinati sulla
base  della  nota  tecnica  e metodologica contenuta nell'allegato 2,
sono  utilizzati  al  fine  di  verificare l'ammissibilita' al regime
fiscale delle attivita' marginali.
  2. I  contribuenti  che  svolgono  due  o  piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' d'impresa in diverse unita' di produzione
o  di  vendita,  per  le  quali  risultano  applicabili  gli studi di
settore,  sono  ammessi  al  regime fiscale delle attivita' marginali
prendendo   in   considerazione   i   ricavi   determinati   in  base
all'applicazione  dello  studio  di  settore  relativo  all'attivita'
prevalente.
  3. I  contribuenti  a  cui  risultano  applicabili i venti studi di
settore,  approvati  con  decreti  del Ministro dell'economia e delle
finanze   del  6 marzo  2003,  che  intendono  avvalersi  del  regime
agevolato  di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a
decorrere  dal  periodo  d'imposta  2003,  possono presentare domanda
all'ufficio  locale competente in ragione del domicilio fiscale entro
il 31 maggio 2003.
Motivazioni.
  Il  presente  provvedimento,  previsto dall'art. 14, comma 1, della
legge  23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il
regime   fiscale   delle  attivita'  marginali,  stabilisce,  per  le
attivita'  comprese  in  venti  nuovi  studi di settore approvati con
decorrenza  2002,  il  limite  dei  ricavi  o  compensi  entro cui e'
possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  disciplinato nel medesimo
articolo.  Per  lo studio di settore SG69U, e' stato fissato un nuovo
limite,  in  quanto trattasi della evoluzione di cinque studi (SG69A,
SG69B,  SG69C,  SG69D,  SG69E)  in  vigore a decorrere dal periodo di
imposta  1999  e  approvati  con decreto ministeriale del 26 febbraio
2000.
  Coerentemente  a  quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e),
del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano
due  o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' d'impresa
in  diverse unita' di produzione o di vendita, per le quali risultano
applicabili  gli  studi  di  settore,  sono ammessi al regime fiscale
delle  attivita'  marginali  tenendo  conto dei ricavi determinati in
base  all'applicazione dello studio di settore relativo all'attivita'
prevalente.
  Il  provvedimento  prevede,  altresi',  che  i  contribuenti  a cui
risultano  applicabili i venti studi di settore approvati con decreti
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze del 6 marzo 2003, che
intendano  avvalersi  del  regime  agevolato  a  decorrere  dal 2003,
possano  presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in
ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2003.
  Tale  termine,  che  differisce  da  quello  previsto  dal  comma 3
dell'art.  14  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentira' una
piu'  agevole  presentazione  delle domande da parte dei contribuenti
interessati.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
    decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre  1993, n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali;
    provvedimento   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del
2 gennaio   2002:  modalita'  di  riduzione  dei  ricavi  e  compensi
determinati  in  base  agli studi di settore per la loro applicazione
nei confronti dei contribuenti marginali;
    decreti   del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  del
15 febbraio  2002:  approvazione  di  26 studi di settore relativi ad
attivita'  economiche  nel  settore delle manifatture, del commercio,
dei servizi e dei professionisti;
    provvedimento    del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate
22 febbraio  2002: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro
cui  e'  possibile  avvalersi  del  regime  fiscale  delle  attivita'
marginali,  relativi  alle  attivita'  comprese nei ventisei studi di
settore  approvati  con  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze del 15 febbraio 2002;
    decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze 8 marzo 2002:
approvazione  di  tredici  studi  di  settore  relativi  ad attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e dei professionisti;
    decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002:
approvazione  di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai
contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una
o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
    provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate 17 aprile
2002:  approvazione  dei  limiti  di  ricavi  o compensi entro cui e'
possibile  avvalersi  del  regime  fiscale delle attivita' marginali,
relativi  alle  attivita'  comprese  nei  tredici  studi  di  settore
approvati  con  decreti  del  Ministro  dell'economia e delle finanze
8 marzo 2002;
    decreti   del   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze  del
21 febbraio   2003:  approvazione  di  diciannove  studi  di  settore
relativi  ad  attivita' economiche nel settore delle manifatture, del
commercio, dei servizi e dei professionisti;
    decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2003:
approvazione   di  venti  studi  di  settore  relativi  ad  attivita'
economiche  nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi
e dei professionisti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 aprile 2003
                                                Il direttore: Ferrara